Il consumatore che proponga un reclamo davanti all’Autorità per l’energia è qualificabile come ‘parte’ nel procedimento così avviato?
Al quesito, non banale, ha fornito risposta una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, facendo leva sull’interpretazione della Direttiva 2009/72/CE, chiarisce il ruolo attribuito alle autorità di regolamentazione.
Preliminarmente, è opportuno soffermarsi su alcuni dettagli della vicenda. L’Autorità in questione è la finlandese Energiavirasto, la quale – su impulso di un cliente civile (definito «richiedente l’indagine») – si è trovata a verificare la correttezza delle modalità di fatturazione di un’azienda di energia elettrica.
Dopo aver deciso il reclamo in favore di quest’ultima, l’autorità di settore ha poi respinto l’opposizione presentata dal cliente, ritenendola irricevibile per carenza dello status di parte. Il giudice nazionale, chiamato con ricorso a esprimersi sul punto, ha prima attribuito al consumatore la qualifica di parte (Tribunale amministrativo) e poi sollevato questione pregiudiziale (Corte amministrativa suprema).
Arricchendosi lungo la filiera, la questione giunta all’attenzione del giudice europeo riguarda dunque non soltanto la possibilità che al consumatore sia attribuita la qualificazione di parte nel procedimento davanti al regolatore, ma anche la legittimazione del consumatore stesso a ricorrere all’autorità giudiziaria avverso un provvedimento dell’autorità di regolazione.
Nelle parole della Corte di Giustizia, quindi, l’interrogativo è il seguente: il consumatore gode effettivamente del «diritto di proporre ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso la decisione dell’autorità per l’energia di non adottare misure nei confronti dell’impresa di gestione del sistema»?
Come intuibile, la risposta a questa domanda ruota attorno al concetto di ‘parte’, il quale tuttavia non è chiaramente definito dalla normativa euro-unitaria di riferimento, la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
Tale direttiva, finalizzata ad armonizzare il quadro legislativo di settore, si caratterizza per una forte propensione consumeristica, e all’art. 37 dispone in favore di «qualsiasi parte» la facoltà di proporre reclamo contro un gestore all’autorità di regolamentazione ed eventualmente di chiedere la revisione della decisione (par. 11 e 12), facendo salvo al contempo il diritto di ricorrere ad altri strumenti di contestazione, quale il ricorso giurisdizionale (par. 15-17).
Tuttavia, come rileva la Corte di Giustizia, nessuna delle disposizioni contenute nell’art. 37 «menziona le controversie tra i clienti civili e i gestori di sistemi», riguardando per lo più altre tipologie di controversie, fra cui quelle tra gestore di sistemi indipendente e proprietario del sistema di trasmissione o tra impresa verticalmente integrata e gestore del sistema di trasmissione.
In assenza di una specifica inclusione del ‘cliente civile’ nella nozione di ‘parte’, è dunque necessario ricavare dal tenore generale della direttiva la risposta al dubbio se le controversie in questione possano riguardare anche il livello consumer.
A tal proposito, la direttiva assicura al consumatore un’ampia tutela, incluso l’accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi ed efficaci (art. 3, par. 7). In particolare, i clienti dovrebbero beneficiare di «procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami, dovendo tali procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie consentire un’equa e rapida soluzione delle controversie».
Senonché, pur affidando ai regolatori dell’energia «le competenze per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori», la direttiva non impone agli Stati membri che la tutela extragiudiziale delle controversie fra consumatore e impresa sia attribuita necessariamente all’autorità di regolamentazione.
Anzi, gli Stati possono predisporre a tal fine meccanismi indipendenti «quale un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori» (art. 3, par. 13), attribuendo quindi questa funzione ad altre tipologie di organismi, purché la procedura sia semplice, efficace e poco onerosa.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, la risposta alla domanda se il cliente civile possa essere considerato parte in un procedimento dinanzi all’autorità di regolazione assume una veste più complessa.
Nel caso in cui tale autorità assolva, per decisione del diritto nazionale, anche la funzione di risolvere le controversie tra consumatori e imprese dell’energia, il consumatore potrà essere considerato ‘parte’ del procedimento, e godrà quindi di tutti i relativi diritti.
Viceversa, nel caso in cui la funzione sia attribuita – come nel caso finlandese – ad altra autorità, soltanto in quella sede il consumatore potrà dispiegare i propri diritti, mentre nei procedimenti dinanzi all’autorità di regolamentazione resterà un semplice ‘informatore’, dando impulso ai poteri di indagine del regolatore.
© Graziadei Studio Legale
Ulteriori informazioni: Sentenza della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, 23 gennaio 2020, Causa C-578/18 disponibile in pdf