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5G: il Regolamento Agcom, innovazione tecnologica e sharing frequenziale all’alba della nuova era delle reti mobili


23/05/2018

La base normativa della gara per l’assegnazione delle frequenze della rete mobile di quinta generazione è rappresentata dal Regolamento approvato dall’Agcom con la Delibera n. 231/18/CONS. Questa delibera rappresenta il punto di arrivo di un percorso nel quale l’Authority ha coinvolto gli operatori del settore, prima con un’Indagine Conoscitiva sul 5G (avviata nel 2016) e successivamente con una Consultazione pubblica sulle regole per l’assegnazione dei diritti d’uso sulle frequenze nelle bande pioniere (tra il febbraio e il marzo 2018).        

Il Regolamento Agcom, coerentemente con le conclusioni raggiunte in questi due documenti, tiene in considerazione numerosi fattori, quali la dimensione dei blocchi di frequenze messi a bando, la necessità del miglior sfruttamento delle risorse tecnologiche disponibili, la tipologia di asta da porre in essere, i limiti anti-accaparramento frequenziale, il valore e la durata dei diritti d’uso sulle bande di frequenza, l’estensione territoriale dei diritti, gli obblighi di copertura e di utilizzo delle bande di frequenza (differenziati tra le varie bande) e le opzioni di condivisione delle risorse frequenziali.



Si è optato per un’asta multibanda, svolta unitariamente per tutte le bande disponibili; questo anche per favorire l’innovazione nei servizi 5G, incentrata sulle sinergie tra le differenti bande. Si tratta di un approccio trasparente che dà certezza agli operatori nella predisposizione del business plan e attrae investimenti internazionali.

Sebbene non manchino previsioni come quelle del roaming o dello sharing delle reti, il Regolamento ha scelto di mettere all’asta un numero di blocchi sufficienti a rendere “autonomo” anche un operatore nuovo entrante. Tali blocchi sono stato infatti suddivisi in lotti di frequenze unitarie nelle bande 700 MHz FDD, 700 MHz SDL, 3.7 GHz e 26 GHz.       
Vediamo più nel dettaglio le porzioni di spettro messe all’asta per ciascuna banda.



La 700 MHz FDD (Frequency Division Duplex) è la porzione di frequenze da 703 a 733 MHz accoppiata con la porzione da 758 a 788 MHz. Essa è suddivisa in 5 blocchi di frequenze FDD, ciascun blocco composto da 2x5 MHz.

La banda 700 MHz SDL (Supplemental Down Link) è invece la porzione di frequenze da 738 a 758 MHz. Essa è suddivisa in 4 blocchi di frequenze SDL, ciascuno da 5MHz. 
La banda 3,7 GHz è la porzione di frequenze da 3600 MHz a 3800 MHz e comprende quattro lotti, di cui due da 80 MHz e due da 20 MHz.       
Infine, la banda 26 GHz, cioè la porzione di frequenze da 26.5 a 27.5 GHz, è suddivisa in 5 blocchi da 200 MHz.

I diritti d’uso sulle frequenze disponibili verranno assegnati su base nazionale, con una scadenza fissata al 31 dicembre 2037. Relativamente alle bande 3.7 GHz e 26 GHz, l’assegnazione dei diritti risulta individuale, ma non esclusiva. Sulle frequenze, quindi, coesisteranno altri utilizzi, come quelli tutt’ora esistenti EESS e quelli legati alle future sperimentazioni della tecnologia 5G.

Due lotti nella banda 700 MHz FDD sono stati riservati a operatori nuovi entranti e a remedy taker della concentrazione comunitaria Wind - H3G (che ha visto l’ingresso di Iliad sul mercato italiano).
Il piglio pro-concorrenziale e l’incoraggiamento ai nuovi entranti emergono anche dalle limitazioni anti-accaparramento dei lotti. Il limite, che vuole favorire la condivisione delle frequenze, prevede che un singolo operatore non possa aggiudicarsi più di una determinata quantità di banda in ciascun lotto.     

In particolare, per i lotti della banda 700 MHz FDD esiste un limite inter-banda pari a 2 x 30 MHz. Il limite tiene in considerazione anche le frequenze di cui l’operatore abbia la disponibilità nelle bande 800 e 900 MHz. Il limite è invece di 2 x 15 MHz nella sola banda 700 MHz FDD.  

Per i lotti della banda 700 MHz SDL, il limite è di 10 MHz, operante solo nel caso in cui tutti i lotti verranno assegnati.
Per i lotti della banda 3.7 GHz, il limite è di 100 MHz intra-banda e inter-banda (prendendo in considerazione anche le frequenze di cui l’operatore abbia la disponibilità nella banda 3400 - 3600 MHz).
Per i lotti della banda 26 GHz, infine, il limite è di 400 MHz.  
Le specificità delle singole bande di frequenza segmentano, poi, il regime dei lotti anche in caso di mancata assegnazione.

Infatti, nelle bande di frequenza 700 MHz e 26 GHz, i lotti non assegnati verranno messi a gara senza più alcuna limitazione.     
Invece, nella banda 3.7 GHz, qualora i lotti non vengano assegnati, l’Agcom avrà la facoltà di definire un nuovo piano per la loro assegnazione.

