Proponiamo un sintetico riepilogo di alcuni dei principali temi emersi durante il seminario “La concessione abusiva di credito: riflessioni sulla fattispecie e sugli orientamenti della giurisprudenza. I possibili scenari futuri”, tenutosi il 22 aprile u.s. nell’ambito del Master in Diritto d’Impresa della LUISS School of Law.
Il seminario ha visto gli indirizzi di saluto del Prof. Antonio Nuzzo, Direttore del Master, l'introduzione dei lavori e la moderazione dell'Avv. Benedetta Navarra - Graziadei Studio Legale, Membro del comitato direttivo del Master, Responsabile scientifico del modulo di diritto bancario e finanziario nonché organizzatrice del seminario, ed un intervento dell'Avv. Francesco Trotta, partner di Graziadei Studio Legale, nonché gli interventi del Prof. Francesco Busato, Professore Ordinario di Politica Economica presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, del Prof. Roberto Carleo, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, del Dr. Guido Romano, Giudice del Tribunale di Roma, Sez. Specializzata in materia di impresa, dell'Avv. Virgilio Sallorenzo, Avvocato e Dottore Commercialista – Curatore e Commissario liquidatore.
Lo scorso 22 aprile, nell’ambito del Master in Diritto d’Impresa della LUISS School of Law, si è tenuto un interessante e approfondito seminario dal titolo “La concessione abusiva di credito: riflessioni sulla fattispecie e sugli orientamenti della giurisprudenza. I possibili scenari futuri”.
L’incontro ha consentito ai relatori di riepilogare lo “stato dell’arte” circa la fattispecie in questione, non trascurandone le problematiche tuttora aperte e le prospettive regolatorie. In tal senso, è emersa, in primo luogo, la necessità di una migliore e più precisa definizione del perimetro normativo della concessione abusiva di credito. In secondo luogo, si è suggerita l’opportunità che tale perimetro contemperi l’interesse alla corretta individuazione del momento di uscita dal mercato delle imprese in crisi con l’interesse al mantenimento di un efficace e non rigido sistema di finanziamento bancario delle imprese in stato di difficoltà reversibile.
Preliminarmente, si sono tratteggiate le linee essenziali dell’istituto. Si è così avuto modo di ricordare che si verifica una concessione abusiva di credito laddove la banca conceda finanziamenti in modo imprudente, conoscendo o dovendo conoscere lo stato di insolvenza o di crisi del soggetto finanziato. Tuttavia – si è osservato – le ragioni di certezza del diritto, nonché quelle di integrazione tra l’interpretazione della fattispecie e il favor (del legislatore fallimentare) per il risanamento delle imprese in difficoltà, richiederebbero una decisa riduzione della discrezionalità valutativa relativamente agli indici che rendono ‘abusivo’ un finanziamento. Altrimenti, la fattispecie rischierebbe di continuare a rappresentare una fonte di ampia e imprevedibile responsabilità per la banca finanziatrice, con conseguente potenziale contrazione dei finanziamenti a beneficio delle imprese.
In tal senso, tuttavia, anche gli sforzi della giurisprudenza di legittimità di delineare con maggiore chiarezza la fattispecie non sembrano soddisfare le esigenze degli operatori.
Le ultime pronunce della Cassazione del 2021 (ci si riferisce a Cass. nn. 18610/2021 e 24725/2021, confermate da una recentissima pronuncia del 2023) sembrano infatti aver riposto il concetto giuridico di ‘abuso’ in favore di una ‘illegittimità’ procedimentale del finanziamento, il quale risulterebbe illecito quando la sua concessione non fosse preceduta da un’accorta valutazione del merito creditizio (incluse le prospettive di risanamento del soggetto finanziato), in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria.
Tali regole, come affermato durante il convegno, assumerebbero una portata applicativa capace di oltrepassare il rapporto negoziale tra banca e impresa, delineando una responsabilità da status che tuttavia – secondo alcuni relatori - non appare in linea con l’interesse generale alla tenuta del sistema, rischiando di dilatare oltremodo la responsabilità civile delle banche con probabili riflessi sulla concreta operatività nell’erogazione del credito.
