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MiFID II e decreto di recepimento, in consultazione le disposizioni correttive e integrative
Tra le principali novità alcuni chiarimenti sui poteri Consob e sulle offerte fuori sede

03/06/2019

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente avviato una consultazione pubblica concernente alcune disposizioni integrative e correttive al decreto di recepimento della MiFID II (Direttiva 2014/65/UE).
In particolare, in virtù delle facoltà concesse al Governo in materia di attuazione della normativa europea, il decreto integrativo contiene alcuni chiarimenti terminologici e regolatori – anche in relazione ai poteri di controllo di Consob – che vanno a modificare quanto previsto dal D.Lgs. 129/2017 (cioè il predetto decreto di recepimento).       
           
Ecco il quadro delle principali novità su cui gli stakeholders sono chiamati a esprimersi:

1) RIPARTO DI COMPETENZE TRA CONSOB E IVASS (art. 4-sexies): sul punto, la novella chiarisce l’assetto del riparto di competenze in materia di IBIP (Insurance Based Investment Products).  
Per quanto riguarda il controllo sull’osservanza degli obblighi che il Regolamento PRIIPS (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati) impone agli ideatori di tali prodotti, la competenza è assegnata a Consob.    

Invece, per quanto riguarda l’osservanza degli obblighi imposti a consulenti e venditori:

- Consob è competente con riferimento a banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane, mentre         

- IVASS è competente in relazione a imprese di assicurazione e intermediari assicurativi.

 



2) POTERI DI CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO (art. 7-octies): il decreto introduce il nuovo comma 1-bis, attribuendo a Consob il potere di ordinare agli Internet Service Provider e, più in generale, ai fornitori di servizi telematici o di telecomunicazione, l’inibizione di siti web sui quali siano offerti abusivamente servizi o attività di investimento.    

3) POTERI INTERDITTIVI (art. 99, c. g-bis): collegata al punto precedente è poi l’introduzione di nuovi poteri interdittivi in capo a Consob; l’Authority può infatti agire per l’oscuramento dei siti web sui quali siano offerti prodotti finanziari privi del prospetto informativo; il medesimo potere è inoltre esteso all’attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto.          



4) COMPETENZA DELL’OCF (art. 25-ter): l’obiettivo è colmare il vuoto normativo riferibile all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari; in tal senso, il decreto stabilisce che la competenza dell’OCF in materia di distribuzione di Insurance Based Investments Products “riguarda l’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa”. 

5) OFFERTA FUORI SEDE: tre differenti disposizioni interessano l’offerta fuori sede di strumenti finanziari, nel dettaglio:
           
- l’art. 30, c. 5 specifica che i soggetti gestori (come Sgr, società di gestione UE, GEFIA), avendo ai sensi del TUF la facoltà di istituire e gestire fondi pensione, possono offrire fuori sede tali fondi pensione propri;       

- l’art. 30, c. 9 chiarisce che la disciplina dell’offerta fuori sede si estende a tutti i prodotti finanziari, indipendentemente dalla natura del soggetto emittente (da qui, l’eliminazione dell’espressione “emessi da banche”);
- l’art. 31, con la finalità di superare qualsiasi ambiguità interpretativa sui soggetti intermediari che sono tenuti ad avvalersi di consulenti finanziari abilitati per lo svolgimento in Italia dell’offerta fuori sede, intende sostituire un’indicazione specifica alla precedente indicazione generica: tali soggetti sono perciò le SIM, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 TUB.

6) CONSULENTI FINANZIARI (art. 32-ter): tale profilo sancisce che anche i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono soggetti all’obbligo di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.    

7) ACCESSO ALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE (art. 67-ter): si introduce una modifica volta ad uniformare i requisiti di accesso degli operatori, anche con riferimento agli operatori extra UE che accedano a una sede di negoziazione italiana che abbia ottenuto l’autorizzazione o il nulla osta all’estensione dell’operatività nel paese extra-UE.        

8) PICCOLE E MEDIE IMPRESE: una modifica trasversale al decreto integrativo e correttivo riguarda infine il profilo definitorio, mediante la sostituzione della nozione di ‘PMI’ propria del TUF con quella di ‘piccola e media impresa’ aderente ai canoni MiFID II.


© Graziadei Studio Legale 


Ulteriori informazioni: documento MEF di consultazione scaricabile in pdf; link al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

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