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5G: Consultazione pubblica Agcom, le bande pioniere tra tecnologia e regolazione


05/03/2018

A seguito dell’Indagine conoscitiva sul 5G, e prima dell’emanazione del Regolamento base dell’asta 5G, l’Agcom ha messo a consultazione pubblica le regole per l’assegnazione dei diritti d’uso sulle frequenze necessarie allo sviluppo del 5G.    

Il profilo tecnologico della Consultazione Agcom. L’Agcom ha posto in evidenza le tre bande pioniere del 5G. La banda 700 MHz è necessaria alla copertura omogenea di tutto il territorio, anche in relazione agli ambienti indoor.

La banda 3.6 – 3.8 GHz ha un ruolo primario nello sviluppo dei servizi 5G in Europa entro il 2020, perché è già armonizzata per rete mobile e perché consente di avere ampi blocchi di frequenza, sfruttando fino a 400 MHz di spettro contiguo.

La banda 26 GHz rappresenta infine la scelta ideale, tra le bande oltre i 6 GHz, per garantire le più elevate prestazioni connesse ai servizi 5G grazie alle sue elevate capacità di trasmissione.

In particolare, ricorda l’Agcom, per la banda 700 MHz, la Decisione della Commissione UE 2017/899 stabilisce che gli Stati Membri ne autorizzino l’uso per sistemi di comunicazione elettronica senza fili entro il 30 giugno 2020, con un possibile ritardo di 2 anni. La legge di bilancio prevede, appunto, che in Italia l’uso di questa banda venga procrastinato al 2022: difatti, al momento la banda 700 MHz è utilizzata dagli operatori di broadcasting, e bisogna attendere che essi vengano riposizionati. La banda 700 MHz è assegnata in blocchi di multipli di 5 MHz.



Per la banda 3.6 – 3.8 GHz, l’Autorità ha adottato procedure e regole di assegnazione con delibera 659/15/CONS. Ma, nel contesto dell’Indagine Conoscitiva sul 5G, alcuni operatori hanno chiesto di rivedere tali regole. Nello specifico, “è stata evidenziata la necessità di disporre di ampi blocchi di frequenza ad uso esclusivo dei servizi mobili e omogeneamente impiegabili su tutto il territorio nazionale, in quanto la separazione geografica tra lotti “città” e lotti “territorio” prevista dalla predetta delibera non sarebbe rispondente alle reali esigenze tecnologiche e di servizio in ottica 5G”.

La dimensione dei blocchi di frequenza dovrebbe pertanto essere compresa tra gli 80 e i 100 MHz contigui.           
Per la banda 26 GHz, infine, l’Indagine ha fatto emergere che al momento non c’è una significativa richiesta sul mercato e che tale banda servirà, piuttosto, nello sviluppo in prospettiva del 5G (e, in effetti, durante la gara la banda 26GHz ha fatto registrare le cifre più basse).       



Le bande 3.6 GHz e 26 GHz verranno assegnate, a differenza di quella 700 MHz, libere da utilizzi (eccetto i sistemi FSS per la 3.6 GHz e quelli EESS per la 26 GHz) e quindi sfruttabili per la rete mobile fin dal dicembre 2018.

Procedura per il rilascio dei diritti d’uso. L’Autorità, conformemente a quanto previsto dalla legge di bilancio e a quanto fatto in passato in occasioni analoghe, ha ritenuto che la migliore modalità di assegnazione delle frequenze fosse un’asta multibanda svolta unitariamente per tutte le bande disponibili (anche per favorire l’innovazione e lo sviluppo di servizi 5G che sfruttino sinergie tra le differenti tipologie di bande).

Questo approccio ha determinato semplicità e trasparenza della procedura, maggior certezza nella predisposizione del business plan da parte dei competitors e attrazione di investimenti internazionali. L’asta ha consentito inoltre di associare alle frequenze obblighi di copertura, di avvio del servizio, di accesso a terzi (anche per evitare accaparramenti di risorse spettrali con intenti speculativi). L’asta si è svolta con meccanismi di tipo aperto a round multipli simultanei ascendenti per i lotti non fungibili, e con meccanismi di clock auction semplice per i lotti fungibili.       

Banda 700Mhz    

Disponibilità e assegnazione delle frequenze.
L’Autorità in consultazione ha inteso considerare la disponibilità di 6 blocchi FDD da 5 MHz accoppiati (cioè 6 singoli blocchi da 2x5 MHz), corrispondenti ai blocchi minimi di assegnazione (2x30 MHz).

Riserva. Data l’importanza e le qualità di propagazione della banda 700 MHz nello scenario 5G, l’Autorità valuta la possibilità di riservare, in funzione pro-competitiva, una ragionevole quantità di tale banda a soggetti nuovi entranti nel mercato. Il lotto è stato riservato al nuovo entrante Iliad, ed è stato messo all’asta prima degli altri (così che il nuovo entrante potesse partecipare anche all’asta “normale”).

