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Ofcom Broadcast and on demand bulletin n. 375-376
“Due impartiality” nell’analisi politica, discriminazione radiofonica e “dump button”, obbligo di conservazione delle registrazioni, ammissibilità del broadcasting senza consenso

16/04/2019

Il bollettino Ofcom.   
  
Il “Broadcast and On Demand Bulletin” è un report bimensile di Ofcom, riguardante programmi TV, radio e video on demand. Il quadro regolatorio di riferimento è costituito principalmente da: (a) Ofcom Broadcasting Code, cioè il set di regole sui contenuti radiotelevisivi e on demand; (b) Code on the scheduling of television advertising, cioè le disposizioni in tema di spazi pubblicitari; (c) UK Code of broadcast advertising, cioè la disciplina di alcuni aspetti della responsabilità delle emittenti.       

I casi più interessanti dei bollettini n. 375 e 376

§ 1. Broadcast Standard Case: “due impartiality” nell’analisi politica radiofonica
§ 2. Broadcast Standard Case: discriminazione in diretta radio e utilizzo del “dump button”  
§ 3. Broadcast License Conditions Case: obbligo di conservazione delle registrazioni       
§ 4. Broadcast Fairness and Privacy Case: ammissibilità del broadcasting senza consenso dell’interessato



§ 1. Broadcast Standard Case: "DUE IMPARTIALITY" NELL'ANALISI POLITICA RADIOFONICA

Il Problema
Ofcom rileva, in due edizioni del programma radiofonico “The Mother of All Talk Shows” (27 luglio e 6 agosto 2018), una potenziale carenza di imparzialità nella presentazione di un tema politico particolarmente scottante, e cioè le accuse di anti-semitismo rivolte al partito laburista. Nello specifico, il conduttore del talk show si sarebbe lanciato in una difesa strenua e senza contraddittorio del leader di partito, Jeremy Corbyn, vittima a suo dire di una campagna mediatica offensiva e diffamatoria (“This is not about Jews […], this is about destroying Jeremy Corbyn’s potential to be Britain’s Prime Minister”). 

La Decisione di Ofcom 
A seguito del reclamo, l’Authority ha innanzitutto ascoltato la posizione dell’emittente.



Talk Radio ha in primo luogo instaurato una relazione funzionale tra il concetto di “imparzialità” radiofonica e la concreta aspettativa del pubblico di riferimento. Come tale, nel caso in questione, il gradiente di imparzialità richiesto andrebbe attenuato in considerazione del fatto che il programma di George Galloway è noto per la sua non convenzionalità (“its personality and opinion-led approach”).

L’emittente ha poi segnalato a Ofcom le “new working practices” poste in essere per migliorare la propria compliance al Broadcasting Code, tra cui un contraddittorio reso più incisivo sia dalla presenza in studio di ospiti “dissenzienti”, sia dall’invito rivolto al pubblico nel corso della trasmissione ad intervenire con opinioni contrarie a quelle del presentatore.  
Tuttavia, ed è la stessa Talk Radio ad ammetterlo, le nuove practices non sono state applicate in pieno. Non è quindi un caso che l’assessment di Ofcom risulti fortemente critico nei confronti della retorica monodirezionale di Galloway.

In particolare, l’Authority utilizza i criteri espressi nella Section Five del Broadcasting Code per rispondere a due domande: 1) le accuse di anti-semitismo rivolte al partito laburista rappresentano una questione politicamente controversa? 2) se sì, il talk show ha trattato l’argomento con la “due impartiality”?         

Tenendo in considerazione una serie di aspetti - tra cui il sistematico allineamento delle opinioni di pubblico ed ospiti a quelle del conduttore, e la scarsa apertura al confronto evidenziata da Galloway mediante la derisione delle rare idee di segno opposto espresse - Ofcom ha ritenuto che un tema politico controverso e attuale come quello in oggetto non sia stato affrontato con la doverosa varietà di punti di vista.          

The Licensee” afferma l’Authority, “failed to include and give due weight to an appropriately wide range of significant viewpoints in relation to the relevant matter of major political controversy”.    



§ 2. Broadcast Standard Case: DISCRIMINAZIONE IN DIRETTA RADIO E UTILIZZO DEL "DUMP BUTTON"          

Il Problema          
Durante una discussione radiofonica relativa alla raccolta differenziata dei materiali organici, il presentatore di “Alan Brazil Sports Breakfast” allude al fatto che le infestazioni di ratti verificatesi nella città di Glasgow dipenderebbero dalle pratiche di conservazione del cibo da parte degli immigrati asiatici.          

La Decisione di Ofcom 
L’emittente radiofonica Talksport, pur scusandosi, ha giustificato l’accaduto in termini di improvvisazione (la conversazione in oggetto sarebbe stata una “unscripted conversation”) e di problemi di coordinamento in regia, tali da non riuscire a impedire l’effettiva trasmissione del commento discriminatorio mediante l’utilizzo del cosiddetto “dump button”, cioè il tasto che annulla i sette secondi di differita con cui sono abitualmente trasmesse le dirette radiofoniche (un sistema utile, appunto, a “tagliare” in diretta eventuali commenti inappropriati.

A fronte dell’impegno di Talksport consistente in una ricalibrazione dell’uso del dump button e dalla pronta eliminazione del contenuto in oggetto dall’archivio radiofonico, Ofcom ha comunque ritenuto l’emittente in breach del Broadcasting Code. In particolare, mentre il paragrafo 2.3 del Code richiede che i materiali potenzialmente offensivi siano giustificati dal contesto della trasmissione, il commento in questione è apparso invece totalmente decontestualizzato e fuoriluogo.      

