L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha recentemente pubblicato la Delibera 94/19/CONS, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”.
La cosiddetta par condicio elettorale, qui disciplinata da Agcom, rientra nel più ampio schema volto a tutelare un’informazione politica plurale e veritiera; in tal senso, rappresenta l’altra faccia di una medaglia che interessa anche il tema della disinformazione online, di cui si sta occupando non soltanto l’Autorità stessa (mediante il Tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali), ma anche la Commissione europea (a partire dalla Comunicazione COM 2018-236 “Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo”).
L’obiettivo principale della Delibera è pertanto gettare solide basi regolamentari per una concreta e specifica attuazione, nel contesto delle imminenti elezioni europee, dei principi di pluralismo, imparzialità e indipendenza già dettati dalla Legge n. 28/2000.
Nel farlo, si rivolge innanzitutto all’emittenza privata - settore comprendente i fornitori di servizi media audiovisivi, le emittenti televisive e radiofoniche (nazionali e locali) e la stampa quotidiana e periodica - prescrivendo le modalità di attuazione del criterio paritario nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica, nei messaggi politici autogestiti e nei programmi di informazione.
Preliminarmente, però, la Delibera offre una suddivisione dei “soggetti politici”, al fine di modulare obblighi e criteri di imparzialità delle emittenti anche in funzione della rappresentatività degli aventi diritto e del periodo temporale preso in considerazione.
Una prima distinzione riguarda, non a caso, il momento dell’accesso ai mezzi di informazione da parte dei soggetti politici.
In una prima fase, cioè quella intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, Agcom distingue le forze politiche in a) forze che abbiano eletto almeno due rappresentanti al Parlamento europeo, b) forze politiche che costituiscano un gruppo “in almeno un ramo del Parlamento nazionale”, c) forze politiche che alternativamente abbiano tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o abbiano un rappresentante nel Parlamento nazionale e rappresentino una delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482/99, e d) Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
In una seconda fase, cioè quella che intercorre tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, invece, con l’espressione soggetti politici ci si riferisce a) alle liste di candidati “presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori” e b) alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.
Lo spartiacque temporale risulta perciò essere - sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo della ripartizione degli spazi di comunicazione politica - la presentazione delle liste: prima di quel momento, solo il 30% del tempo disponibile deve essere ripartito paritariamente tra tutti i soggetti politici indicati, con i Gruppi Misti che sono invece esclusi dalla ripartizione paritaria del restante 70%; dopo la presentazione delle liste, invece, il tempo disponibile deve essere ripartito paritariamente tra tutti i soggetti indicati, senza alcuna distinzione intermedia.
Ma il criterio paritario, anche per ragioni legate alla migliore organizzazione dei palinsesti, non deve necessariamente valere per la singola trasmissione, potendo invece essere conteggiato su base settimanale.
A ciò si collegano peraltro i principi della massima partecipazione e della massima inclusività, declinati sia con riferimento al pubblico degli elettori (se possibile “le trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti”), sia con riferimento alla partecipazione dei candidati (“deve essere assicurata […] un’equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze”).
Inoltre, la delibera aspira a massimizzare anche l’efficacia temporale della comunicazione politica, prevedendo che le trasmissioni “elettorali” debbano andare in onda in fasce orarie comprese tra le 7:00 e le 24:00 (per le emittenti televisive) e tra le 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo (per le emittenti radiofoniche). Ciò fino alla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni, momento dal quale è sancito il silenzio elettorale.
La delibera si preoccupa anche di dettare una disciplina generale per i messaggi politici autogestiti a titoli gratuito, cioè quei momenti assegnati alla presentazione di liste e programmi in assenza di contraddittorio. La loro durata - comunque “sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica” - deve essere compresa fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per quelle radiofoniche, con regole volte a disciplinare anche i limiti quantitativi e la trasparenza dei messaggi stessi.
Un focus specifico è poi dedicato ai programmi di informazione, che l’Authority definisce come “i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”. I programmi di informazione hanno la speciale responsabilità di assicurare al pubblico una copertura mediatica plurale, imparziale e obiettiva della campagna elettorale.
L’imparzialità è del resto il cardine dell’intero sistema, e infatti deve essere garantita non soltanto con riferimento alle presenze e alle posizioni di candidati e di esponenti politici, ma anche con riferimento alle “posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”, nonché al background del programma (cioè “ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio”), in maniera che non si determinino situazioni di vantaggio o di svantaggio, anche indirette, per l’una o l’altra delle fazioni politiche.
Inoltre, anche se il fenomeno delle fake news è più spesso riferibile al web che all’editoria tradizionale, per quel che riguarda i programmi di informazione la delibera si premura di offrire un accenno alla veridicità delle notizie: le informazioni fornite ai cittadini devono cioè essere “verificate e fondate”, oltre che comunicate “con il massimo della chiarezza”.
Su un altro versante, la disciplina dettata per le emittenti locali, anche se autonoma, risulta in sostanza analoga nei principi a quella che regola la programmazione dell’emittenza nazionale. Essa offre tuttavia alcune peculiarità riferite ai messaggi politici autogestiti. Infatti alle emittenti locali, pur nel rispetto dei canoni di trasparenza e di imparzialità, è concessa la facoltà di ospitare anche messaggi a pagamento.
Il sistema regolatorio non dimentica poi uno degli elementi portanti del coverage mediatico elettorale, cioè i sondaggi, il cui divieto di diffusione si estende ai quindici giorni precedenti la data del voto, al fine di non influenzare l’elettorato.
In un simile contesto, caratterizzato da un set di regole ben strutturato e improntato a modulare un’informazione politica bilanciata e imparziale in favore degli elettori, Agcom si riserva poi un ruolo di monitoraggio e di vigilanza. In particolare, l’obiettivo dell’Autorità è verificare il rispetto del pluralismo e della parità di trattamento, anche in relazione alle specificità dei vari programmi (format, periodicità) e alla loro collocazione nel palinsesto. Alla funzione di vigilanza è poi legato il regime sanzionatorio sancito dalla delibera, con specifiche previsioni in tema di modalità e formalità della denuncia delle violazioni.
Da ultimo, Agcom accenna alla complessa tematica della tutela del pluralismo sulle piattaforme online, riconoscendone la centralità in una società in cui le comunicazioni (anche politiche) si muovono sempre più nel digitale, e rinviando però le scelte necessarie a “promuovere l’adozione condivisa di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online” al già citato Tavolo tecnico.
© Graziadei Studio Legale
Ulteriori informazioni: delibera 94/19/CONS è scaricabile di seguito in formato pdf, link a sito ufficiale Agcom