Estensione territoriale. I diritti d’uso assegnati avranno un’estensione nazionale.

Cap. L’Autorità ha ritenuto opportuno prendere precauzioni anti-accaparramento, inserendo un cap che limitasse le quantità di spettro assegnabili al singolo operatore: il limite previsto nella fase di consultazione era 2x15 MHz nella banda 700 MHz FDD (2x30 MHz FDD considerando anche le bande 800 e 900 MHz per gli operatori che dispongano di tali frequenze). L’assegnazione a fine gara rispetterà il principio di contiguità dei blocchi a vantaggio dello stesso aggiudicatario (anche mediante accordo tra operatori, come accaduto nell’asta LTE del 2011).        

Banda 3.6-3.7 GHz       

Disponibilità e assegnazione delle frequenze.
L’Agcom in consultazione ha previsto la disponibilità di 200 MHz, ritenendo di dover rivedere i piani di assegnazione della banda approvati con delibera 659/15/CONS, alla luce della legge di bilancio e degli esiti dell’Indagine Conoscitiva 5G.

La consultazione prevedeva pertanto 3 opzioni: (a) assegnare due blocchi da 100 MHz l’uno (un blocco per le frequenze 3.6 – 3.7 GHz e un blocco per le frequenze 3.7 – 3.8 GHz), oppure (b) assegnare quattro blocchi da 50 MHz l’uno (ampliando in tal modo la platea degli operatori aggiudicatari da 2 a 4), oppure ancora (c) assegnare tre blocchi, di cui due da 80 MHz e uno da 40 MHz (maggior differenziazione dei servizi, ma asimmetria di dotazione tra operatori).

Riserva. L’Autorità non ha ritenuto opportuno prevedere meccanismi di riserva in favore dei nuovi entranti, a causa della natura “intermedia” della banda in questione la quale, a differenza della banda 700 MHz, sembra destinata più a usi specifici che alla copertura capillare del territorio.   

Estensione territoriale. I diritti d’uso assegnati avranno un’estensione nazionale.

Cap. L’Autorità ha inteso anche nella banda intermedia escludere accaparramenti speculativi, prevedendo specifici obblighi di accesso, di copertura e di uso efficace delle frequenze. Per quanto riguarda il cap l’Autorità ritiene di doverlo considerare nell’insieme delle frequenze 3.4 – 3.8 GHz: il limite per l’acquisto di frequenze nella banda 3.6 – 3.8 GHz è quindi di 100 MHz comprensivi anche delle frequenze eventualmente possedute dall’aggiudicatario nella banda 3.4 – 3.6 GHz (ad eccezione delle frequenze i cui diritti scadono nel 2023).      

Banda 26.5-27.5 GHz    

Disponibilità e assegnazione delle frequenze.
L’Autorità ha ritenuto in consultazione di poter suddividere la banda 26 GHz in 5 blocchi da 200 MHz ciascuno, utilizzabili in modalità TDD. Le frequenze saranno assegnate con diritti d’uso individuali non esclusivi e in modalità condivisa.  

Estensione territoriale. I diritti d’uso assegnati avranno un’estensione nazionale.

Cap. Il limite di aggiudicazione in funzione anti-accaparramento è stato fissato in 400 MHz, cioè due blocchi.  

Durata dei diritti d’uso. Non deve essere troppo breve, per consentire agli aggiudicatari di sfruttare le frequenze in modo efficiente e recuperare gli investimenti; non deve essere troppo lunga, perché lo Stato possa rientrare in possesso delle risorse scarse in tempi ragionevoli.

L’Autorità ha ritenuto, come poi confermato dal Regolamento, ritiene che i diritti d’uso su tutte le bande messe all’asta (700 MHz, 3.6 – 3.8 GHz e 26 GHz) dovessero avere validità fino al 31 dicembre 2037. Quindi 19 anni e 1 mese per le bande 3.6 – 3.8 GHz e 26 GHz (che partono il 1 dicembre 2018) e quindici anni e mezzo per la banda 700 MHz (che parte il 1 luglio 2022). Tali diritti d’uso potranno essere prorogati per una sola volta e per un massimo di 8 anni (salve esigenze di refarming della banda).   

Condizioni per l’uso ordinato ed efficiente delle frequenze e protezione dei servizi esistenti.

