INTRODUZIONE. Con la recentissima legge n. 31/2019, il Legislatore nazionale ha inteso apportare alcune sostanziali modifiche alla precedente disciplina della class action.
L’istituto, di origine anglosassone, è notoriamente volto alla tutela collettiva di interessi e diritti individuali ma omogenei, ed ha finora trovato un’applicazione frastagliata e disarmonica negli Stati membri dell’Unione europea, Italia inclusa.
IL PANORAMA EUROPEO. Preliminarmente alla disamina della novella legislativa italiana, giova ricordare che in ambito euro-unitario la regolazione della tutela collettiva ha vissuto un graduale ampliamento. In una prima fase, infatti, l’UE si è limitata a introdurre – mediante la Direttiva 98/27/CE – la facoltà, per i soggetti interessati, di ottenere un provvedimento di natura esclusivamente inibitoria; successivamente, la Direttiva 2009/22/CE ha confermato nella sostanza questo impianto normativo.
In una seconda e più recente fase, invece, la Commissione europea ha avvertito l’esigenza non solo di armonizzare maggiormente le discipline nazionali, ma anche di prevedere per la class action una veste giuridica più organica e completa. Vanno in tal senso sia le linee guida contenute nella Comunicazione COM(2013)401, sia, soprattutto, il pacchetto New deal for consumers, che comprende le Comunicazioni COM(2018)183 e COM(2018)184 e che introduce una proposta di Direttiva – ancora non approvata – volta ad armonizzare non soltanto la già esistente tutela inibitoria, ma anche (e soprattutto) una nuova forma di tutela risarcitoria dell’azione di classe.
IN ITALIA: CODICE DEL CONSUMO E RIFORMA DEL 2019. Nel nostro Paese, la legge 244/2007 ha offerto alla class action una prima sistemazione all’interno del Codice del Consumo. Tuttavia la riforma in commento, introdotta con la legge 31/2019, effettua una ricollocazione di tale fattispecie nella geografia giuridica: l’azione collettiva saluta infatti l’art. 140 bis del Codice del Consumo e trova nuova dimora nel Titolo VIII-bis del Codice di Procedura Civile (articoli 840 bis – 840 sexiesdecies).
Una novità sostanziale, quest’ultima, perché potenzialmente capace di “sganciare” la class action dal contesto strettamente consumeristico e, dunque, di aprire alla tutela collettiva di ulteriori tipologie di “diritti individuali omogenei”. L’omogeneità dei diritti, d’altra parte, rappresenta una linea di continuità con il passato, riproponendosi come prerequisito dell’esperibilità dello strumento collettivo.
L’AMBITO SOGGETTIVO. Entrando maggiormente nel dettaglio della riforma, è possibile notare – fermo restando il diritto all’azione individuale – la legittimazione attiva non soltanto delle organizzazioni e delle associazioni senza scopo di lucro (sempre che tra i loro obiettivi statutari rientri la tutela dei diritti in commento, e sempre che tali soggetti siano iscritti nell’elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia), ma anche di ciascun componente della “classe”.
Sul fronte della legittimazione passiva, invece, vengono in causa imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, naturalmente in relazione ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle proprie attività.
LE NOVITA’ DEL PROCEDIMENTO. Sul versante procedimentale, il Legislatore ha dettato una disciplina organica e ben strutturata: innanzitutto, la nuova class action è azionabile con ricorso (e non più con atto di citazione), da presentare “esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente”; inoltre, essa è regolata dal rito sommario di cognizione (artt. 702 bis e succ. c.p.c.) e definita con sentenza nel termine di 30 giorni dalla discussione orale della causa.
In termini di cumulabilità e riunione delle azioni, sono riunite all’azione principale le ulteriori class action che vengano proposte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell’apposita area pubblica del portale dei servizi telematici; viceversa, decorso il termine di 60 giorni, “non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo”.
LA DOMANDA DI AZIONE DI CLASSE. Per quanto attiene all’ammissibilità della domanda, si confermano le cause di inammissibilità già previste dall’art. 140 Cod. Cons.: domanda manifestamente infondata, assenza di omogeneità dei diritti individuali, conflitto di interessi, ricorrente ritenuto non in grado di curare adeguatamente i diritti fatti valere. Sull’ammissibilità il tribunale decide con ordinanza e – si tratta di una novità – tale ordinanza è pubblicata nel portale telematico già menzionato.
