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La mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione comporta la nullità parziale del mutuo bancario?
La sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024

02/08/2024

Premessa.

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 15130/2024, si sono espresse sul tema dei possibili effetti dell’omessa indicazione, in un contratto di mutuo bancario, della modalità di ammortamento «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi, affermando che tale omissione non osta alla piena validità del contratto. 



In particolare, a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la Corte si è trovata a valutare se la carenza di espressa previsione negoziale relativa agli elementi del contratto appena citati potesse comportare:

 

a) l’indeterminatezza e/o l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto di mutuo, con la conseguenza della nullità strutturale del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, c. 2, Cod. Civ.;

 

b) la violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria ai sensi dell’art. 117, c. 4, TUB, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento sulla base del tasso sostitutivo dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell’art. 117, c. 7, TUB.



Le valutazioni preliminari delle Sezioni Unite: il contrasto giurisprudenziale, le caratteristiche dell’ammortamento alla francese e le argomentazioni critiche tradizionali, il regime di capitalizzazione composto. 

 

La sentenza dà conto in primis dei contrapposti indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi in tema di conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento alla francese nel contratto di mutuo bancario: infatti, in base a un indirizzo, nessuna conseguenza deriverebbe per la validità del contratto, né in relazione alla determinatezza o alla determinabilità dell’oggetto, né in relazione agli obblighi di trasparenza bancaria; invece, per un altro indirizzo, la mancata indicazione di tali elementi influirebbe sulla validità del contratto bancario, poiché lederebbe il principio di trasparenza e il diritto del cliente mutuatario (contraente debole) di ricevere una corretta informazione pre-contrattuale e contrattuale, diritto a cui corrisponde l’obbligo della banca di informare il cliente circa le condizioni economiche del contratto. 

 

Al fine di chiarire meglio la tematica oggetto di decisione, la Corte richiama poi gli elementi essenziali dell’ammortamento alla francese. Tale tipologia di ammortamento si caratterizza per il fatto che «il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate costanti comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente)». Pertanto, «il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi».

 

La sentenza sottolinea che l’ordinanza di rinvio pare dubitare della validità del sistema di ammortamento «alla francese» e del sistema di capitalizzazione «composto» degli interessi, poiché, in tal modo, l’interesse relativo a ogni periodo si sommerebbe al capitale e produrrebbe a propria volta interessi, con un maggior costo del mutuo legato al calcolo degli interessi anche sugli interessi.

 

Tuttavia, la Corte, esprimendosi con riguardo ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati tradizionali (prospettiva che consente di restare sul piano esclusivamente delle valutazioni di diritto), esclude che la parte di interessi di ciascuna rata costituisca il risultato di un calcolo che determina tali interessi sugli interessi relativi al periodo precedente o che determina a sua volta la produzione di interessi per il periodo successivo.

 

La sentenza ha peraltro modo di rammentare che, in regime «composto», la parte del capitale è incrementata con gli interessi generati non necessariamente su altri interessi, ma sul capitale residuo, e che gli interessi non sono necessariamente destinati a generare altri interessi. 

 

Poste tali premesse, la Corte non esclude che, in una dinamica patologica del contratto, il mutuo possa produrre interessi su interessi; tale valutazione atterrebbe tuttavia al piano del merito; invece, sul piano della legittimità, che deve appunto riferirsi al sistema di ammortamento standardizzato tradizionale, non si può affermare l’invalidità in generale di simili piani di ammortamento, poiché deve escludersi che l’effetto patologico descritto possa avere portata e valenza generale.

