CORONAVIRUS E MISURE TEMPORANEE. Sebbene l’emergenza sanitaria rappresenti chiaramente il primo e più importante elemento della lotta al Covid-19, le Istituzioni europee non stanno certo sottovalutando le ricadute economiche della pandemia. La Commissione europea, infatti, ha recentemente adottato un quadro normativo temporaneo che, allentando le maglie del regime sugli aiuti di Stato, intende assicurare alle imprese liquidità sufficiente durante questa delicata fase.
L’ART. 107 (3)(B) TFUE. La Comunicazione “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” (2020)1863 del 19.03.2020, dunque, mira a contemperare la massima flessibilità delle misure nazionali di sostegno all’economia con il mantenimento di quel level playing field necessario all’integrità del mercato unico e allo sviluppo economico europeo. Il punto di partenza è l’art. 107 (3)(B) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, secondo il quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato europeo (o di più Stati, in questo caso). La diffusione del Coronavirus rappresenta appunto, in questo senso, il ‘grave turbamento’ che giustifica l’adozione temporanea, mirata e proporzionata di alcune tipologie di aiuti di Stato.
L’IMPATTO ECONOMICO DEL CORONAVIRUS. A sostegno di ciò, la Comunicazione offre una sintetica analisi dell’impatto negativo del Coronavirus sulla catena di distribuzione, sulla domanda da parte dei consumatori, sugli investimenti e sulla liquidità delle imprese, sul mercato del lavoro. Inoltre, anche se i settori merceologici colpiti sono in prima battuta il settore sanitario, quello turistico, culturale, dei trasporti e delle vendite, la Commissione evidenzia le conseguenze della pandemia sui mercati finanziari, sulle PMI e, in definitiva, sull’economia europea nella sua interezza. Il virus, afferma infatti la Commissione, «poses the risk of a serious downturn affecting the whole economy of the EU, hitting businesses, jobs and households».
REQUISITI E LIMITE TEMPORALE DEGLI AIUTI DI STATO. In un simile scenario economico, reso ancor più complesso dalle necessarie misure di contenimento del virus adottate dagli Stati membri, alcune tipologie di aiuti di Stato potranno essere considerate compatibili con l’art. 107(3)(B) TFUE, per un periodo limitato, al fine di rimediare alla carenza di liquidità delle imprese e di assicurare la loro sopravvivenza. Inoltre, il quadro temporaneo prevede una serie di ulteriori garanzie di equilibrio circa le misure adottate, collegando ad esempio i prestiti e le garanzie agevolate concessi alle imprese alla portata della loro attività economica. Gli aiuti di Stato notificati alla Commissione UE dovranno essere necessari, appropriati e proporzionati, nonché adottati nel rispetto dei vincoli previsti dalla Comunicazione, fra i quali l’esser stati concessi entro il 31 dicembre 2020.
LE MISURE TEMPORANEE COMPATIBILI COL MERCATO INTERNO. E’ possibile sintetizzare brevemente, in cinque punti, le tipologie di aiuti di Stato che la Comunicazione considera compatibili con l’art. 107(3)(B) TFUE.
1. Sovvenzioni dirette, anticipi e vantaggi fiscali: al ricorrere di determinate condizioni, gli Stati membri potranno predisporre schemi per concedere sovvenzioni dirette, anticipi e vantaggi fiscali alle imprese (fino a 800 mila Euro) per far fronte alle esigenze di immediata liquidità.
2. Garanzie sui prestiti: gli Stati potranno fornire garanzie della durata massima di sei anni sui prestiti erogati dalle banche e legati a necessità che riguardino investimenti o capitale circolante delle imprese.
3. Prestiti pubblici a tassi agevolati: gli Stati stessi potranno fornire prestiti della durata massima di sei anni a copertura delle esigenze di investimento e di capitale circolante delle imprese.
E’ bene notare che una medesima impresa non può avvantaggiarsi cumulativamente delle misure relative alle garanzie sui prestiti e sui prestiti a tassi agevolati.
4. Salvaguardie per le banche che convogliano aiuti di Stato verso l’economia reale: se la misura di aiuto è concessa per il tramite di banche o altre istituzioni finanziarie, tale misura è considerata come un aiuto di Stato diretto al cliente della banca, e non alla banca stessa. Inoltre, il framework fornisce indicazioni sulle modalità con cui garantire una distorsione minima della concorrenza tra le banche.
5. Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: la normativa temporanea introduce flessibilità aggiuntiva riguardo alle modalità con cui lo Stato può evidenziare l’assenza di una contingente copertura assicurativa fornita dal mercato, potendo quindi provvedere dove necessario mediante aiuti.
LE ALTRE MISURE APPLICABILI. Accanto alle misure temporanee appena illustrate, la Commissione sottolinea infine alcune ulteriori modalità d’intervento poste al di fuori del quadro normativo in materia di aiuti di Stato, le quali possono contribuire a mitigare l’impatto socio-economico del Coronavirus. A tal proposito, nella precedente Comunicazione “on a Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak” del 13.03.2020 si individuavano come possibili risposte la flessibilità nel quadro fiscale europeo, la solidarietà nel mercato unico, la mobilitazione del budget europeo. Sono, queste, misure volte ad assicurare le forniture necessarie ai sistemi sanitari, preservando l'integrità del mercato unico e della catena del valore; a mitigare gli effetti su reddito ed occupazione; a supportare le imprese e a garantire che la liquidità del settore finanziario possa continuare a sostenere l'economia.
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Ulteriori informazioni: dal link sottostante è possibile raggiungere la pagina ufficiale dedicata al testo della Comunicazione della Commissione europea (2020)1863 del 19.03.2020.