Indice: 1. Introduzione; 2. L’istruttoria; 3 La posizione delle parti; 4. Le valutazioni conclusive di Agcm
1. INTRODUZIONE.
L’offerta di servizi audiovisivi on demand da parte degli operatori OTT deve considerarsi alternativa o complementare a quella delle piattaforme di pay-tv tradizionali? E, nel secondo caso, in quale misura la disponibilità esclusiva della risorsa tecnologica “tradizionale” in capo all’impresa dominante restringerebbe la concorrenza nei mercati retail e wholesale?
Sono questi, in estrema sintesi, i temi che Agcm ha affrontato nel corso dell’istruttoria relativa alla concentrazione tra Sky e la società R2 (titolare della piattaforma tecnica digitale terrestre di Mediaset Premium), al fine di comprendere se l’operazione avesse comportato un effettivo restringimento della concorrenza nei mercati rilevanti.
2. L’ISTRUTTORIA.
Preliminarmente, si può ritenere che la concentrazione abbia rappresentato per l’Authority l’occasione non soltanto per effettuare una ricognizione dello status dell’offerta di servizi di media audiovisivi a pagamento, ma anche per tracciare il quadro delle interrelazioni e delle segmentazioni tra universi tecnologici differenti (internet, satellite, digitale terrestre), in un mercato caratterizzato da una continua evoluzione.
L’operazione in questione, d’altra parte, ha avuto uno sviluppo complesso, sia perché è frutto di una serie di accordi commerciali che hanno un “legame tecnico-funzionale e/o economico-contrattuale inscindibile” dalla medesima concentrazione, sia perché la piattaforma R2, a seguito dell’avvio dell’istruttoria, è stata effettivamente restituita da Sky al gruppo Mediaset.
Tuttavia, tale ultimo elemento non è bastato a scongiurare le preoccupazioni antitrust, poiché la restituzione è risultata solo parziale (Sky ha mantenuto alcuni elementi della piattaforma), nonché incapace di incidere sugli effetti anticoncorrenziali già realizzati a seguito della (temporanea) concentrazione.
Ma se, per Agcom, la (quasi) fuoriuscita di Mediaset dal settore riveste un tale significato è anche e soprattutto per via della definizione in chiave tecnologica dei mercati rilevanti, come considerati ai fini dell’operazione di concentrazione.
Infatti, nel valutare le abitudini dei consumatori con riferimento ai servizi audiovisivi su piattaforme satellitari, DTT e internet (in particolare, S-VOD), l’Authority ha rilevato la complementarietà dell’offerta degli Over-the-Top rispetto a quella tradizionale.
Una complementarietà che restringe il campo dell’indagine (e i mercati rilevanti) all’offerta tradizionale di televisione a pagamento, cioè alla “filiera dei servizi televisivi” e ai “mezzi tecnici necessari a veicolare l’offerta televisiva a pagamento”.
3. LA POSIZIONE DELLE PARTI.
Appare utile dare conto anche delle posizioni espresse nel corso dell’istruttoria dalle parti coinvolte, a cominciare dall’acquirente.
Sintetizzando, Sky ha sostenuto:
- che l’operazione posta in essere con Mediaset, in almeno alcuni dei suoi aspetti, non avrebbe affatto natura concentrativa;
- che l’intenzione della stessa Sky sarebbe comunque quella di abbandonare l’operazione di acquisto di R2 (per avveramento della condizione risolutiva del contratto), con ripristino dello status quo ante e conseguente restituzione a Mediaset del controllo di R2;
- che l’acquisto di R2, in ragione dalla sua temporaneità, non avrebbe prodotto effetti restrittivi della concorrenza irreversibili;
- che, in relazione all’ingresso di Sky sul digitale terrestre, non sussisterebbe comunque un rapporto di dipendenza tra il contratto di servizio per l’accesso alla piattaforma R2 e l’acquisizione societaria della stessa R2;
- che, a supporto del punto precedente, il passaggio di clienti da Mediaset Premium a Sky si sarebbe verificato per la maggior parte ancor prima dell’operazione di acquisto di R2, in vigenza del semplice contratto di servizio (ciò a significare che l’acquisto della piattaforma non avrebbe in realtà determinato effetti restrittivi di natura verticale);
- che, infine, l’Autorità avrebbe sovrastimato l’insostituibilità tecnica della piattaforma R2 e, al tempo stesso, sottostimato l’importanza degli OTT nell’universo pay-tv (opponendo, così, un allargamento dei mercati rilevanti a fronte del restringimento operato dall’Authority).
Mediaset, con le sue osservazioni, ha invece inteso portare all’attenzione dell’Antitrust le importanti novità che hanno interessato nel tempo il mercato della pay-tv, in termini sia tecnologici che concorrenziali. In particolare, la società ha sostenuto:
- che la competitività del modello tradizionale pay-tv sarebbe stata messa in discussione, nello scenario attuale, da fenomeni come la crescita del costo dei diritti sportivi e l’ingresso degli operatori Over-the-Top;
- che, in tale contesto, l’operazione R2 assumerebbe il significato di offrire “una piattaforma aperta di servizi tecnologici”;
- che, in definitiva, non sarebbe stata l’operazione R2, ma “il significativo mutamento del contesto di mercato” a determinare gli effetti lamentati da Agcm.
Da ultimo, le altre parti interessate (tra cui TIM, Vodafone, DAZN, MediaPro) hanno sostenuto, pur con differenti argomentazioni, una tesi omogenea: che la realtà degli Over-the-Top sia davvero in rapida crescita, ma che allo stato il mercato OTT non possa ancora considerarsi un unicum con la pay-tv tradizionale.
