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Le nuove regole per le indicazioni geografiche in tre puntate
Prima puntata: premessa e tutela delle IG

10/04/2024

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato il nuovo Regolamento sulle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli [1]. L’iniziativa legislativa, che attende ora l’adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, fa parte della strategia europea ‘Dal produttore al consumatore’, a sostegno del Green Deal europeo [2]. 



Premessa.

 

Prima di illustrare le principali novità del Regolamento, è bene chiarire che le indicazioni geografiche (IG) sono diritti di proprietà intellettuale che proteggono ‘una denominazione di un prodotto che ha una specifica origine geografica e deve le sue qualità e/o la sua reputazione alla sua particolare origine’ [3].

 

L’IG consente al titolare di usare la denominazione e di vietarne l’uso a soggetti terzi i cui prodotti non sono conformi agli standard applicabili. La tutela delle IG avviene principalmente grazie al sistema sui generis (un regime speciale di tutela per le IG) e ai marchi collettivi e di certificazione. 

 

Tali istituti presentano degli elementi comuni, in particolare entrambi conferiscono diritti di utilizzo collettivo a chi si conforma a 



determinati standard di produzione. 

 

In UE la protezione delle IG è accordata ai prodotti artigianali e industriali e ai prodotti agricoli e alimentari, ai vini e alle bevande spiritose. Focalizzando il discorso sul settore agroalimentare, le IG si distinguono principalmente in:

 

- DOP (Denominazione di origine protetta) per prodotti alimentari, agricoli e vini: per i prodotti DOP ‘ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica’ [4];

 

- IGP (Indicazione geografica protetta) per prodotti alimentari e vini: per i prodotti IGP ‘nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione’ [5];

 

- IG (Indicazione geografica) per bevande spiritose e vini aromatizzati: per i prodotti IG ‘nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di distillazione o preparazione’ [6].

 

In tale contesto, il Regolamento ambisce in prima battuta a migliorare il contributo delle IG alla produzione sostenibile. La realizzazione di tale obiettivo prevede differenti linee operative, in particolare una maggiore protezione delle IG anche online, la tutela delle IG usate come ingredienti, maggiori diritti dei produttori e la semplificazione delle procedure amministrative.

 

La tutela delle Indicazioni Geografiche.

 

L’IG registrata può essere utilizzata esclusivamente dagli operatori che commercializzino un prodotto conforme al disciplinare (art. 36).

 

Il Regolamento predispone perciò una cornice normativa (art. 26) che tutela le IG europee contro:

 

- gli impieghi commerciali diretti e indiretti delle IG per prodotti che non sono oggetto di registrazione, se essi siano comparabili con i prodotti registrati o se l’uso dell’IG sfrutti, indebolisca o danneggi la reputazione del nome protetto;

 

- le usurpazioni, imitazioni o evocazioni, e ciò anche se il prodotto indica la propria vera origine, se il nome protetto è una traduzione, trascrizione o traslitterazione, o se il nome protetto è accompagnato da espressioni come ‘genere’, ‘tipo’, ‘metodo’, ‘alla maniera’, ‘imitazione’ e simili;

 

- le indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, origine, natura o qualità essenziali del prodotto usate sulla confezione, sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; 

 

- tutte le altre pratiche idonee a indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. 

 

Le fattispecie illecite appena elencate, a fini di tutela online delle IG, si applicano a tutti i nomi di dominio accessibili nell’Unione, nonché ai prodotti venduti grazie alla vendita a distanza, come il commercio elettronico. Ancora in tema di tutela online, va osservato che l’art. 35 del Regolamento stabilisce che le IG registrate rappresentano un diritto preesistente rispetto ai nomi di dominio; tale diritto è invocabile nelle procedure di risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio. A seguito delle modifiche richieste dal Parlamento europeo, è stata inoltre prevista l’istituzione, in seno all’EUIPO, di un sistema di allarme finalizzato a intervenire contro i nomi di dominio che utilizzino illegalmente le IG. Essi saranno chiusi o disabilitati grazie al blocco geografico.

 

Infine, si prevede che le IG registrate non possano essere ‘declassate’ a indicazioni generiche, cioè al ‘nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto’. 

In tal modo, si è inteso prevenire la possibile applicazione alle IG registrate delle eccezioni in tema di uso delle indicazioni generiche. Ma se l’IG è costituita da un nome composto, formato anche da un termine generico, l’utilizzo da parte di terzi di tale termine generico non costituisce di norma un comportamento scorretto. 

 

 

 [1] Il testo approvato dal Parlamento europeo è disponibile all’indirizzo:       https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0101_IT.html

[2]Fonte:https://www.consilium.europa.eu/it/policies/from-farm-to-fork/#:~:text=La%20Commissione%20ha%20presentato%20la,UE%20diventi%20un%20modello%20sostenibile

[3] Fonte: https://www.euipo.europa.eu/it/gi-hub

[4]Fonte:https://agriculture.ec.europa.eu/farming/geographical-indications-and-quality-schemes/geographical-indications-and-quality-schemes-explained_it

[5] Fonte: Ibidem

[6] Fonte: Ibidem

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