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Superbonus 110% - L’impatto del divieto di cessione plurima dei crediti di imposta introdotto dal D.L. 4/2022 (C.d. Decreto Sostegni Ter)
Di Emanuele D'Onorio, Graziadei Studio Legale

16/02/2022

1. Superbonus 110%: introduzione. 2. La modifica dell’art. 121 del D.L. 34/2020 introdotta dal D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni Ter”): il divieto di cessione plurima dei crediti di imposta. 3. L’impatto dell’art. 28 del D.L. 4/2022 sul Superbonus 110% e le prime reazioni. 4. Considerazioni finali.



1. Superbonus 110%: introduzione.

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito in legge con la L. n. 77/2020, che consente di beneficiare di una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico o la riduzione del rischio sismico degli edifici. Tale misura si affianca, elevandone al 110% la misura della detrazione fiscale, alle agevolazioni già introdotte per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per il recupero del patrimonio edilizio, compreso il consolidamento statico (c.d. sismabonus), previsti rispettivamente dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, convertito in legge con modificazioni con la L. n. 90/2013.

Possono beneficiare del Superbonus 110% i condomini, le persone fisiche che (al di fuori dell’esercizio della propria attività professionale) possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, , o che possiedono edifici costituiti da due a quattro



unità immobiliari accatastate autonomamente[1], gli Istituti Autonomi Case Popolari (“IACP”), le cooperative di abitazione, le Onlus, le associazioni di volontariato o di promozione sociale, e le società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi sulle parti di immobili adibite a spogliatoi. L’agevolazione non è fruibile da parte delle società (soggetti ires), salvo l’ipotesi in cui le stesse partecipino, quali condomini, alle spese per gli interventi previsti dalla normativa sulle parti comuni degli edifici in condominio.

Per ottenere la detrazione è necessario realizzare alcuni interventi di efficientamento energetico o di prevenzione del rischio sismico (c.d. “trainanti[2]”), cui si possono associare anche altri interventi complementari (c.d. “trainati”[3]), che complessivamente devono consentire per l’immobile oggetto dei medesimi un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche, o nel caso di interventi antisismici l’adeguamento alla relativa normativa. L’agevolazione fiscale copre anche le spese conseguenti alla realizzazione dei predetti interventi e quindi, ad es., i costi sostenuti per il rifacimento e la sostituzione dei rivestimenti delle superfici, verticali o orizzontali, delle parti di immobile oggetto di intervento[4].

Il D.L. n. 77/2021, convertito in legge con la L. n. 108/2021, con l’obiettivo di semplificare la procedura amministrativa per l’esecuzione degli interventi previsti dal Superbonus 110%[5], ha previsto che detti interventi costituiscono “manutenzione straordinaria” e che quindi possono essere realizzati tramite la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Ai fini della verifica dei requisiti per ottenere l’agevolazione fiscale in esame la normativa, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni fiscali, richiede l’apposizione di un visto di conformità, che deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 241/1997 da un soggetto abilitato a trasmettere le dichiarazioni fiscali (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro e CAF), il quale deve verificare la presenza delle seguenti asseverazioni sugli interventi:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, “l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.”;
  • per gli interventi antisismici, “l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal decreto del 6 agosto 2020 n. 329). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;[6]

Le spese sostenute per il visto di conformità e per il rilascio delle asseverazioni sono comprese nella detrazione fiscale. Tuttavia, l’assenza o la non veridicità delle asseverazioni sugli interventi comporta la decadenza dal beneficio fiscale e l’applicazione di sanzioni amministrative.

Il Superbonus 110%, originariamente previsto per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022[7], è stato prorogato con la Legge di bilancio 2022:

  1. fino al 31 dicembre 2025 per i condomini e per le persone fisiche che, al di fuori della propria attività professionale, effettuino interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (il bonus spetta anche se le dette unità appartengono ad un unico proprietario). Per tale categoria di interventi l’agevolazione spetta in misura pari: al 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; al 70% delle spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% delle spese sostenute nell’anno 2025;
  2. fino al 31 dicembre 2022 (in misura pari al 110% delle spese) per le persone fisiche che effettuino interventi su immobili residenziali unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 sia già stato completato almeno il 30% dei lavori;
  3. fino al 31 dicembre 2023 (in misura pari al 110% delle spese) per gli interventi realizzati dagli IACP e dalle cooperative di abitazione, a condizione che al 30 giugno 2023 sia già stato completato almeno il 60% dei lavori.

