Documento senza titolo
Ofcom Broadcast and on demand bulletin n. 377
Informazioni “materially misleading” in un programma di attualità, eccessiva prominenza del product placement in uno show televisivo, linguaggio inappropriato in fascia protetta

09/05/2019

Il bollettino Ofcom.   
  
Il “Broadcast and On Demand Bulletin” è un report bimensile di Ofcom, riguardante programmi TV, radio e video on demand. Il quadro regolatorio di riferimento è costituito principalmente da: (a) Ofcom Broadcasting Code, cioè il set di regole sui contenuti radiotelevisivi e on demand; (b) Code on the scheduling of television advertising, cioè le disposizioni in tema di spazi pubblicitari; (c) UK Code of broadcast advertising, cioè la disciplina di alcuni aspetti della responsabilità delle emittenti.       

I casi più interessanti del bollettino n. 377         

§ 1. Broadcast Standard Case: informazioni “materially misleading” in un programma di attualità
§ 2. Broadcast Standard Case: eccessiva prominenza del product placement in uno show televisivo
§ 3. Broadcast Standard Case: linguaggio inappropriato in fascia protetta



§ 1. Broadcast Standard Case: INFORMAZIONI “MATERIALLY MISLEADING” IN UN PROGRAMMA DI ATTUALITÀ 

Il Problema   
Il reclamo ricevuto da Ofcom riguarda la diffusione di statistiche errate, relative agli standard di alfabetizzazione nella scuola primaria scozzese, durante la trasmissione “Sunday Politics”, in onda sulla BBC (“…why, after a decade of SNP rule do one in five Scots pupils leave primary school functionally illiterate?” è la domanda posta dal conduttore a un noto personaggio politico).            

Anche se la trasmissione in oggetto non è un notiziario, e pertanto non sussiste nei suoi confronti l’obbligo di presentare i fatti discussi con la “due accuracy”, a pesare sono comunque i seguenti elementi: a) l’assenza di una fonte ufficiale recente per le informazioni usate nel programma; b) il particolare contesto politico pre-elettorale durante il quale la trasmissione è andata in onda e c) il potenziale effetto lesivo dell’informazione erronea diffusa.



La Decisione di Ofcom                   
Prima di assumere le proprie determinazioni, l’Authority ha ascoltato la posizione dell’emittente sui fatti in questione. La BBC ha sostenuto, in primo luogo, che il dato sull’istruzione scozzese fornito dal conduttore avesse mera natura provocatoria, servisse cioè da semplice stimolo per alimentare il dibattito con l’ospite del programma (l’ex Primo Ministro del Paese); in secondo luogo, pur ammettendo che il dato specifico relativo a uno studente su cinque “functionally illiterate” non fosse sostanziato da nessuna fonte recente, l’emittente ha affermato che un buon numero di fonti (come alcuni report dell’OECD e della Scotland’s Literacy Commission) concorressero a delineare una situazione di chiaro declino per il sistema scolastico scozzese.

Chiarito il punto di vista della BBC, Ofcom ha valutato la fattispecie in relazione al paragrafo 2.2 del Broadcasting Code, il quale dispone che i fatti o le circostanze reali messe in onda non devono essere idonee a ingannare materialmente il pubblico (“Factual programmes or items or portrayals of factual matters must not materially mislead the audience”).


La natura materialmente fuorviante dei contenuti trasmessi può peraltro dipendere da numerose variabili, come il contesto del programma, le scelte editoriali e la natura stessa dei contenuti, aspetti sui quali Ofcom rileva che “in our view, given the content and phrasing of Mr Neil’s (il presentatore, n.d.r.) question, ordinary viewers would have been likely to have understood that the statistic had been researched by the editorial team and was a statistic of verifiable provenance that could be relied upon”.       

Pertanto, è in questa rottura della tradizionale tra emittente e spettatore, dovuta alla presentazione di informazioni di pubblico interesse non attendibili, che si sostanzia la cifra ingannevole della trasmissione in oggetto: la domanda del presentatore, infatti, pur basandosi su una fonte risalente al 2009, crea l’effetto di riferire la functional illiteracy al contesto sociale scozzese del 2017, creando così le premesse per uno scollamento tra linee temporali che si sostanzia in ciò, che le affermazioni relative al sistema di istruzione scozzese sono basate su dati non attuali.   

Il tutto è peraltro avvenuto in un programma andato in onda a pochi giorni dalle elezioni locali scozzesi, con una conseguente maggior attenzione da parte del pubblico ai temi di attualità o di rilevanza pubblica (“audiences are likely to have high levels of trust, and this level of trust is likely to be highest during election periods”).       

