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Brexit: le mosse italiane in caso di “no deal”
Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto per la Stabilità Finanziaria

22/03/2019

Mentre nei corridoi di Westminster si valutano le modalità concrete con cui nelle prossime settimane si consumerà il divorzio tra Regno Unito ed Unione europea, l’obiettivo primario di Palazzo Chigi sembra essere la garanzia dell’integrità dei mercati finanziari in caso di “Hard Brexit”.        

Il Consiglio dei Ministri, mosso proprio dall’esigenza di salvaguardare la continuità operativa degli istituti bancari, da un lato, e la fiducia di investitori e risparmiatori, dall’altro, ha quindi approvato in data 20 marzo 2019 il Decreto Legge per la Stabilità Finanziaria.



In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - che peraltro dovrà chiarire l’incognita “golden power”, citata dal comunicato stampa di accompagnamento (norme relative a “esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, tra cui l’infrastruttura 5G), ma ancora invisibile nella bozza di decreto - è possibile effettuare una prima, sintetica, valutazione del testo circolato in questi giorni.              
               
Protagoniste del Decreto, come prevedibile, le norme volte a disciplinare la fase transitoria della Brexit nel caso in cui il Parlamento londinese non ratifichi l’accordo per il recesso dall’UE approvato lo scorso novembre.

La parola d’ordine sembra essere, in tal senso, scongiurare i rischi per la liquidità del mercato mediante un “safe harbor” di 18 mesi: durante tale periodo, le banche del Regno Unito potranno continuare ad operare in Italia (e quelle italiane nel Regno Unito), previa notifica 



all’autorità competente, da effettuare “entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso”. I soggetti d’oltremanica intenzionati a operare sul territorio italiano anche oltre la vigenza del periodo transitorio dovranno invece presentare, entro sei mesi, apposita istanza, alternativamente per farsi autorizzare allo svolgimento dell’attività o per costituire un intermediario italiano.         

Se sotto il profilo temporale il Decreto si presenta unitario, la disciplina che regola la prestazione dei servizi delle banche del Regno Unito risulta invece frammentata per tipologia di operatore e di servizio prestato. In particolare, gli articoli 2 e 3 Del Decreto suddividono le banche (e gli altri istituti a esse assimilati) tra operatori abilitati alla prestazione dei servizi anche post-Brexit e operatori che, invece, dovranno cessare l’attività.

Più nel dettaglio, l’art. 2, dopo aver posto la regola generale della legittimità operativa nel periodo transitorio per le banche che svolgono attività ammesse dal TUB al mutuo riconoscimento, distingue tra: a) banche che svolgono l’attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi; b) banche e imprese d’investimento che prestano servizi e attività d’investimento; c) istituti di moneta elettronica.             

Le banche che raccolgono risparmio potranno prestare servizi solo relativamente ai rapporti già in essere alla data del recesso del Regno Unito dall’UE, “e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti”.              

Per le banche d’investimento, invece, il Decreto pone un’ulteriore sotto-distinzione, a seconda che esse agiscano “nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali” o “in regime di libera prestazione di servizi”: mentre per le prime non è prevista alcuna particolare limitazione, le seconde potranno prestare servizi solo nei confronti di controparti qualificate, clienti professionali e - limitatamente alla gestione del ciclo vitale dei contratti derivati over the counter già in essere - regioni, province autonome ed enti locali.     
Una medesima sotto-distinzione, stavolta ancor più significativa, è posta per gli istituti di moneta elettronica: mentre quelli che operano nell’esercizio del diritto di stabilimento potranno continuare la propria attività senza particolari limitazioni, gli istituti in regime di libera prestazione dei servizi dovranno addirittura cessare l’attività entro la data del recesso, non potendo perciò godere neanche del periodo transitorio (art. 3).    

L’elenco dei soggetti di cui all’articolo 3, i quali allo scoccare della Brexit dovranno cessare ogni servizio e attività ricomprende peraltro anche gli istituti di pagamento, i gestori di fondi, gli OICR e le banche e le imprese d’investimento che operano con clienti retail. Logicamente, la cessazione è prevista anche per gli operatori che, pur abilitati alla prestazione dei servizi durante il periodo transitorio, non abbiano effettuato la notifica o l’istanza summenzionate (con una deroga, però, per gli operatori che gestiscono derivati over the counter).    

Un regime sostanzialmente analogo è poi previsto per i soggetti italiani che prestano servizi bancari nel Regno Unito.  

Più rigide, invece, le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi o riassicurativi, che alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea verranno direttamente cancellate dall’Elenco IVASS. Fermo il divieto di assunzione di nuovi contratti e di rinnovazione, anche tacita, di contratti esistenti, tali soggetti dovranno tuttavia garantire la continuità dei contratti preesistenti per tutto il periodo transitorio.

In attesa di comprendere l’evoluzione dei rapporti tra UK ed Europa, tra l’ipotesi “no-deal” che preoccupa la BCE per l’impreparazione delle imprese ad affrontare il worst case scenario, e le ultime speranze di un clamoroso ripensamento in chiave unionista, l’Italia sembra comunque pronta a giocare le proprie carte, e - come si legge nella nota del Consiglio dei Ministri - lo fa “con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale”.


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