L’agevolazione fiscale in commento prevede, ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, la possibilità per chi[8] ha sostenuto le spese degli interventi previsti dalla normativa di ottenere una detrazione fiscale pari al 110% delle medesime, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, e da utilizzare in compensazione per pagare le imposte entro il limite dell’imposta annua IRPEF[9].

L’art. 121 del D.L. 34/2020, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale tramite compensazione, consente ai beneficiari dell’agevolazione:

  1. di ottenere fino al limite dell’intero corrispettivo degli interventi un contributo sotto forma di “sconto in fattura” praticato dall’impresa che esegue i lavori, che a sua volta si vedrà riconosciuto un credito di imposta pari al 110% dello sconto applicato. Il credito di imposta così acquisito dall’impresa potrà essere dalle stessa utilizzato in compensazione verso l’Erario o ceduto ad altri soggetti, “compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”;
  2. di trasformare la detrazione fiscale in credito di imposta e di cedere il medesimo credito ad altri soggetti, “compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
     

2. La modifica dell’art. 121 del D.L. 34/2020 introdotta dal D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni Ter”): il divieto di cessione plurima dei crediti di imposta.

L’originaria versione dell’art. 121 del D.L. 34/2020, in vigore fino al 27 gennaio 2022, non poneva alcun vincolo alla cedibilità dei crediti di imposta maturati per effetto del superbonus 110% e quindi coloro che avevano acquistato tali crediti dai beneficiari o dalle imprese esecutrici degli interventi potevano a loro volta cederli a terzi, che potevano anche cederli nuovamente ad altri.

La possibilità di cedere i crediti di imposta “a catena” ha consentito sin dall’introduzione della misura di “monetizzare” gli stessi e per l’effetto di finanziare proprio gli interventi previsti dal Superbonus 110%, generando significativi benefici economici sia per i privati (riqualificazione “gratuita” degli immobili), sia per le imprese (aumento del fatturato del settore edilizio e del relativo indotto), ed anche per lo Stato (non solo in termini di riqualificazione del patrimonio edilizio, ma anche in considerazione del rilevante aumento di gettito IVA, IRAP e IRES).

La recente esperienza, infatti, ha evidenziato che la maggior parte degli interventi previsti dal Superbonus 110% sono stati effettuati tramite l’opzione “sconto in fattura” e la successiva cessione del credito di imposta dall’impresa esecutrice dei lavori ad una banca, che a sua volta ha utilizzato detto credito in compensazione o lo ha ceduto a terzi.

Seppure il Superbonus 110% ha senza dubbio generato un effetto positivo sull’economia nazionale, contribuendo in maniera significativa all’incremento di PIL registrato lo scorso anno, tale misura purtroppo in più occasioni è stata utilizzata in modo fraudolento. Come rivelato dalla stessa Agenzia delle Entrate, infatti, da un controllo effettuato a novembre del 2021 sono emerse frodi sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, compreso il Superbonus 110%, per circa 950 milioni di Euro[10]. Dalle notizie di stampa più recenti il valore delle frodi sui bonus edilizi sarebbe di circa 4 miliardi di Euro[11]. Tali frodi, in sostanza, sono state commesse ottenendo, mediante asseverazioni false, il riconoscimento di crediti di imposta per interventi mai eseguiti. I crediti di imposta sono stati poi monetizzati mediante “cessione” a banche o altri soggetti, che poi in alcuni casi li hanno ulteriormente ceduti.