L’insieme di tali circostanze ha quindi determinato, nell’opinione di Ofcom, un significativo travisamento del reale livello di alfabetizzazione del Paese, in cui si sostanzia quell’inganno materiale potenzialmente offensivo che è vietato dal Broadcasting Code.      


§ 2. Broadcast Standard Case: ECCESSIVA PROMINENZA DEL PRODUCT PLACEMENT IN UNO SHOW TELEVISIVO

Il Problema               
Durante una puntata di “Zee Companion” con ospite l’amministratore della ditta Leather Sofa World, produttrice di divani, lo show organizza un gioco telefonico a premi con in palio alcuni sofà. Il programma alterna telefonate del pubblico a una discussione sull’industria dell’arredo, fornendo però, nel mentre, un numero eccessivo di riferimenti all’azienda, inclusi il nome completo, il dominio internet e i prodotti.                 

La Decisione di Ofcom       
Per Ofcom la fattispecie considerata, anche in considerazione degli accordi tra l’emittente televisiva e il produttore di divani, rientra nell’ambito del product placement. Come tale, essa avrebbe dovuto rispettare le previsioni dei paragrafi 9.9, 9.10 e 9.14 del Broadcasting Code, i quali, in sintesi, stabiliscono che i riferimenti ai prodotti non dovrebbero avere carattere promozionale, né un’eccessiva prominenza nell’economia del programma; e, ancora, che l’apposita icona identificativa dell’inserimento di prodotti commerciali dovrebbe apparire all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché a ogni ripresa dagli intervalli pubblicitari.          
           
Tutto ciò non è però accaduto nel caso preso in considerazione. Sotto il primo profilo (carattere promozionale del product placement), infatti, durante lo show si sono verificati numerosi riferimenti al prezzo, alla qualità e alla disponibilità dei prodotti (per esempio, gli orari di apertura dei punti vendita).           

Sotto il secondo profilo (la “unduly prominence” del prodotto), la combinazione tra la presenza dell’amministratore di Leather Sofa World come unico ospite del programma e l’organizzazione di una competizione a premi relativa ai prodotti dell’azienda, ha restituito ad Ofcom la sensazione che l’emittente non abbia saputo bilanciare i contenuti al fine di evitare che l’accordo commerciale rappresentasse un elemento cardine, e non accessorio, del programma (“The overall focus of the programme was the competition and the history and products of the furniture retailer”).           

Sotto il terzo e ultimo profilo (avvertenza al pubblico sul product placement), l’emittente non ha rispettato gli standard informativi previsti dal Broadcasting Code.          

Pertanto, pur tenendo conto dei passi avanti compiuti dall’emittente, che si è scusata per l’inconveniente e ha revisionato in tempi rapidi le proprie policy, Ofcom ha in questo caso sanzionato lo scorretto utilizzo del product placement.               


§ 3. Broadcast Standard Case: LINGUAGGIO INAPPROPRIATO IN FASCIA PROTETTA   

Il Problema               
Durante una puntata del magazine televisivo “Jeremy Live” – un programma che discute news di varia tipologia col supporto di interventi esterni via telefono e social media – una spettatrice ha commentato con espressioni offensive la situazione politica britannica in occasione della visita nel Regno Unito del Presidente americano Trump.     

La Decisione di Ofcom                  
Ofcom, nella sua decisione, ha preso come parametro di riferimento il paragrafo 1.14 del Broadcasting Code (“The most offensive language must not be broadcast before the watershed”).

Su tali basi, pur dovendo constatare la violazione della regola (le espressioni offensive sono infatti andate in onda alle ore 10:13, perciò in fascia protetta), l’Authority ha tuttavia riconosciuto che le precauzioni messe in atto da Channel 5 hanno correttamente mitigato la portata offensiva dell’inconveniente, peraltro avvenuto in diretta (e, perciò, in un contesto meno controllabile dall’emittente).           

Channel 5 ha infatti chiuso immediatamente la chiamata, e il presentatore si è ripetutamente scusato con il pubblico; per di più, prima di parlare in diretta, la spettatrice era stata informata dalla redazione circa le policy comportamentali da rispettare. Inoltre, l’emittente ha subito preso provvedimenti per eliminare ogni traccia di linguaggio offensivo dalla replica in onda sul canale Channel 5+1.           

In sostanza, “the licensee had taken a number of steps in advance to minimise the risk of offensive language being broadcast, and followed its protocol for handling such incidents once it occurred”.
Per tali motivi, perciò, Ofcom ha considerato risolta la questione.


© Graziadei Studio Legale - Riproduzione Riservata


Ulteriori informazioni: link al Broadcast and On Demand Bulletin n. 377

Disclaimer & Privacy
P.IVA 07340781009