In our view” si legge nel bollettino Ofcom, “these comments attributed a public health problem (a rat infestation) to a minority ethnic group (Asian people) […], and so promoted a negative stereotype of Asian people as being ignorant and unhygienic”.                



§ 3. Broadcast License Conditions Case: OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI PER I BROADCASTER

Il Problema          
Ofcom si è trovata nell’impossibilità di valutare i reclami relativi a “offensive language” pervenuti nei confronti della community radio Funky SX, in quanto l’emittente radiofonica non è stata in grado di fornire le registrazioni richieste, relative al broadcast del 16 gennaio 2019.

La Decisione di Ofcom 
Secondo le previsioni contenute nelle Licence Conditions, le emittenti devono conservare per un periodo di 42 giorni una registrazione di tutti i programmi mandati in onda. L’obbligo anzidetto riveste un particolare ruolo nell’economia della licenza, perché costituisce un prerequisito necessario affinché Ofcom possa effettuare, nello svolgimento della sua funzione di vigilanza, un assessment della compliance dei broadcaster all’assetto regolatorio.    

Data l’importanza della “retention and production of recordings”, e nonostante Funky SX abbia giustificato l’accaduto con un mero problema tecnico legato a un cambio di sede, Ofcom ha pertanto rilevato il breach delle condizioni di licenza.    

Breaches of License Conditions […] are significant because they impede Ofcom’s ability to assess whether a particular broadcast raises potential issues under the relevant codes”.    



§ 4. Broadcast Fairness and Privacy Case: AMMISSIBILITA' DEL BROADCASTING SENZA CONSENSO DELL'INTERESSATO

Il Problema          
Channel 5 trasmette un programma dal titolo “Can’t Pay? We’ll Take it Away”, che riprende veri Ufficiali Giudiziari nelle loro ordinarie attività relative a controversie debitorie. La puntata andata in onda l’8 ottobre 2017 verte attorno al confronto tra gli Ufficiali Giudiziari, alle prese con un pignoramento presso i locali di un’attività commerciale, e Mr. Bahia, il titolare del negozio.           

La Posizione delle Parti
Il querelante (Mr. Bahia) sostiene che la messa in onda del programma sia avvenuta senza il suo consenso e, per di più, senza alcun accorgimento atto a renderlo non riconoscibile. L’emittente avrebbe perciò inammissibilmente leso la sua privacy.       
           
Al contrario, Channel 5 ritiene che i segmenti che vedono coinvolto anche Mr. Bahia si caratterizzano per la presenza di contenuti capaci di servire il pubblico interesse, come il funzionamento dell’esecuzione forzata, e come tali pienamente trasmissibili.  

L’emittente afferma inoltre di non aver mandato in onda alcuna informazione strettamente “personale” relativa a Mr. Bahia, di modo che sembrerebbe perfino difficile parlare di una vera e propria violazione alla privacy (“it is not in the law in the United Kingdom that people have a right not to be on television”).

La Decisione di Ofcom
Ofcom riconosce che è necessario operare un bilanciamento tra contrapposti diritti: quello alla riservatezza del soggetto ripreso, da un lato, e quello all’informazione, inteso come libertà di offrire e ricevere informazione (rispettivamente in capo all’emittente e al pubblico).

Nel caso in questione, il programma ha effettivamente rivelato alcune informazioni sulla situazione finanziaria di Mr. Bahia. “He” afferma Ofcom, “was shown discussing the debt and his own financial circumstances with the HCEAs (gli Ufficiali Giudiziari, n.d.r.) as he attempted to negotiate payment of the debt”.     

Inoltre, le riprese sono state effettuate presso i locali commerciali del querelante, quindi in uno spazio privato.

L’unione delle due cose richiederebbe, secondo il paragrafo 8.6 del Broadcasting Code, il consenso dell’interessato alla messa in onda (“if the broadcast of a programme would infringe the privacy of a person, consent should be obtained before the relevant materials broadcast”).    

Allo stesso tempo, però, il Code fa salvi i casi in cui la messa in onda di immagini o informazioni del soggetto non consenziente siano a vario titolo ammessi (“warranted”), rendendo lecita la violazione della sua privacy.

Acclarato dunque che Mr. Bahia non ha prestato il proprio consenso, la domanda che Ofcom si pone è la seguente: le circostanze concrete ammettevano comunque la possibilità per Channel 5 di trasmettere il programma?  

Ai sensi del Broadcasting Code, spetta all’emittente provarne l’ammissibilità in concreto e, a tal fine, provare soprattutto la prevalenza dell’interesse pubblico sul diritto alla privacy.    
           
Nella fattispecie, Ofcom ha ritenuto che la continenza delle informazioni su Mr. Bahia rivelate al pubblico e la loro aderenza allo scopo del programma abbiano fatto pendere il bilanciamento tra i contrapposti diritti in favore del diritto all’informazione (“the interference with the complainant’s right to privacy was limited and did not represent a significant intrusion into his private life”).   

Né, peraltro, vale a spostare i termini del bilanciamento l’inclusione nel programma di nomi e volti reali, che rappresenta secondo l’Authority una semplice forma di engagement televisivo.  

In sostanza, dunque, a parere dell’Authority la compressione del diritto alla riservatezza di Mr. Bahia - un diritto certamente violato dal programma di Channel 5 - è risultata qui funzionale alla miglior realizzazione dell’interesse pubblico cui la trasmissione stessa era finalizzata. Come tale, l’emittente non è stata considerata “in breach” delle disposizioni a tutela della privacy contenute nel Broadcasting Code.


© Graziadei Studio Legale 

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