Al fine di reprime le frodi, il Governo con l’art 28 del D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni Ter), in vigore dal 27 gennaio 2022, ha modificato l’art. 121 del D.L. 34/2020, introducendo il limite di una sola cessione per i crediti di imposta derivanti dal Superbonus 110%[12]. L’obiettivo di contrastare le frodi è chiaramente espresso nella Relazione Tecnica di accompagnamento al D.L. 4/2022, ove in merito al predetto art. 28 viene precisato: “La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto « decreto rilancio »), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta”.[13]

In sintesi, per effetto della recente modifica normativa il beneficiario dell’agevolazione o l’impresa esecutrice dei lavori possono cedere il credito di imposta ad una banca o ad un altro soggetto, ma tali cessionari non possono a loro volta cedere i crediti di imposta acquistati, che quindi possono utilizzare solo in compensazione verso l’Erario per il pagamento dei debiti fiscali.

La nuova normativa, al secondo comma, prevede un regime transitorio per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono già stati ceduti ai sensi dell’art. 121 del D.L 34/2020, disponendo che gli stessi possono essere oggetto di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il termine del 7 febbraio 2022 previsto dall’art. 28 del D.L. 4/2022 è stato prorogato al 17 febbraio 2022 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2022/37381 del 4 febbraio 2022[14].

L’art. 28 del D.L. 4/2022, al terzo comma, sanziona espressamente con la nullità le cessioni di crediti di imposta effettuate in violazione delle nuove disposizioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.

 

3. L’impatto dell’art. 28 del D.L. 4/2022 sul Superbonus 110% e le prime reazioni.

Il divieto di cessione “a catena” introdotto dalla recente normativa ha determinato un improvviso arresto del meccanismo del Superbonus 110%, dovuto principalmente alla riduzione della disponibilità delle banche ad acquistare i crediti di imposta.

Le banche infatti, che nella prassi sono le principali acquirenti dei crediti di imposta, vedendosi inibita dall’attuale normativa la possibilità di cedere nuovamente i crediti di imposta acquistati, hanno dovuto ridurre il plafond disponibile per l’acquisto dei medesimi. Tale plafond, originariamente parametrato al contesto di mercato anche in ottica di monetizzazione dei crediti di imposta, è stato necessariamente rideterminato in considerazione esclusivamente dell’esposizione fiscale delle banche. Ciò in sostanza significa che, una volta coperta l’esposizione fiscale annuale mediante i crediti di imposta già acquisiti, per le banche non vi è interesse a procedere ad ulteriori acquisizioni. La riduzione di offerta di acquisto dei crediti di imposta è stata più evidente nelle banche di minori dimensioni, in quanto queste ultime hanno una minor esposizione verso il fisco, mentre le principali banche nazionali, pur riducendo il volume, al momento mantengono la loro disponibilità ad acquisire i crediti di imposta.

La riduzione (che in alcuni casi si è tradotta in un vero e proprio blocco[15]) delle acquisizioni di crediti di imposta da parte delle banche, ha determinato un’immediata contrazione nel settore dell’edilizia e quindi nell’esecuzione degli interventi.

Molte imprese, infatti, nell’incertezza di non poter poi cedere i crediti di imposta acquisiti mediante lo “sconto in fattura”, non si rendono allo stato disponibili ad avviare nuovi lavori e, in taluni casi, si sono viste costrette anche a sospendere l’esecuzione degli interventi già avviati.

Lo stato di agitazione del settore edilizio sembra ben sintetizzato nelle parole del Presidente dell’ANCE, che in una nota del 21 gennaio 2022, commentando l’imminente entrata in vigore del D.L. 4/2022 (27 gennaio 2022), ha dichiarato: “Giusto l’obiettivo di contrastare le frodi, ma non si possono colpire continuamente migliaia di cittadini e di imprese corrette impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, generando migliaia di contenziosi e un blocco del mercato”, precisando inoltre come per effetto della recente modifica normativa, “sarà ben difficile per le imprese cedere i crediti e di conseguenza saranno penalizzate proprio le famiglie più bisognose”.[16]

Come prevedibile, la situazione di agitazione sopra descritta si sta ripercuotendo direttamente sui destinatari dell’agevolazione fiscale, che allo stato non trovano imprese disponibili ad effettuare gli interventi applicando lo “sconto in fattura” e che, in alcuni casi di Superbonus 110% già attivati, stanno subendo la sospensione dei lavori.

