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Meta-Siae: AGCM avvia istruttoria per abuso di dipendenza economica


07/04/2023

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Meta per un possibile abuso di dipendenza economica a danno di SIAE nell’ambito della negoziazione di un nuovo accordo di licenza (Music Rights Agreement - MRA) per l’utilizzo dei diritti musicali sulle piattaforme Facebook e Instagram.



Quanto ai fatti, la ben nota vicenda dell’interruzione delle negoziazioni tra le parti si è arricchita di ulteriori dettagli a seguito dell’esposto di SIAE all’Autorità. Sinteticamente:

 

- la negoziazione si è arenata a causa di divergenze sui modelli di remunerazione proposti [1] e a causa dell’assenza di trasparenza, da parte di Meta, sui dati economici da usare come parametro della remunerazione delle licenze [2]; 

 

- le richieste di dati e la proposta economica di SIAE sono state sempre rifiutate da Meta, che ha formulato un’ultima offerta fissando un termine preciso per l’accettazione;

 

- Meta anticipava, inoltre, che, in assenza di accettazione, avrebbe iniziato a eliminare i brani SIAE da Facebook e Instagram, evenienza poi effettivamente verificatasi.



L’Autorità ipotizza che tali condotte possano essere qualificate complessivamente come abuso di dipendenza economica da parte di Meta nei confronti di SIAE. È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’art. 9 della legge sulla subfornitura (L. n. 192/1998, modificata dalla L. 118/2022), l’abuso di dipendenza economica si verifica quando «una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi», anche tenendo conto della reale possibilità per la parte “debole” di reperire alternative soddisfacenti sul mercato.

Quanto agli elementi costitutivi della fattispecie di abuso ipotizzata, l’AGCM precisa che essi sarebbero a) «la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta»; b) «l’abusività della condotta di Meta»; c) «la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame». 

Per ciò che riguarda l’elemento sub a) - sussistenza dello stato di dipendenza economica - l’Autorità, muovendo dalla «posizione preminente» di Facebook e di Instagram nel mercato dei social network, ritiene che a Meta possa essere attribuito quel «ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori» che, con specifico riguardo alle piattaforme digitali, fa presumere la dipendenza economica del soggetto che ne utilizza i servizi di intermediazione. In altre parole, si ipotizza qui che Facebook e Instagram rappresentino, nel sempre più rilevante mercato online, uno sbocco fondamentale per gli autori di musica verso i numerosi utenti dei social network, tale per cui SIAE, come collecting di autori, si trovi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta [3].

Per quanto attiene all’elemento sub b) - abusività della condotta - l’AGCM ricorda, in primo luogo, che l’abusività della condotta può consistere anche nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto o nel rifiuto di vendere o comprare, e, in secondo luogo, che, con riferimento alle piattaforme digitali, l’abuso può consistere anche «nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio erogato». Partendo da queste premesse, l’Autorità registra una possibile violazione dei «doveri di buona fede, correttezza e trasparenza» sia nel rifiuto di Meta di fornire a SIAE tutte le informazioni necessarie per negoziare l’accordo con trasparenza ed equità [4], sia nell’indebita interruzione delle negoziazioni (con annessa eliminazione dei contenuti SIAE dalle piattaforme) [5].

Quanto, infine, all’elemento sub c) - rilevanza della fattispecie per la tutela della concorrenza – l’Autorità evidenzia come l’abuso in questione appaia rilevante per la tutela di tutta la filiera dell’utilizzo di musica online, avendo un impatto non soltanto sulla capacità competitiva di SIAE quale collecting, bensì anche sulla capacità degli autori da essa rappresentati di raggiungere gli utenti dei social [6], sulle facoltà dei titolari di diritti connessi e degli autori non SIAE che siano contitolari dei diritti con autori SIAE, nonché, infine, sulla possibilità di scelta degli utenti finali [7]. 