Ciò principalmente in quanto, a differenza degli operatori tradizionali, i S-VOD godrebbero di un vincolo concorrenziale molto basso e si focalizzerebbero, anche per ragioni tecniche (latenza dello streaming) sulla proposizione di contenuti differenti rispetto a quelli offerti dalla pay-tv tradizionale (il cui core business sarebbe oggi l’offerta di eventi live).
Per queste ragioni, l’operazione di concentrazione R2 sarebbe “idonea a restringere la concorrenza”.
In proposito, alcuni degli intervenuti sottolineano:
- che la piattaforma R2 consentirebbe la creazione di un wallen garden in favore di Sky verso i clienti o ex clienti di Mediaset, riducendone la contendibilità;
- che, con l’innalzamento delle barriere all’ingresso, Sky diventerebbe una sorta di essential facility per le aziende interessate a offrire servizi di pay-tv;
- che anche la contendibilità dei diritti sulle opere audiovisive o sui canali preconfezionati potrebbe diminuire, in quanto il monopolio satellite/DTT di Sky ridurrebbe le economie di scala e di scopo degli altri operatori.
Perciò, anche sulla scorta della essential facility doctrine, si è suggerita l’introduzione di obblighi di accesso alle piattaforme tecniche di Sky.
4. LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DI AGCM.
Secondo l’Authority gli accordi stipulati tra Sky e Mediaset rappresentano un’articolata operazione unica, strutturata in maniera da “comportare i medesimi effetti restrittivi della concorrenza dell’acquisizione dell’intera Mediaset Premium e dunque la scomparsa, anche in chiave prospettica, della pressione competitiva del gruppo Mediaset sul mercato della televisione a pagamento”.
Premessa la già illustrata complementarietà dell’offerta on demand via internet rispetto alle piattaforme tradizionali, a seguito dell’operazione si prefigura pertanto il ruolo di Sky quale vero e proprio gatekeeper del mercato composto da satellite e DTT.
La sua peculiare posizione, che assomma un ruolo semi-monopolistico in termini di market share alla disponibilità esclusiva delle piattaforme tecniche di trasmissione, comporta infatti ricadute negative sulla concorrenzialità dei mercati rilevanti retail e wholesale.
“La concentrazione in esame” si legge nel provvedimento, “benché non riguardi formalmente l’acquisizione dell’intera Mediaset Premium […] determina […] un effetto equivalente, vale a dire la scomparsa del principale concorrente di Sky in virtù di una migrazione dei clienti determinata dalla concentrazione in esame.”
Tra tali effetti, è possibile ricordare il rafforzamento di Sky come acquirente di contenuti: la società, in qualità di “unico soggetto che ha un’offerta televisiva a pagamento sul satellite e sul digitale terrestre, diviene l’unico interlocutore per la distribuzione di canali a pagamento sia sul digitale terrestre che sul digitale satellitare”, tale da creare effetti di natura escludente in ragione del proprio buyer power.
L’effetto escludente, inoltre, potrebbe relegare gli altri operatori al mero ruolo di companion, aumentando il loro grado di complementarietà – e non di sostituibilità – rispetto all’offerta audiovisiva di Sky.
Né è parso all’Authority che la restituzione di R2 a Mediaset possa effettivamente ripristinare lo status quo ante, in particolare per due ordini di ragioni:
- la prima, che l’operazione contrattuale complessiva ha privato Mediaset Premium dei contenuti editoriali propri, andando a depotenziare la concorrenza anche a prescindere dalla titolarità della piattaforma R2;
- la seconda, che il temporaneo controllo di SKY sulla piattaforma ha comportato anche una modifica degli asset della piattaforma stessa “che potranno costituire in futuro una leva per costruire una piattaforma proprietaria di Sky”.
Si tratta, in questi casi, di effetti non reversibili e suscettibili di eliminare in modo durevole e sostanziale – anche per effetto dell’integrazione verticale di Sky – la concorrenza nei mercati al dettaglio e all’ingrosso dei servizi televisivi a pagamento.
Le misure decise da Agcm per eliminare gli effetti distorsivi di questa operazione, che avranno durata di tre anni, vanno perciò in una duplice direzione:
a) da un lato, imporre a Sky un obbligo di accesso a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e orientate ai costi in relazione alla piattaforma proprietaria DTT che la società dovesse eventualmente costituire;
b) dall’altro, vietare a Sky l’acquisizione in esclusiva contenuti audiovisivi o canali lineari di editori terzi per la piattaforma internet.
La combinazione dei due remedies sembra indirizzarsi, oltre che al riequilibrio delle preesistenti condizioni di mercato, anche verso una costruzione prospettica: Agcm non si limita infatti a predisporre gli accorgimenti necessari a ripristinare un’effettiva concorrenza nell’accesso alla piattaforma digitale terrestre (obblighi di accesso), ma mira a potenziare il segmento OTT/internet della pay-tv, affinché questo possa gradualmente divenire, pur al netto delle differenze tecnologiche, alternativo e non complementare alla pay-tv tradizionale (divieto di esclusive).
Con ciò, il provvedimento sembra adottare un approccio future-proof, rappresentando la risistemazione competitiva degli assetti di mercato e anche uno stimolo alla crescita strutturale di un’offerta di contenuti audiovisivi concorrenziale e tecnologicamente neutrale.
© Graziadei Studio Legale - Riproduzione Riservata
Ulteriori informazioni: testo del provvedimento disponibile in pdf.