La giurisprudenza appare poi in evoluzione anche nell’interpretazione del ruolo (e della conseguente responsabilità) dell’impresa finanziata, con gli orientamenti più recenti che appaiono discostarsi da quelli più risalenti, in particolare, per aver affermato la possibilità che anche l’impresa finanziata (e non soltanto i terzi che entrino in contatto con essa) venga qualificata come soggetto danneggiato dal finanziamento abusivo.
Più specificamente, come ricordato dai relatori, per un primo filone giurisprudenziale la concessione abusiva di credito comportava un fenomeno di ‘apparenza’ nelle dinamiche commerciali: il finanziamento, cioè, creava uno scostamento tra la reale solidità finanziaria dell’impresa e la percezione esterna della stessa, producendo nei terzi – veri e unici danneggiati dalla fattispecie – un (malriposto) affidamento sulla solvibilità dell’impresa abusivamente finanziata, per la quale, peraltro, il finanziamento costituiva una forma di arricchimento.
Un secondo e più recente filone giurisprudenziale, invece, muovendo dal presupposto dell’alterità tra amministratore e amministrato, vede in quest’ultimo (cioè nell’impresa finanziata) un ulteriore soggetto danneggiato dalla concessione abusiva di credito, anche in quanto – e ciò rappresenta un altro elemento di rottura con il precedente orientamento – il credito crea per l’impresa finanziata non soltanto una posta attiva, ma anche una posta passiva, consistente nell’obbligo di restituzione.
In ambito processuale, una significativa conseguenza di tale ultimo orientamento consiste in ciò: qualificando l’impresa come soggetto danneggiato dal finanziamento, sussisterà sempre una legittimazione del curatore fallimentare a esperire l’azione di concessione abusiva di credito, anche al di fuori di specifiche ipotesi di concorso con l’illecito degli amministratori; viceversa, seguendo l’indirizzo originario delle Sezioni Unite del 2006, la responsabilità della banca, anche in ambito concorsuale, si potrebbe far valere esclusivamente con azioni autonome da parte dei terzi.
Ancora sul piano processuale, si è osservato che l’azione di concessione abusiva di credito sta vivendo un momento storico particolarmente delicato, che si caratterizza, da un lato, per il rischio di una moltiplicazione indiscriminata delle azioni promosse dai curatori, quasi come ‘antidoto’ al depotenziamento della tradizionale azione revocatoria, e dall’altro, per il rischio di distorsioni procedurali, atteso che l’irrigidimento nei confronti dei finanziamenti bancari, in sede di predisposizione dello stato passivo, può condurre a una verifica anticipata e sommaria circa l’eventuale abusività dei finanziamenti stessi.
Il dibattito non ha poi trascurato i profili aziendalistici della concessione abusiva di credito, relativi, in particolare, ai metodi di stima del rischio di credito, ai modelli predittivi dell’insolvenza e alla valutazione dei percorsi di ristrutturazione: elemento, quest’ultimo, necessario affinché il finanziamento benefici esattamente quelle imprese la cui permanenza sul mercato sia concretamente ipotizzabile.
E proprio in virtù del già citato favor per il risanamento delle imprese in crisi reversibile emerge, complessivamente, dal convegno, un tema relativo al rapporto intercorrente tra il momento delle valutazioni del merito creditizio e il momento di verifica della correttezza di tali valutazioni, propedeutica all’eventuale giudizio di abusività della concessione di credito. Sul punto, appare di particolare rilevanza evitare valutazioni ex post di responsabilità delle banche che si discostino dalla realtà dei fatti risalenti al momento della concessione del finanziamento. Preferibile, invece, una valutazione che ricostruisca la sussistenza del merito creditizio sulla base delle informazioni legittimamente acquisibili dalla banca, delle best practice e delle prospettive esistenti al momento della concessione di credito.