La Commissione UE, con un apposito emendamento al Temporary Framework di marzo [1], ha introdotto alcune importanti novità in materia di aiuti di Stato e COVID-19 (qui il nostro articolo precedente).
L’obiettivo generale del Temporary Framework resta il medesimo: offrire una cornice normativa che renda temporaneamente compatibili con le regole europee alcune forme straordinarie di intervento statale. Ma, ora, tale obiettivo risulta potenziato dall'individuazione di alcune ulteriori misure a salvaguardia della continuità del sistema economico e produttivo europeo: la ricapitalizzazione societaria mediante risorse statali e il ricorso al debito subordinato.
LE RAGIONI DIETRO ALLE NUOVE MISURE. Le novità appena menzionate si sono rese necessarie a seguito di una valutazione circa l’impatto che il Coronavirus sta avendo sull’economia. Le imprese si trovano infatti a fronteggiare, da un lato, la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva e, dall’altro, la riduzione della domanda. Ciò può andare a detrimento della solvibilità, della capitalizzazione e della capacità di ottenere prestiti, col rischio che le conseguenze economiche dell’epidemia si protraggano nel tempo.
In un simile contesto, nota la Commissione, «well-targeted public intervention providing equity and/or hybrid capital investments to undertakings could reduce the risk for the EU economy of a significant number of insolvencies». [2]
LA RICAPITALIZZAZIONE STATALE: MODALITA’ E LIMITI. Una delle principali novità è il sussidio statale nella forma della ricapitalizzazione societaria: tra le tipologie di ricapitalizzazione considerate, gli ‘equity instruments’ (es. emissione di nuove azioni, comuni o privilegiate) e gli ‘hybrid capital instruments’ (cioè gli strumenti con una componente di equity, es profit participation rights). Tali misure saranno tuttavia sottoposte a una serie di importanti garanzie e condizioni, tra cui il ban temporaneo alla distribuzione di dividendi e alle acquisizioni societarie. Più nello specifico, sono previsti i seguenti limiti:
- necessarietà e appropriatezza: la ricapitalizzazione potrà avere luogo solo se non sono ipotizzabili altre soluzioni e se, in sua assenza, l’impresa sia destinata ad uscire dal mercato; inoltre il sussidio dovrà perseguire un interesse comune (es. evitare tensioni sociali, disoccupazione, uscita di un’azienda innovativa o strategica); da ultimo, la ricapitalizzazione non dovrà eccedere quanto necessario alla sopravvivenza dell’impresa, né superare la struttura del capitale esistente prima dell’epidemia;
- remunerazione: a fronte del rischio assunto con la ricapitalizzazione, lo Stato dovrà ricevere un’adeguata remunerazione (più la ricapitalizzazione si avvicina alle condizioni di mercato, più si evitano distorsioni alla concorrenza);
- exit strategy: soprattutto nei casi in cui la ricapitalizzazione sia cospicua, è necessaria la predisposizione di un’apposita exit strategy in favore dello Stato (lo strumento principale è lo sviluppo di repayment schedules);
- governance: precise regole sono previste anche per la gestione societaria: in particolare, fino all’uscita dello Stato dalla compagine societaria, l’impresa beneficiaria sarà soggetta al ban della distribuzione di dividendi e del riacquisto di azioni. Inoltre, fino alla restituzione del 75% del capitale, anche la remunerazione del management subirà limitazioni;
- divieto di sussidi incrociati e di acquisizioni: per prevenire l’indebito utilizzo della ricapitalizzazione, le risorse statali non potranno essere utilizzate dal beneficiario per supportare attività economiche già in difficoltà al 31.12.2019. Inoltre, fino alla restituzione del 75% della ricapitalizzazione, i beneficiari non PMI non potranno acquisire più del 10% di altre società, a meno che tali operazioni non siano necessarie per la sopravvivenza del beneficiario stesso;
- rendicontazione: le grandi imprese (quindi non PMI) dovranno rendicontare l’uso fatto delle risorse statali conferite mediante ricapitalizzazione;
- tempistiche: la ricapitalizzazione non sarà accordabile successivamente al 30 giugno 2021.
DEBITO SUBORDINATO. Accanto alla ricapitalizzazione, la Comunicazione introduce anche la misura del ‘subordinated debt’, considerata meno distorsiva rispetto all’equity o hybrid capital. Si prevede tuttavia che, qualora il debito subordinato dovesse superare l’ammontare previsto dal Temporary Framework (e cioè, in linea generale, il doppio del totale salariale annuale dell’impresa o il 25% del fatturato), la sua concessione dovrà sottostare a tutte le condizioni previste per la ricapitalizzazione.
IL RUOLO ‘EQUILIBRATORE’ DELL’UE. Infine, è importante notare che, accanto alle misure di sostegno nazionali, un ruolo decisivo è attribuito all’intervento pubblico di livello euro-unitario, il quale è subordinato a condizioni meno rigide e stringenti. Nella fase attuale, infatti, l’UE è chiamata a scongiurare eventuali ricadute asimmetriche del COVID-19: l’intervento centrale dovrà dunque assicurare che le differenti disponibilità economiche con cui ciascuno Stato è in grado di sovvenzionare le proprie imprese non produca una frammentazione del mercato unico.
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[1] Gli emendamenti sono contenuti nella Comunicazione C(2020) 3156 "Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", 8.5.2020. Il Temporary Framework era stato inoltre già emendato in aprile con misure volte ad accelerare la produzione di “Covid-19 relevant products” e a proteggere l’occupazione.
[2] La flessibilità delle misure di sostegno dovrà in ogni caso bilanciarsi con il mantenimento del level playing field che assicura l’integrità del mercato unico.
Ulteriori informazioni: dal link sottostante è possibile raggiungere la pagina ufficiale dedicata all'emendamento del Temporary Framework della Commissione europea.