 

La Corte confuta anche alcuni degli argomenti critici generalmente spesi per contestare la validità del contratto di mutuo «alla francese». In particolare:

 

a) rispetto alla critica per cui il sistema di ammortamento in parola comporterebbe che il debito da interessi sia esigibile prima che diventi esigibile il relativo capitale, e per una parte di capitale superiore alla parte diventata nel contempo esigibile, la sentenza sottolinea la funzione compensativa degli interessi, che consente loro di decorrere sul capitale anche se esso non sia ancora o non sia interamente esigibile: vige pertanto il principio della remunerazione periodica del capitale; e d’altra parte l’obbligazione relativa agli interessi è sì accessoria rispetto alla principale, ma è caratterizzata da piena autonomia; 

 

b) rispetto alla critica per cui il debitore che ha pagato senza sapere che l’obbligazione non fosse ancora esigibile ha il diritto di ripetere le somme (art. 1185, c. 2, Cod. Civ.), la sentenza mette in luce che, in caso di rimborso rateale a scadenze fisse, il pagamento non è da reputarsi ‘anticipato’, poiché lo schema di pagamento predisposto per il mutuo prevede l’esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi previsti dal piano di ammortamento. 

 

Pertanto, è «legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale

 

Le valutazioni delle Sezioni Unite sulle richieste oggetto di rinvio pregiudiziale: indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto; trasparenza contrattuale.

 

Illustrati gli aspetti teorici della materia, la Corte si dedica poi a valutare le due specifiche richieste oggetto di rinvio da parte del Tribunale. 

 

a) Indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto:

 

L’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporta l’indeterminatezza o l’indeterminabilità dell’oggetto, e perciò la nullità parziale del contratto?

 

Dopo aver rilevato che la valutazione della determinatezza dell’oggetto del contratto «attiene alla costruzione strutturale dell’operazione negoziale», ed è pertanto volta a verificare l’oggettività e l’assenza di margini di incertezza relativamente al tema degli interessi, la Corte afferma che non può sussistere la nullità parziale se il contratto fornisce le informazioni relative all’importo mutuato, alle tempistiche del prestito, alla periodicità del rimborso e al tasso di interesse predeterminato. 

 

In particolare, la Corte rileva che:

 

l’assenza di esplicitazione, nel contratto, del maggior costo del prestito derivante dal sistema composto di capitalizzazione degli interessi non comporta l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, ma eventualmente la semplice assenza di un elemento tipizzante del contratto ex art. 117 TUB; il rimedio sarebbe perciò, al più, la nullità testuale e l’applicazione del tasso sostitutivo;

 

la valutazione circa l’eventuale indeterminatezza dell’oggetto del contratto non può aver riguardo alla convenienza del contratto e delle sue clausole;

 

il maggior costo del finanziamento non dipende, in un contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato, dalla produzione di interessi su interessi, ma «dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante».

 

In virtù di tali elementi, «deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese’ e del regime di capitalizzazione ‘composto’ degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale».

 

b) Trasparenza contrattuale:

 

La mancata indicazione del regime di capitalizzazione influisce sulla trasparenza delle condizioni contrattuali ai sensi del TUB? In particolare, il maggior costo pagato di interessi in virtù dell’ammortamento alla francese, invece che all’italiana, è un prezzo ulteriore che rende il tasso di interessi maggiore rispetto al tasso formalmente previsto dal contratto?

 

La risposta è negativa. Infatti «la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento ‘alla francese’ sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall’essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato; detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell’ammortamento all’italiana si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi».

 

Pertanto, «il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente».

 

Né, peraltro, l’art. 117 TUB richiede che il contratto illustri espressamente il regime di ammortamento. 

 

L’obbligo di trasparenza è assolto grazie alla predisposizione del piano di ammortamento allegato al contratto, che consente al cliente di verificare la compatibilità del contratto con le proprie esigenze, anche rispetto alle altre offerte presenti sul mercato, in accordo agli obblighi precontrattuali e informativi posti a carico della banca dal TUB: il piano di ammortamento consente al cliente di conoscere la futura esecuzione del contratto proprio grazie alle informazioni riportate (rate da corrispondere, tempistiche, composizione per interessi e capitale).

 

Si deve perciò escludere che «la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. ‘alla francese’ e del regime di capitalizzazione ‘composto’ degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».

 

La Corte ha perciò affermato il principio di diritto:

 

«in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento ‘alla francese’ di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione ‘composto’ degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.» 

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