Oltre le sostenute critiche degli operatori di mercato, sulla norma di cui all’art. 28 del D.L. 4/2022 si è già espresso in termini scettici anche il Servizio di Bilancio del Senato della Repubblica, che sta esaminando il predetto decreto per la sua conversione in legge, il quale nella nota di lettura n. 286 proprio in merito al citato art. 28 ha osservato quanto segue: “la disposizione in commento potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore. Tuttavia, la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore. Si ricorda che nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali operanti in materia (ad es. il c.d. Superbonus 110%) sono stati sempre contabilizzati nei saldi di finanza pubblica le maggiori entrate a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP che sono state ipotizzate come ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta (ossia i maggiori investimenti nel settore). Tali effetti positivi stimati potrebbero risentire della forte riduzione introdotta con il provvedimento in commento circa le possibilità di cessione dei crediti di imposta, per cui appare opportuno acquisire la valutazione sul punto.”[17]

 

4. Considerazioni finali.

Le sopra citate reazioni alla recente normativa in commento sembrano allineate nel ritenere che l’attuale formulazione dell’art. 28 del D.L. 4/2022 potrebbe di fatto paralizzare il Superbonus 110%, con significativi effetti negativi sul sistema economico e sulle relative prospettive di crescita.

In questo senso, le possibili conseguenze della novella legislativa potrebbero addirittura essere peggiori di quelle determinate dalle frodi sul Superbonus 110%. Come a dire che la “terapia” rischia di essere più letale del “male” da curare.

Ferma ovviamente la necessità di contrastare le frodi sui bonus edilizi, si concorda quindi con chi suggerisce una rimeditazione del Legislatore sull’art. 28 del D.L. 4/2022, il quale, anziché vietarla tout court, potrebbe magari consentire l’ulteriore cessione di crediti di imposta solo tra soggetti vigilati dalla Banca d’Italia, dall’IVASS e dalla CONSOB. In questo modo, posta la necessità di rafforzare i controlli sui cantieri (banalmente, per verificare che gli interventi incentivati siano effettivamente stati eseguiti), sarebbe sicuramente più tracciabile il flusso di “monetizzazione” derivante dalla cessione dei crediti di imposta, che nella sostanza verrebbero scambiati solo tra banche, intermediari finanziari, assicurazioni e società quotate, ovvero tutte società vigilate, anche dal punto di vista della regolarità contabile, da Autority indipendenti.

Lo scenario è in continua evoluzione e quindi difficile da prevedere, ma la sensazione è che l’art. 28 del D.L. 4/2022 continuerà a far discutere, inducendo probabilmente il Parlamento[18] in sede di conversione, o addirittura lo stesso Governo[19], ad una sua riforma, quantomeno parziale, per evitare che l’obbligo di contrastare le fraudolente iniziative di pochi si traduca nel sacrificio di una grande opportunità economica per molti, di cui potrebbero indirettamente beneficiare anche le casse pubbliche.

 

 


[1] Le persone fisiche possono usufruire del Superbonus per le spese di efficientamento energetico sostenute per interventi su massimo due unità immobiliari. Tale limite non opera per gli interventi di consolidamento statico e di riduzione del rischio sismico degli edifici.

[2] Interventi di isolamento termico sulle parti esterne; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (parti comuni o unità immobiliari) e interventi antisismici. N.B. per gli interventi antisismici l’immobile deve essere ubicato in una zona sismica di livello 1,2,3, con esclusione della classe 4 (cfr. classificazione sismica del Dipartimento della Protezione Civile: Classificazione sismica | Dipartimento della Protezione Civile).

[3] Interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, eliminazione di barriere architettoniche.

[4] Ad. es. in ipotesi di intervento finalizzato all’isolamento termico dell’involucro dell’edificio (c.d. “cappotto termico”) saranno coperte dall’agevolazione fiscale anche le spese per il rifacimento della facciata dell’edificio medesimo.

[5] Compresi gli interventi relativi alle parti strutturali e ai prospetti degli edifici, ma esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione.

[6] Adempimenti Superbonus 110% come indicati dall’Agenzia delle Entrate.

