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Post Trading: emanato il nuovo Provvedimento Unico


31/08/2018

A seguito del riordino organico della normativa sul post-trading effettuata dal decreto legislativo numero 176/2016 - che ha tra l’altro investito Consob e Banca d’Italia di nuovi poteri regolamentari sui “depositari centrali” - si sono resi necessari alcuni interventi sulla disciplina secondaria. A tale scopo, Consob e Banca d’Italia hanno emanato un nuovo Provvedimento Unico, che abroga parte delle disposizioni precedenti e traccia un rinnovato quadro normativo, armonizzato con le previsioni della disciplina primaria.
La compatibilità del testo previgente con la nuova normativa di livello primario è stata valutata con un approccio case-by-case: alcune disposizioni sono state eliminate, altre sono state mantenute (seppur con lievi modifiche, talvolta esclusivamente terminologiche), altre ancora sono state sostituite con previsioni ex novo (in particolare, la disciplina di controparti centrali e depositari centrali). L’articolazione del nuovo provvedimento sul post-trading è stata suddivisa in cinque Titoli, di cui è possibile effettuare una sintesi.



1. Il “Titolo I” contiene le disposizioni comuni alla “controparti centrali” e ai “depositari centrali”. Esso riporta innanzitutto le deleghe che autorizzano l’emanazione della normativa secondaria da parte delle Autorità, e in seconda battuta si concentra su alcune modifiche al contesto definitorio (per esempio, la locuzione “società di gestione accentrata” è stata sostituita con “depositario centrale”) e sull’introduzione di alcune novità regolamentari.          
Alle controparti centrali e ai depositari centrali è richiesto ora il rispetto di canoni di trasparenza effettiva, per esempio mediante un costante aggiornamento delle informazioni contenute nei loro siti internet, “al fine di garantire un’informativa attendibile ed efficace ai soggetti interessati e di rendere pubbliche le informazioni qualitative e quantitative previste dagli standard internazionali”.           
Allo stesso modo, l’art. 5 del nuovo testo mira a conseguire la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture a supporto della stabilità finanziaria prescrivendo alle controparti centrali e ai depositari centrali di dotarsi di apposite misure. Viene inoltre mantenuto l’obbligo di predisporre adeguate forme di consultazione con gli utenti “al fine di valutare l’impatto delle iniziative e l’appropriatezza delle funzionalità offerte in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti”.



2. Il “Titolo II” riguarda più specificamente la disciplina delle controparti centrali, elencando i requisiti per lo svolgimento di tali servizi e dettando le linee in materia di vigilanza informativa da parte delle Autorithies.         
Il nuovo Provvedimento Unico riprende in buona parte gli obblighi informativi e comunicativi del testo previgente, apportando però alcune modifiche. Una delle novità principali riguarda l’ipotesi in cui la controparte centrale proponga un progetto di modifica sull’estensione dei servizi offerti o sui modelli di gestione del rischio: per facilitarne la valutazione da parte di Consob e Banca d’Italia, il progetto dovrà essere accompagnato da un’apposita relazione riguardante le modifiche e la loro rilevanza.                       

3. Il “Titolo III” riguarda invece la disciplina dei depositari centrali, prevedendo anche qui alcune specificità sull’esercizio dei poteri di vigilanza informativa da parte di Consob e Banca d’Italia. Anche in questo caso, la nuova disciplina introduce obblighi volti a favorire una maggiore trasparenza da parte del depositario centrale. Per esempio, il depositario dovrà trasmettere alle Autorità informazioni a cadenza annuale sull’ammontare del proprio capitale regolamentare (conformemente agli obblighi di livello europeo, che prevedono il mantenimento di un determinato capitale).           
Sotto il profilo della trasparenza, inoltre, il depositario centrale dovrà fornire alle Autorità informazioni su atti di gestione straordinari, come l’acquisizione di partecipazioni societarie, la negoziazione di derivati, la stipula di polizze assicurative e la nomina di componenti degli organi amministrativi e di controllo.  

4. Il “Titolo IV” adegua alla normativa primaria nazionale ed europea la disciplina secondaria dell’attività di gestione accentrata. Vengono riprese in buona parte le disposizioni contenute nel testo precedente. Una novità è però rappresentata dalla possibilità - per gli emittenti di strumenti finanziari non soggetti a dematerializzazione obbligatoria - di richiedere la gestione accentrata di tali strumenti.      

5. Il “Titolo V”, infine, riguarda le disposizioni transitorie e finali. In primo luogo, la disciplina del precedente Provvedimento Unico resta in vigore “fino al momento della ri-autorizzazione della società Monte Titoli S.p.A. quale depositario centrale di titoli”.
In secondo luogo, è dettato un regime transitorio specifico per gli obblighi informativi e per gli obblighi di perseguimento dell’obiettivo di supporto alla stabilità finanziaria di cui al già menzionato art. 5 del nuovo testo regolamentare.          
A conclusione della panoramica sul nuovo Provvedimento Unico sul post-trading, merita un accenno l’abrogazione totale dei precedenti Titoli III, IV e V. Da un lato, i Titoli III (relativo ai servizi di liquidazione) e IV (relativo ai sistemi di garanzia) del testo previgente sono stati abrogati a seguito dell’abrogazione di alcune disposizioni del TUF, e in particolare degli articoli 68 (sistema di garanzia dei contratti), 69 (liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati) e 70 (compensazione e garanzia delle operazioni di strumenti finanziari). Invece, il vecchio Titolo V (collegamenti con altri sistemi) non è stato riproposto per l’ “applicazione diretta della disciplina sui collegamenti esaustivamente dettata dai regolamenti EMIR e CSDR”.

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