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Agcom: pubblicate le Linee guida per il contrasto alla ludopatia
La Delibera 132/19/CONS chiarisce i termini dello stop alle comunicazioni promozionali di giochi e scommesse

30/04/2019

Uno dei temi più attuali del DL n. 87/2018 (il cosiddetto Decreto Dignità) è rappresentato, come noto, dalle misure per il contrasto alla ludopatia, un fenomeno patologico considerato in crescita.  

A tal proposito, l’art. 9 del Decreto traccia due direttrici complementari: da un lato, prevenire i fenomeni di sfruttamento economico della ludopatia, ponendo un generale divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e altre forme di promozione relative a giochi e scommesse che prevedano vincite in denaro; dall’altro, assicurare il rispetto di tale divieto, affidando ad Agcom un ruolo di vigilanza sulle comunicazioni commerciali inerenti al gioco.    



Di conseguenza, l’obiettivo delle Linee guida di cui alla Delibera 132/19/CONS è proprio quello di dare attuazione alle previsioni del Decreto, coordinando i due ambiti suddetti (prevenzione e vigilanza) con la disciplina di settore e con i principi costituzionali ed europei.  

I chiarimenti interpretativi e terminologici offerti dal documento riguardano non soltanto la portata soggettiva e oggettiva del divieto di pubblicità, ma anche la distinzione tra gioco a pagamento autorizzato e non autorizzato, nonché una protezione rafforzata per le categorie di persone considerate vulnerabili (come i minori, gli anziani e i giocatori patologici).   

Nel dettare la nuova normativa secondaria relativa alla pubblicità di giochi e scommesse, Agcom ha dovuto peraltro tener conto del necessario bilanciamento tra obblighi specifici di settore e corollari       



della libertà d’impresa: le Linee guida pongono così una prima distinzione tra comunicazioni di carattere commerciale e comunicazioni di tipo informativo, intendendosi per queste ultime le “comunicazioni di carattere descrittivo che hanno lo scopo di informare il destinatario in ordine alle caratteristiche e al funzionamento dei prodotti e servizi di gioco ovvero di identificare un operatore come concessionario di gioco legale”.           
La comunicazione meramente informativa, non essendo caratterizzata da una finalità promozionale, è permessa, sebbene solo quando viene fornita dall’operatore nel contesto in cui è offerto il servizio di gioco a pagamento.          

Allo stesso modo, Agcom esclude dall’ambito del divieto alcune altre fattispecie, in quanto non considerabili come “pubblicità”. Tra queste rientrano, a determinate condizioni: i segni distintivi (come le insegne o i domini internet); le informazioni rilasciate su richiesta del cliente; i servizi di comparazione di quote o di offerte commerciali; i servizi di indicizzazione algoritmici volti a migliorare il posizionamento all’interno di motori di ricerca o marketplace digitali; la pubblicità di eventi diversi dall’offerta di gioco a pagamento.

Inoltre, dato che il focus - tanto del Decreto, quanto delle Linee guida - verte sulla tutela del consumatore, sono a escluse dal divieto anche alcune tipologie di comunicazioni le quali, pur avendo carattere commerciale, non si rivolgono tuttavia al mercato consumer: sono tali, per esempio, le comunicazioni commerciali B2B e l’organizzazione di fiere per i soli operatori di settore.         

Al netto delle esclusioni appena elencate - accomunate, come detto, o dalla finalità non commerciale della comunicazione o dal pubblico di destinatari “business-related” - Agcom estende invece il divieto pubblicitario fino a coprire, in accordo al Decreto, ogni forma di pubblicità, sponsorizzazione o comunicazione promozionale, anche indiretta.          

A tal fine, l’Autorità specifica, a titolo esemplificativo, talune forme di comunicazioni commerciali vietate. Tra queste: il product placement; la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco; l’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati; le manifestazioni a premio; la pubblicità redazionale; la pubblicità effettuata dai cosiddetti “influencer”.   

Una particolare attenzione è infine dedicata ai poteri sanzionatori dell’Agcom, in effetti già parzialmente dettati dall’art. 9 del Decreto, e all’ambito temporale del divieto. Sotto quest’ultimo profilo, le Linee guida, pur rimarcando che i divieti relativi a pubblicità e sponsorizzazioni sono già entrati in vigore (rispettivamente, il 14 luglio 2018 e il 1 gennaio 2019), fanno parzialmente salvi i contratti di pubblicità e di sponsorizzazione ancora in essere.       

In altre parole, il bilanciamento tra la necessità di assicurare una rapida applicazione del nuovo divieto, da una parte, e di salvaguardare gli interessi economici relativi ai contratti già stipulati, dall’altra, ha portato a una soluzione di compromesso: tutti i contratti già in essere manterranno la loro efficacia, ma solo fino alla scadenza di un anno dall’entrata in vigore del Decreto (perciò, fino al 14 luglio 2019).


© Graziadei Studio Legale 


Ulteriori informazioni: link alla Delibera 132/19/CONS; Linee guida (All. A) scaricabili in pdf

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