Banda 700 Mhz.
Servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri: le opzioni nazionali (MFCN SDL, PMSE, PPDR e M2M), così come stabilito dalla Decisione 2016/687 della Commissione europea, prevedono nella banda 700 MHz la disponibilità di (a) 2x30 MHz di spettro accoppiato FDD (blocchi da 5 MHz), (b) bande di guardia (bande di frequenza 694 – 703 MHz e 788 - 791 MHz) e (c) intervallo di duplex (banda di frequenza 733 – 758 MHz). Riguardo alla coesistenza con i sistemi di tipo broadcasting (che utilizzano frequenze adiacenti, al di sotto di 694 MHz), l’Autorità ritiene che le norme tecniche siano sufficienti (separazione di 9 MHz).

Siccome nessuna norma tecnica assicura la totale assenza di problematiche interferenziali nocive, e siccome la normativa comunitaria prevede la possibilità di dover applicare norme di mitigazione addizionali per risolvere le interferenze, gli operatori aggiudicatari dovranno adottare opportune tecniche di mitigazione per evitare residui fenomeni di interferenza.

Banda 3.6 – 3.8 GHz. Canalizzazione in blocchi di 5 MHz TDD. C’è la necessità di protezione dei servizi FSS (banda 3.6 – 3.8 GHz) e delle sperimentazioni 5G (banda 3.7 – 3.8 GHz). L’Amministrazione può imporre delle restrizioni: per esempio, norme tecniche di mitigazione, limiti alla potenza spettrale emessa o ulteriori limitazioni, al fine di risolvere o prevenire eventuali casi di interferenza nociva ed assicurare l’uso efficiente dello spettro.   

Banda 26 GHz. Gli aggiudicatari dovranno rendere disponibili le bande di guardia eventualmente necessarie a evitare interferenze nocive (con la stessa banda e con le bande adiacenti). Se le interferenze persistono, l’Amministrazione potrà imporre restrizioni: per esempio, norme tecniche di mitigazione, limiti alla potenza spettrale emessa o sincronizzazione delle reti tra blocchi adiacenti.

Per quanto riguarda degli utilizzi esistenti, c’è la questione dei servizi EESS; tuttavia, secondo il PNRF, le stazioni terrene dell’EESS non possono limitare l’utilizzo o lo sviluppo delle stazioni dei servizi fisso e mobile.

Obblighi di utilizzo delle frequenze. Secondo l’Autorità, l’imposizione di obblighi minimi è opportuna per favorire un uso efficiente dello spettro e per scoraggiare l’acquisizione di frequenze con soli scopi speculativi. Perciò è necessario il divieto di cessione, in qualsiasi forma, delle bande assegnate, almeno fino all’assolvimento degli obblighi di copertura.

Gli obblighi di utilizzo previsti in consultazione stabiliscono che gli aggiudicatari delle frequenze debbano: (a) installare la rete radio a banda larga o ultra larga e (b) utilizzare le frequenze assegnate, in tutte le provincie italiane, entro 24 mesi (per le bande 700 MHz e 3.6 – 3.8 GHz) e 36 mesi (per la banda 26 GHz).

L’utilizzo delle frequenze consiste (a) nella messa in servizio delle stazioni radio base o dei collegamenti wireless fissi con accensione delle relative portanti radio e copertura del territorio di riferimento, (b) nel trasporto del traffico in modalità end-to-end e (c) nell’avvio del servizio commerciale (al pubblico o wholesale). Gli aggiudicatari dovranno utilizzare apparati conformi alle norme tecniche e agli standard del PNRF. L’utilizzo delle frequenze può avvenire anche da parte di soggetti terzi, tramite accordi di leasing o sharing.        

Obblighi di avvio del servizio. 


Obblighi di copertura.
Gli obblighi di copertura devono essere modulati a seconda della tipologia di frequenza presa in considerazione; quindi, obblighi diversi tra loro per le frequenze in banda 700 MHz FDD e 3.6 – 3.8 GHz. Invece, per le bande 700 MHz SDL e 26 GHz non si intende prevedere l’introduzione di obblighi di copertura. Per la banda 700 MHz gli obblighi sono soltanto per la banda FDD, e non per quella SDL.

La banda FDD, per le sue qualità, è la più adatta ad assicurare una copertura omogenea del territorio. Copertura universale: aree rurali, montane e insulari, con un occhio di riguardo alle zone turistiche (e anche alle vie di trasporto terrestre: copertura 5G lungo le principali direttrici di trasporto come previsto dall’Action Plan 5G). Questo obiettivo implica la condivisione delle risorse spettrali, anche mediante virtualizzazione della rete.

