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Stop antitrust per Ryanair e Wizz: L’Authority sospende provvisoriamente le nuove policy bagagli delle due compagnie aeree


11/2018

L’AGCM accende i riflettori sul mercato del trasporto aereo: l’Antitrust italiana ha recentemente avviato un procedimento istruttorio per valutare la compatibilità delle nuove politiche di Ryanair e di Wizz Air Hungary Ltd sui bagagli a mano con l’assetto regolatorio del Codice del Consumo.       
Entrambe le compagnie aeree, infatti, hanno da poco introdotto nuove policy che prevedono l’inclusione, nella tariffa standard, del solo bagaglio a mano “piccolo”; per il bagaglio a mano “grande”, invece, è ora richiesto un supplemento di prezzo, calcolato in base a un sistema di priority e di pacchetti che rende difficilmente preventivabile l’effettiva spesa da parte del consumatore.        
Secondo Ryanair e Wizz, le regole appena inaugurate andrebbero a vantaggio degli utenti, consentendo loro di portare a bordo, senza alcun supplemento, un bagaglio dalle dimensioni sufficienti a contenere i necessari effetti personali.          

 



Non sembra essere però dello stesso avviso l’Autorità. Se è vero che l’iter valutativo delle nuove policy sul trasporto bagagli è ancora in corso, si è tuttavia già prefigurata l’opportunità di sospendere in via cautelativa la pratica commerciale in oggetto, al momento ritenuta scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Entrando più nel dettaglio, infatti, l’AGCM sostiene che la distinzione tra bagaglio a mano “piccolo” e bagaglio a mano “grande”, e la conseguente richiesta di un supplemento per il secondo, fornisca ai consumatori “una falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo attraverso lo scorporo ex ante della tariffa standard di un onere non eventuale e prevedibile”. In altre parole, la questione ruota attorno alla trasparenza tariffaria. E, del resto, dagli stessi documenti forniti all’Autorità dalle compagnie aeree, si evince che il “trolley” (cioè il bagaglio a mano grande), accompagnando i viaggi della maggioranza dei passeggeri, rappresenta un elemento “essenziale e non eventuale del contratto di trasporto”.



Con ciò l’AGCM afferma che il solo bagaglio a mano “piccolo” non appare idoneo a soddisfare le necessità di trasporto del consumatore, e che pertanto la richiesta di un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano “grande” comporta una falsa rappresentazione del prezzo finale complessivo proposto dal vettore. Inoltre, lo spazio fisico occupato a bordo dal bagaglio a mano “grande”, bagaglio che con le precedenti policy era incluso nel prezzo base del biglietto, ora viene sottratto al suo utilizzo ordinario per essere venduto come servizio aggiuntivo, pur rappresentando invece un servizio essenziale per il viaggiatore.      
Come tale, una tariffa che escluda dal prezzo base il trasporto del bagaglio a mano grande, per poi caricarne il costo come supplemento (pagabile in fase di prenotazione o direttamente in aeroporto), è censurabile sotto il profilo antitrust sia lato consumatore che lato concorrenza.          
Per i consumatori, infatti, una simile tariffa mina alla base il concetto di trasparenza delle offerte aeree, rendendo più difficilmente percepibile il prezzo effettivamente pagato per il servizio, e rende inoltre più difficoltoso il confronto tra le tariffe dei vettori concorrenti.          
Per i competitors, “la falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo […] può spingere, in modo del tutto indebito e scorretto, un numero rilevante di consumatori a preferire tale vettore rispetto alle altre compagnie, le cui offerte sono invece in linea con il principio di trasparenza tariffaria”.   
Rimandando a un secondo momento le più puntuali e definitive valutazioni del caso, l’Authority ha disposto, in base all’art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione temporanea del supplemento di prezzo per il trasporto del bagaglio a mano “grande”. E ciò anche perché, stanti l’elevato numero di consumatori che acquistano i servizi delle due compagnie aeree e l’esiguità del costo individuale relativo al supplemento tariffario, “i consumatori difficilmente riuscirebbero a ottenere il rimborso di quanto versato per l’acquisto del supplemento”.
Tuttavia, né Ryanair ne Wizz si sono conformate al provvedimento dell’Authority, adducendo giustificazioni legate a diversi profili, quali la discrezionalità del vettore su tematiche inerenti la sicurezza dei voli, l’insufficienza del tempo concesso per l’ottemperanza al provvedimento cautelare e la carenza di determinatezza del provvedimento nell’indicazione dei voli e dei consumatori interessati dalla sospensione delle nuove policy tariffarie.       
L’antitrust non ha però accolto le suddette rimostranze, ed ha perciò avviato, in data 7 novembre 2018, un procedimento di inottemperanza ai sensi dell’art. 27, comma 12 del Codice del Consumo, all’esito del quale le due compagnie aeree potranno ricevere una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 10.000 a 5.000.000 euro.


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