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Cassazione: ottenere copia della documentazione bancaria è un diritto sostanziale
Una recente ordinanza chiarisce la natura finale e non strumentale della situazione giuridica del cliente

04/06/2019

Con la recente ordinanza n. 14231/2019, la Suprema Corte si è espressa sul mancato accoglimento, da parte del giudice di merito, dell’istanza con cui il ricorrente aveva richiesto l’esibizione di documenti relativi al proprio rapporto con un istituto di credito, tra cui libretti di risparmio e dossier titoli posti a garanzia della banca.         
           
Le doglianze del ricorrente hanno peraltro fornito alla Cassazione l’occasione per esprimersi, in primo luogo, sulla natura giuridica del diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria (art. 119 TUB) e, in secondo luogo, sulla relazione esistente tra tale disposizione e l’art. 210 c.p.c. (ordine di esibizione).



Per quanto attiene alla prima questione, in particolare, si è confermato l’indirizzo già espresso in passato (Cass., Sez. I, n. 11004/2006), secondo il quale il diritto del cliente a ricevere dalla banca una copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie effettuate negli ultimi dieci anni ha natura sostanziale, e non meramente processuale. In altre parole, tale diritto è una “situazione giuridica finale, a carattere non strumentale”, una situazione cioè che vive per sé, e la cui tutela è oggetto di uno specifico diritto, indipendentemente dall’utilizzo che di quella documentazione voglia poi fare il cliente (per esempio, usandola in un differente giudizio).          

Il diritto di cui è causa, sancito dall’art. 119, comma 4, TUB, si manifesta in sostanza come primo baluardo della trasparenza bancaria, come “uno degli strumenti più incisivi a tutela della clientela”, e pertanto assume valenza tanto nella fase stragiudiziale quanto nella fase processuale che attiene al rapporto correntista-banca.   



Seguendo le considerazioni appena espresse, perciò, l’ordinanza non può che ridisegnare la relazione esistente tra il diritto di ricevere copia della documentazione bancaria (art. 119 TUB) e l’ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) non in termini di alternatività (come erroneamente fatto dalla sentenza impugnata), ma in termini di funzionalizzazione del secondo rispetto al primo.       

In altre parole, i due articoli si muovono su piani differenti, l’uno sostanziale e l’altro processuale: l’art. 119 TUB sancisce cioè un diritto sostanziale del correntista, diritto che può poi esplicarsi, in sede processuale, anche mediante ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.       

In conclusione, perciò, l’ordinanza della Suprema Corte richiama un altro recentissimo provvedimento (Cass., Sez. VI-I, n. 3875/2019) secondo il quale “il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto […] anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo.”    


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