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Le nuove regole per le indicazioni geografiche in tre puntate
Seconda puntata: la tutela delle IG come ingredienti e i diritti dei produttori

11/04/2024

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato il nuovo Regolamento sulle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli [1]. L’iniziativa legislativa, che attende ora l’adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, fa parte della strategia europea ‘Dal produttore al consumatore’, a sostegno del Green Deal europeo [2]. 



La tutela delle IG come ingredienti.

 

La disciplina nasce da esigenze di chiarezza sull’uso delle IG nella denominazione di vendita dei prodotti trasformati che usano come ingrediente il prodotto designato dall’IG: l’uso deve essere conforme a pratiche commerciali leali e non deve indebolire o pregiudicare la reputazione del prodotto IG. 

 

A tal proposito, l’art. 26 del Regolamento applica anche ai prodotti IG utilizzati come ingredienti le tutele poste dall’art. 26, e in particolare il divieto a) di impiego commerciale diretto o indiretto delle IG per prodotti comparabili ai prodotti registrati, b) di uso delle IG per prodotti o servizi che sfruttino, indeboliscano o danneggino la reputazione del nome protetto e c) di usurpazione, imitazione o evocazione della IG. 



Accanto a ciò, il Regolamento stabilisce che l’IG possa essere utilizzata nella denominazione, etichettatura o pubblicità del prodotto correlato all’ingrediente IG soltanto se esso è utilizzato in quantità sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto, con indicazione della percentuale dell’ingrediente stesso. Inoltre, i produttori avranno la facoltà di esprimere raccomandazioni sull’uso corretto dell’indicazione geografica. 

 

In particolare, l’IG che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome del prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:

 

a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;

 

b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e

 

c) la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.

 

I diritti dei produttori.

 

Il Regolamento si preoccupa in prima battuta di definire il gruppo di produttori della IG come un gruppo di produttori degli stessi prodotti, a prescindere dalla forma giuridica scelta, che a) svolge compiti a norma del Regolamento, b) è istituito su base volontaria su iniziativa dei produttori e c) è organizzato democraticamente, composto e controllato dai produttori.


È sancito il diritto del produttore di un prodotto designato da una IG di aderire al gruppo dei produttori, ma i singoli Stati possono sia porre limitazioni all’adesione a talune categorie di produttori, sia consentire l’adesione agli operatori e ai rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi dell’approvvigionamento dei prodotti IG.

 

Ai produttori sono assegnati strumenti di tutela per contrastare le pratiche commerciali pregiudizievoli per l’immagine e il valore dei prodotti, nonché per garantire la trasparenza in favore dei consumatori. 

 

Ai sensi del Regolamento (art. 32), i produttori possono:

 

- elaborare il disciplinare della IG, chiederne la registrazione, la modifica e la cancellazione, nonché verificarne e garantirne il rispetto; 

 

- intraprendere azioni volte a garantire la tutela dell’IG e dei diritti di proprietà intellettuale a essa direttamente collegati, incluse azioni legali, e prevenire e contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che possano pregiudicare la reputazione o il valore dell’IG;

 

- concordare pratiche sostenibili per la IG volte a mitigare cambiamenti climatici, proteggere il paesaggio, favorire l’economia circolare, tutelare la biodiversità, ridurre l’uso di pesticidi, tutelare il benessere degli animali, favorire la produzione agricola; 

 

- intraprendere azioni anche pubblicitarie e promozionali e di formazione volte a migliorare le prestazioni dell’IG in ambito di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

 

- contrastare le violazioni sul mercato di prodotti designati da IG non conformi al disciplinare; 

 

- monitorare e verificare l’uso dell’IG; 

 

- adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare pratiche pregiudizievoli per l’immagine e il valore dei prodotti, comprese le pratiche che svalutano il prodotto e l’abbassamento dei prezzi.

 

Gli Stati possono applicare un sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori. In tale ipotesi, i gruppi di produttori riconosciuti hanno l’esclusivo diritto di:

 

- svolgere i compiti di cui all’art. 32 per conto dei produttori dell’IG; 

 

- ricevere da un produttore di alimenti preimballati una notifica relativa all’uso dell’IG di un ingrediente nella denominazione dell’alimento preimballato; 

 

- richiedere norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di prodotti designati dall’IG; 

 

- stabilire clausole standard di ripartizione del valore; 

 

- concordare pratiche sostenibili.

 

[1] Il testo approvato dal Parlamento europeo è disponibile all’indirizzo:        https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0101_IT.html

[2]Fonte:https://www.consilium.europa.eu/it/policies/from-farm-to-fork/#:~:text=La%20Commissione%20ha%20presentato%20la,UE%20diventi%20un%20modello%20sostenibile

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