Da ultimo, appare opportuno ricordare che l’Autorità, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris [8] sia il periculum in mora [9], ha predisposto un intervento cautelare «che garantisca la riattivazione di un processo di negoziazione tra Meta e SIAE nel rispetto dei canoni della buona fede, trasparenza e equità, al fine di pervenire, entro un termine ragionevole, alla conclusione di un accordo» [10].

 

[1] Secondo SIAE, Meta avrebbe proposto un modello di remunerazione articolato nelle seguenti componenti: a) revenue sharing / post-claimpagamento da parte di Meta di un’aliquota sui ricavi direttamente legati alla quota parte dei c.d. long-form video contenenti pubblicità», cioè i video di almeno 60 secondi che consentono l’inserimento di pubblicità); b) flat feeimporto forfettario per tutti gli altri utilizzi di musica», cioè per es. le musiche presenti in stories e reels, che per SIAE rappresentano la gran parte dei contenuti diffusi sulle piattaforme).

[2] Il riferimento va, essenzialmente, ai dati relativi ai ricavi di Meta per territorio e all’incidenza dei contenuti musicali per tipologia di sfruttamento

[3] «Pertanto, attraverso la stipulazione della licenza con Meta, SIAE garantisce agli autori rappresentati la possibilità di raggiungere l’ampia categoria di utenti che utilizzano queste piattaforme social. In questo contesto, si ritiene che sia applicabile la presunzione in merito alla sussistenza di un rapporto di dipendenza economica, per cui SIAE versi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta.»

[4] «In questo contesto, lo svolgimento della negoziazione di una licenza che definisce la remunerazione per l’utilizzazione delle opere nelle piattaforme digitali, non può prescindere da una corretta disclosure di tutte le informazioni necessarie a stabilire un compenso, non solo per SIAE, ma in ultima analisi per gli autori da essa rappresentati, equo e, quindi, proporzionato rispetto ai ricavi che Meta trae dall’uso di quelle stesse opere.»

[5] «Non si può non rilevare che la condotta di Meta, e, in particolare, l’interruzione delle trattative con conseguente eliminazione delle opere degli autori tutelati da SIAE dalle piattaforme social, appare caratterizzarsi per la violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono invece permeare le negoziazioni degli accordi, tanto più in un caso come quello di specie, caratterizzato da un grande squilibrio economico tra le parti interessate».

[6] La pratica abusiva ipotizzata, infatti, «comprime significativamente la capacità competitiva di SIAE sui mercati interessati ed impedisce agli autori da essa rappresentati … di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia» dei social.

[7] «Si ritiene che la condotta di Meta qui in esame abbia un impatto che trascenda i meri rapporti contrattuali tra Meta e SIAE e possa recare un forte pregiudizio alle dinamiche competitive nei mercati dei diritti d’autore e dei diritti connessi a questi ultimi nonché un grave danno per gli utenti finali

[8] Il fumus boni iuris consisterebbe, in particolare, nel diniego di informazioni sui dati economici, nonché nella circostanza che Meta avrebbe posto SIAE di fronte alla scelta tra accettare la sua ultima offerta (senza però fornire rilevanti informazioni), oppure rifiutarla (così precludendo l’accesso dei brani alle piattaforme).

[9] Il periculum in mora consisterebbe, in particolare, nell’idoneità della condotta in questione, stanti l’interruzione delle negoziazioni e la repentina eliminazione del repertorio SIAE dalle piattaforme, a danneggiare in maniera grave e irreparabile SIAE, autori rappresentati e utenti finali, incidendo sulle dinamiche competitive del mercato dell’intermediazione dei diritti d’autore.

[10] «In particolare, il processo di negoziazione dovrebbe fondarsi: i) sulla tempestiva disclosure delle informazioni necessarie a pervenire ad una remunerazione proporzionata ai ricavi di Meta derivanti dalle utilizzazioni in esame e sulla piena condivisione dei modelli economici sottostanti alla elaborazione della stessa; ii) sul pieno ripristino della disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni e comunque per tutta la durata del presente procedimento, applicando eventualmente more tempore il MRA.»

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