Sotto il profilo economico, anche in considerazione della grande rilevanza che il 5G sembra dispiegare nella definizione del futuro tecnologico della rete mobile, con applicazioni come l’IoT in attesa di svilupparsi appieno, il MISE si aspettava di ricavare dall’asta non meno di 2,5 miliardi di Euro. L’Agcom non ha specificato dei valori minimi precisi, per i lotti delle singole frequenze, ma ha indicato parametri di riferimento per il calcolo.    

In particolare, per la banda 700 MHz FDD l’Agcom ha preso a riferimento un valore non superiore al valore minimo dell’ultima asta per la banda 800 MHz, aumentato fino al 5%.       
Per la banda 700 MHz SDL, il riferimento era alla medesima asta (banda 800 MHz), ma con una possibile diminuzione fino al 50%.      

Per la banda 3.7 GHZ il valore minimo doveva essere in linea con quello di aggiudicazione della banda 3400 - 3600 MHz, aumentato fino al 30%.  
Infine, per la banda 26 GHz, il valore minimo prendeva a riferimento l’assegnazione dei sistemi WLL aumentato fino a un massimo del 90%.              
L’asta ha in realtà superato i 6 miliardi di Euro, con gli operatori che hanno concentrato i rilanci in particolare nella banda 3,7 GHz.  

Il Regolamento Agcom si è preoccupato, infine, di delineare obblighi di copertura e di utilizzo. Innanzitutto, gli operatori saranno tenuti a installare la rete a banda larga o ultralarga e ad utilizzare le frequenze entro un determinato periodo di tempo dal rilascio dei diritti d’uso. L’utilizzo della banda 3.7 GHz dovrà avvenire entro 24 mesi, quello della banda 700 MHz SDL entro 36 mesi e quello della banda 26 GHz entro 48 mesi.         

Parzialmente diversa è la previsione per la banda 700 MHz FDD: entro 36 mesi dalla disponibilità delle frequenze, l’operatore dovrà avviare il servizio commerciale per l’80% della popolazione nazionale; questo servizio sarà finalizzato a una corretta fruizione dei servizi 5G anche indoor, come le applicazioni m-MTC, URLLC, eMBB (download minimo a 30 Mbps). I nuovi entranti avranno invece a disposizione 12 mesi ulteriori.

L’Agcom prevede poi un utilizzo specifico relativo alla banda 3.7 GHz. L’operatore che abbia una disponibilità di frequenze in questa banda pari a 80 MHz (anche considerando la banda 3400 - 3600 MHz), dovrà fornire a semplice richiesta una connettività retail o wholesale che garantisca all’utente finale la corretta fruizione di servizi 5G.  
Il Regolamento Agcom evidenzia inoltre un apprezzamento per lo sharing frequenziale, prevedendo obblighi di roaming e di accesso.      

Per quanto riguarda il roaming, gli operatori che acquisiscono frequenze in 700 MHz FDD concedono al nuovo entrante che acquisti diritti d’uso nella medesima banda il roaming sulle reti proprie (non soltanto nella banda 700 MHz, ma anche in quelle 800 e 900 MHz) a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti. Gli accordi in tal senso prevedono, di base, una concessione di 30 mesi su tutto il territorio nazionale, e fino a 60 mesi per le aree non ancora coperte dal nuovo operatore).

Si conferma poi l’importanza di una nuova prospettiva tecnologica, e cioè il network slicing. La virtualizzazione della rete potrà infatti essere utilizzata come base per offrire i servizi di roaming agli operatori concorrenti.     
Per quanto riguarda gli obblighi di accesso, il riferimento è alle bande alte.
In primo luogo, gli operatori che si aggiudichino almeno 80 MHz nella banda 3.7 GHz (inclusi anche i diritti esistenti sulla banda 3400 - 3600 GHz) devono fornire accesso alla propria banda, a seguito di una ragionevole richiesta per lo sviluppo di servizi in 5G, a condizioni eque e non discriminatorie.     

In secondo luogo, la banda 26 GHz è quella in relazione alla quale si avverte maggiormente la politica comunitaria dello sharing dinamico. Infatti, i diritti d’uso su questa banda prevedono un uso condiviso delle frequenze tra tutti gli aggiudicatari del lotto. Si prevede, soprattutto, un uso dinamico di tutte le frequenze della banda nelle aree dove non sono utilizzate da altri aggiudicatari. Infine, gli aggiudicatari dovranno consentire accesso wholesale ad altri operatori per la fornitura di servizi 5G.                

Nel complessivo, il bando di gara basato sul Regolamento Agcom ha puntato ad alcuni importanti obiettivi. La massimizzazione del ritorno economico pubblico, mediante la creazione di lotti ampi ma non troppo. Lo sviluppo della concorrenza, con la propensione allo sharing della rete, all’ingresso di nuovi entranti nel mercato e ai limiti anti-accaparramento. Il miglior sfruttamento delle risorse tecnologiche, grazie a un’asta multibanda che può sfruttare le sinergie tra diverse bande di frequenza.   

Si tratta di un passo importante nella definizione del futuro tecnologico della rete mobile italiana, che potrebbe modificare l’assetto concorrenziale del mercato e favorire la diffusione di servizi ad alte prestazioni. Il 5G sta arrivando, e mentre procedono spediti i lavori per l’infrastrutturazione di rete fissa, la rete mobile non resta a guardare. L’Italia sembra, per una volta, al passo coi tempi.


© Graziadei Studio Legale 

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