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Delibera Agcom 348/19/CONS: analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa
TIM resta operatore con significativo potere di mercato anche con la separazione, obblighi regolamentari mantenuti con modifiche

12/09/2019

Con la Delibera 348/19/CONS, Agcom ha approvato l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003), tenendo perciò conto del progetto di separazione legale volontaria presentato da TIM.

La Delibera in oggetto giunge ad esito di un percorso che ha attraversato una fase di consultazione pubblica incentrata sullo schema di provvedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, con doppia opzione, cioè in presenza e in assenza dell’effettiva realizzazione della separazione suddetta (Delibera 613/18/CONS).



L’analisi coordinata dei mercati si è svolta secondo quanto previsto dal quadro normativo europeo per la valutazione del livello di concorrenzialità dei mercati, suddividendosi pertanto in una prima fase di definizione del mercato rilevante, e in una seconda fase di verifica della presenza di operatori con significativo potere di mercato.       
           
In particolare, i mercati presi in considerazione dall’Autorità risultano essere, in primo luogo, quello dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa (il ‘mercato 3a’) e, in secondo luogo, quello dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (il ‘mercato 3b’), entrambi già sottoposti a regolazione asimmetrica ex ante ai sensi degli artt. 46-50 del Codice: la Delibera 623/15/CONS aveva infatti imposto a TIM, in qualità di operatore con significativo potere di mercato, obblighi di accesso, di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile e di controllo dei prezzi e contabilità dei costi.



Secondo Agcom, l’appena descritta regolazione asimmetrica – insieme alla regolazione simmetrica (quella, cioè, prevista per tutti gli operatori di un dato mercato rilevante) ed alla regolazione delle condizioni di accesso wholesale alla banda ultralarga destinataria di contributi pubblici – ha favorito «l’utilizzo […] di tecnologie innovative con conseguenti benefiche ricadute sulla concorrenza e sui servizi forniti ai clienti».

In questo contesto, l’analisi coordinata dei mercati in oggetto mira a rafforzare la concorrenza infrastrutturale, anche nel rispetto della road map europea per la realizzazione della banda ultralarga. Il che significa, soprattutto, porre le basi per la promozione di investimenti in infrastrutture di nuova generazione da parte di operatori alternativi a TIM (un esempio è la rete in fibra di Open Fiber), pur nel rispetto delle differenze territoriali.     

Dal punto di vista strutturale, lo schema di provvedimento adottato da Agcom è suddiviso in sei documenti. In particolare, il documento I riguarda “le tecnologie di accesso, il livello di infrastrutturazione e le principali dinamiche di mercato”; il documento II la “definizione merceologica dei mercati rilevanti”; il documento III la “definizione geografica dei mercati rilevanti”; il documento IV la “analisi del significativo potere di mercato e delle problematiche competitive”; il documento V la “declinazione degli obblighi regolamentari”; il documento VI l’ “impatto della separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM sugli obblighi dei mercati 3a e 3b e sugli altri mercati dei servizi di accesso”.     

L’analisi coordinata attraversa dunque tre fasi: a) la definizione dei mercati rilevanti; b) la determinazione del significativo potere di mercato; c) la delineazione degli obblighi regolamentari.
Per quanto riguarda la prima fase, cioè la definizione dei mercati rilevanti, l’Autorità ricorda in primo luogo che questa operazione serve a «individuare un insieme di prodotti/servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l’ambito geografico di riferimento».
Sotto il profilo merceologico, i già menzionati mercati 3a e 3b sono ulteriormente definiti da Agcom, rispettivamente, come il mercato della «domanda e offerta dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa forniti mediante l’utilizzo di portanti fisici in rame, in fibra ottica e FWA» e come il mercato della «domanda e offerta dei servizi di accesso centrale a banda larga all’ingrosso (bitstream) forniti mediante l’utilizzo, nel segmento di accesso locale, delle tecnologie trasmissive su portanti fisici in rame, fibra ottica e wireless».      
Sotto il profilo geografico, la particolarità è rappresentata dall’individuazione di un mercato distinto per la città di Milano rispetto al resto d’Italia, in virtù della concorrenza effettiva che caratterizza il capoluogo lombardo.      

Per quanto riguarda la seconda fase, cioè la determinazione del significativo potere di mercato, Agcom valuta, oltre al grado di concorrenza e alla struttura presenti nei mercati rilevanti precedentemente definiti, anche il grado di controllo di infrastrutture difficili da duplicare, la presenza di economie di scala e diversificazione, la mancanza o l’insufficienza di contropotere di mercato in capo agli acquirenti, il grado di integrazione verticale.          
Dall’analisi dei predetti parametri l’Autorità ha rilevato che, eccetto per l’area geografica di Milano, TIM detiene un significativo potere di mercato in entrambi i mercati rilevanti citati. 
           
Per quanto riguarda la terza fase, cioè la delineazione degli obblighi regolamentari, data la permanenza del significativo potere di mercato in capo a TIM, Agcom ha ritenuto di confermare gli obblighi imposti con la già citata Delibera 623/15/CONS, sebbene con alcune modifiche e revoche. In particolare, come si legge nell’art. 18 del provvedimento, TIM non è più sottoposta agli obblighi di accesso dei servizi end to end, shared access, bitstream ATM, prolungamento dell’accesso, unbundling dati, servizio WLR (quest’ultimo obbligo è però revocato solo nei comuni in cui vi sia una copertura del 100% alternativa a quella TIM).           
Gli obblighi definiti dalla Delibera 348/19/CONS sono quindi i seguenti: 

- obblighi di accesso locale all’ingrosso (art. 6);

- obblighi di accesso centrale all’ingrosso (art. 7);

- obblighi di accesso Wholesale Line Rental (art. 8);

- obblighi di trasparenza (art. 9);

- obblighi di non discriminazione (art. 10a e 10b);

- obblighi di separazione contabile (art. 11a e 11b);

- obblighi di controllo dei prezzi (art. 12);

- obblighi di contabilità dei costi (artt. 13-14-15).    

Tali obblighi, peraltro, permarrebbero in capo a TIM, in qualità di società controllante, anche se la separazione legale volontaria della rete fissa dovesse realizzarsi: in questo caso, per ovvie ragioni, si prevederebbero comunque alcune modifiche e specificazioni, in particolare per gli obblighi di non discriminazione, di separazione contabile e di controllo sui prezzi, soprattutto in merito al modello di equivalence applicabile (per i dettagli, si rimanda al Documento V della Delibera).      


© Graziadei Studio Legale 


Ulteriori informazioni: link al sito Agcom, Delibera 348/19/CONS scaricabile in pdf.

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