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Quale tipologia di ‘interessi legali’ si applica, se la sentenza non specifica il riferimento al c. I o al c. IV dell’art. 1284 Cod. Civ.?
Brevi appunti sulla sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite

30/05/2024

Con la recentissima sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sul tema dell’applicazione degli interessi legali maggiorati ex art. 1284, c. 4, Cod. Civ. (i cd. ‘super-interessi’) in caso di titolo esecutivo giudiziale che dispone, senza altre specificazioni, il pagamento di ‘interessi legali’. 



In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto per cui, se il titolo esecutivo giudiziale non si esprime sull’accertamento dei presupposti per l’applicazione degli interessi maggiorati, o se si riferisce ai semplici ‘interessi legali’, il giudice dell’esecuzione non sarà legittimato a intervenire sul titolo esecutivo applicando gli interessi maggiorati per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, ma dovrà attenersi all’applicazione degli interessi legali semplici (ex art. 1284, c. 1, Cod. Civ.).    

 

Procedendo con ordine, la pronuncia in commento nasce da un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con cui si chiedeva alla Suprema Corte se, a seguito di condanna da parte del giudice della cognizione al pagamento di interessi legali, tali interessi, per la parte che decorreva dopo la proposizione della domanda, dovessero essere pagati al saggio degli interessi maggiorati o se, invece, in virtù dell’assenza di specificazioni da parte del giudice, dovessero essere



pagati al saggio degli interessi legali semplici. 

 

La Corte ha perciò ritenuto di dover effettuare una valutazione circa i poteri di accertamento sia del giudice della cognizione, deputato in via esclusiva a valutare i presupposti per l’applicazione degli interessi di mora, sia del giudice dell’esecuzione, che invece, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non dispone di poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione a ciò che è previsto dal titolo. 

 

In altre parole, l’applicazione degli interessi maggiorati attiene al piano della formazione del titolo esecutivo, e deve perciò essere risolta con specifico accertamento giurisdizionale esclusivamente da parte del giudice della cognizione, che dovrà dare conto, col titolo, della verifica svolta; peraltro, il giudice dell’esecuzione non potrà ritenere effettuato tale accertamento laddove il titolo esecutivo si limiti a prevedere il pagamento di ‘interessi legali’.

 

L’esame della prospettiva creditoria evidenzia, perciò, che il giudizio di esecuzione non rappresenta la sede corretta per conseguire gli interessi maggiorati, che dovrebbero semmai essere richiesti con gravame avverso il giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo esecutivo.

 

La Suprema Corte ha pertanto stabilito che, se il giudice dispone il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, «deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». 

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