Cfr. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/adempimenti.

 

[7] Esteso fino al 31 dicembre 2022 per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari).

[8] Di regola il proprietario dell’immobile, ma in caso di persone fisiche e di interventi su unità abitative singole è ammessa anche la detenzione (dunque l’agevolazione può essere fruita anche, ad es., dal conduttore di un immobile in locazione).

 

[9] Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, sulla pagina dedicata del proprio sito web precisa che: “In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.”

Cfr. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/la-misura-della-detrazione

[10] Cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/ruffini-agenzie-entrate-frodi-950-milioni-bonus-casa-urgente-intervenire-AEX6oxw.

[11] Superbonus, rivolta contro la stretta. Ma scoperte truffe per 4 miliardi- Corriere.it

 

[12] Si precisa che, seppure la presente nota si focalizza sul Superbonus 110%, il divieto di cessione a “catena” introdotto dall’art. 28 del D.L. 4/2022 si riferisce non solo al predetto Superbonus, ma anche agli altri bonus edilizi indicati all’art. 121, secondo comma, del D.L 34/2020.

[13] La Relazione Tecnica del D.L. 4/2022 è disponibile sul sito del Senato della Repubblica:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1331553/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1 

[14] Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate prot.n. 2022/37381“l termine del 7 febbraio 2022, previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è prorogato al 17 febbraio 2022. Il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.

Cfr. 995fac86-e7ae-dd1b-1970-0b51c3623c81 (agenziaentrate.gov.it).

[15] Nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore del D.L. 4/2022 importanti istituti di credito e intermediari finanziari, quali Poste Italiane S.p.A., CdP e Banco BPM S.p.A., hanno annunciato la sospensione delle attività di compravendita di tutti i crediti fiscali. Cfr. Corriere della Sera del 7 febbraio 2022, “Superbonus 110%, anche Banco Bpm sospende la cessione del credito dopo Poste e Cdp”. Articolo disponibile al seguente link: Superbonus 110%, anche Banco Bpm sospende la cessione del credito dopo Poste- Corriere.it.

[16] Cfr. ANCE, nota del Presidente del 21 gennaio 2022: Ance: Superbonus, stop a modifiche continue – ANCE

[17] Nota di lettura del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica n. 286 sul D.L. 4/2022, disponibile sul sito web del Sentato al seguente link:         https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1331636/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8

[18] Nel question time del 9 febbraio 2022 alla Camera dei Deputati alcuni partiti politici hanno già chiesto al Governo provvedimenti urgenti per lo “sblocco” del Superbonus. In questo senso il Deputato FI, Antonio Martino, ha sottolineato: “Le nuove limitazioni cancellano di fatto l’intero mercato secondario. Sono a rischio di sopravvivenza degli accordi in essere tra committenti, fornitori, operatori di mercato e banche cessionarie Sarebbe opportuno quindi incrementare le cessioni possibili, rafforzando il ruolo di controllo e di gestione delle cessioni svolto dagli istituti di credito. Gli istituti di credito, a cominciare dai più piccoli, non potendo ulteriormente cedere stanno bloccando gli acquisti, per non ritrovarsi con crediti non sfruttabili. Analogamente hanno agito nei primi giorni di febbraio Cassa Depositi e Prestiti e Poste”.“Il blocco delle cessioni produrrà perdite di gettito e le associazioni edilizie hanno fatto presente che la disposizione avrà un impatto pesantissimo sui lavori in corso con il rischio di creare migliaia di contenziosi e di bloccare interventi già avviati. Non possiamo permetterlo

[19] Secondo recenti indiscrezioni politiche, riportate dai maggiori organi di stampa, il Governo potrebbe modificare l’art. 28 del D.L. 4/2022 già con il prossimo decreto relativo al contrasto del rincaro dell’energia (c.d. Decreto Bollette), che dovrebbe essere emanato nelle prossime settimane.

Cfr. La Repubblica,  8 febbraio 2022, “Meno paletti per il Superbonus, il decreto bollette slitta ancora”

Meno paletti per il Superbonus, il decreto bollette slitta ancora - la Repubblica.

 

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