Come anticipato, una volta ammessa, la domanda è accolta o rigettata con sentenza. In caso di accoglimento, il tribunale, tra le altre cose, accerta la lesione dei diritti individuali omogenei e dichiara aperta la procedura di adesione all’azione di classe da parte di ulteriori soggetti portatori di diritti individuali omogenei, nominando a tal fine sia il giudice delegato per la procedura di adesione sia il rappresentante comune degli aderenti.
LA PROCEDURA DI ADESIONE. Da un confronto con la precedente disciplina, emerge che una delle novità più significative della riforma è rappresentata dai diversi, e più ampi, termini entro i quali è possibile aderire alla class action: se il Cod. Cons. faceva seguire tale facoltà al solo momento dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione, ora l’art. 840 sexies consente invece agli interessati di aderire anche nella fase successiva all’emanazione della sentenza che accerta la lesione dei diritti (sebbene entro un termine, fissato con sentenza, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni).
Se da un lato tale previsione ha la capacità di estendere notevolmente gli “effetti benefici” della class action, rendendola uno strumento il più possibile aperto, un vero catalizzatore del più ampio bacino di diritti individuali omogenei, dall’altro la fase procedimentale che si apre con la sentenza sembra tuttavia caratterizzarsi, come si specificherà a breve, per una crescente complessità.
IL PROGETTO DEI DIRITTI INDIVIDUALI OMOGENEI. Oltre a richiedere all’aderente il deposito di una domanda dai contenuti eterogenei e complessi (tra cui, per citarne una, l’indicazione della PEC, non certo uno strumento di cui ogni privato dispone!), è l’intero meccanismo procedimentale ad apparire più articolato e, perciò, in parziale contrasto con l’obiettivo di “apertura” della class action suindicato.
In precedenza, con l’art. 140 bis Cod. Cons., al tribunale era consentito liquidare le somme dovute – anche secondo equità – già con la sentenza di accoglimento dell’azione di classe; ora, invece, all’esito della sentenza, la norma richiede alla figura del rappresentante comune degli aderenti (una sorta di curatore fallimentare, tanto è vero che è scelto tra i soggetti aventi i requisiti proprio per la nomina a curatore) di redigere un progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti all’azione. Tale progetto (che, a questo punto, ha il sapore di un piano di riparto?) dovrebbe quindi porsi come base di calcolo per il risarcimento o la restituzione dovuti a ciascun aderente e stabiliti dal giudice delegato con decreto motivato.
In sintesi, si potrebbe forse affermare che la fase procedimentale che anticipa la chiusura della class action appaia nel complesso capace di tutelare al meglio – anche mediante le facoltà concesse alle parti di esperire eccezioni, variazioni, pagamenti spontanei, esecuzioni forzate collettive, integrazioni e accordi – i contrapposti interessi in gioco; tuttavia, essa potrebbe allo stesso tempo rischiare di mortificare, mediante l’introduzione di meccanismi giuridici eccessivamente articolati, l’immediatezza e la velocità che avrebbero voluto invece caratterizzare, quantomeno nel disegno del Legislatore, la nuova class action.
LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA. Ai sensi dell’art. 840 quinquiesdecies, l’impianto procedurale sin qui descritto si chiude con decreto motivato: a) o quando le ripartizioni effettuate dal rappresentante comune in favore degli aderenti raggiungono l’ammontare dei crediti; oppure, b) quando, nel corso della procedura, emerge che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento dei crediti stessi.
L’AZIONE INIBITORIA. Su altro piano, merita almeno un accenno l’art. 840 sexiesdecies, con cui si disciplina l’azione inibitoria collettiva. L’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta posta in essere in pregiudizio di una pluralità di soggetti possono seguire all’azione avviata da chiunque abbia interesse ad ottenere l’inibitoria.
L’ENTRATA IN VIGORE. Da ultimo, vale notare che l’entrata in vigore della riforma in commento è differita di 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: essa varrà quindi dall’aprile 2020 e solo per gli illeciti posti in essere successivamente alla medesima entrata in vigore.
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Ulteriori informazioni: link al testo della Legge n. 31/2019