L’Autorità ritiene quindi opportuna l’introduzione di obblighi di copertura sia individuali sia collettivi. Gli obblighi sono essenzialmente 4, di cui due individuali e due collettivi.    
Gli obblighi individuali previsti dalla consultazione sono: (a) obiettivo copertura urbana, ciascun aggiudicatario è tenuto ad avviare il servizio commerciale in 5G (minimo 30 Mbps) entro 36 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze (48 per un soggetto nuovo entrante), coprendo almeno l’80% della popolazione nazionale, almeno tutti i capoluoghi di provincia e almeno tutti i comuni sopra 30.000 abitanti. Si ritiene che al massimo 2 operatori possano realizzare l’obbligo in maniera congiunta su parte del territorio; (b) ciascun aggiudicatario deve coprire le principali aree turistiche, incluse quelle non stabilmente abitate.  

Gli obblighi collettivi sono (c) gli aggiudicatari devono avviare un servizio commerciale 5G (minimo 30 Mbps) volto a coprire il 100% della popolazione nazionale entro 54 mesi dalla disponibilità delle frequenze; questo obbligo è raggiungibile anche collettivamente, mediante accordi; (d) gli aggiudicatari, anche collettivamente mediante accordo, devono realizzare la copertura 5G delle principali direttrici nazionali di trasporto stradale e ferroviario entro 42 mesi dalla disponibilità delle frequenze.    

Per la banda 3.6-3.7 GHz gli obblighi di copertura non sono volti alla diffusione capillare della rete sul territorio (come nella banda 700 MHz), ma all’introduzione di servizi innovativi in 5G. Deve essere dunque una copertura guidata dalla domanda e complementare a quella della banda 700 MHz. In questo caso, dunque, l’obbligo funziona così: l’aggiudicatario presenta al Ministero, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, una propria lista di obbligo di copertura.

La lista deve essere formata, per ciascuna regione, da diverse percentuali (a seconda dell’opzione di packaging dei lotti) di comuni con meno di 3k abitanti italiani da coprire con rete. Le percentuali sono: 10% nel caso dei 2 lotti da 100 MHz, 5% nel caso dei 4 lotti da 50 MHz e, rispettivamente, 4%, 8% e 8% nel caso dei lotti da 40-80-80 MHz. L’aggiudicatario ha 72 mesi dal rilascio dei diritti d’uso per comprovare di essere pronto a fornire, in tutti i comuni della propria lista d’obbligo, un servizio di connettività 5G a minimo 30 Mbps (può essere retail o wholesale).

Per favorire uno sfruttamento efficiente della banda anche nei comuni con meno di 3k abitanti “liberi” (e cioè quei comuni non inclusi nelle liste di nessuno degli aggiudicatari), si prevede anche un obbligo di “use it or lease it” (un soggetto terzo può prendere in leasing le frequenze non utilizzate da un aggiudicatario).  

Obblighi di accesso. Gli obblighi di accesso hanno finalità pro-concorrenziali, di sviluppo e innovazione dei servizi 5G e di efficiente sfruttamento dello spettro. Perciò vertono essenzialmente sulle bande 3.6 – 3.8 GHz e sulla banda 26 GHz.      
Per la banda 3.6-3.8 GHz l’obbligo di accesso è a favore di soggetti terzi che non abbiano frequenze radiomobili, ma che siano interessati alla fornitura di servizi 5G (operatori virtuali). L’accesso è a condizioni commerciali, eque e non discriminatorie. L’obbligo, se ne ricorrono le condizioni, può essere dispiegato anche secondo il modello “use it or lease it”.

Nel caso del packaging dei lotti con i 4 lotti di frequenze a 50 MHz, l’obbligo di accesso potrebbe essere sotto forma di pooling delle frequenze non utilizzate, affinché le reti raggiungano il livello ottimale per l’offerta di servizi 5G (80/100 MHz).

Per la banda 26 GHz gli obblighi di accesso vanno raggiunti mediante condivisione delle risorse. Il diritto d’uso delle frequenze è rilasciato in termini individuali ma non esclusivi. Ciò porta a due tipi di condizioni di utilizzo: (a) per i servizi incumbent, sia in banda che in banda adiacente, che condividono lo stesso statuto con i servizi MFCN, dovranno essere protetti gli impianti esistenti già autorizzati, sia in banda che in banda adiacente, e non dovranno essere pregiudicati anche gli sviluppi futuri di tali sistemi; (b) ciascun aggiudicatario potrà utilizzare tutta la banda posta a gara, pari a 1 GHz, nei luoghi ove gli altri aggiudicatari non la utilizzino, con prelazione vincolante per il blocco aggiudicato. Ai fini di tale uso gli aggiudicatari possono stipulare accordi commerciali.

Gli aggiudicatari, inoltre, hanno l’obbligo di consentire l’accesso anche a favore di soggetti terzi, che non siano operatori di servizi pubblici di telecomunicazioni, comunque autorizzati, nella forma wholesale, secondo le modalità tecniche concordate che dipenderanno dalle caratteristiche delle reti (ad esempio, nella modalità slicing), e che possono prevedere anche eventualmente l’uso delle frequenze.


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