OBIETTIVI DEL REGIME QUADRO. Il Regime Quadro da 9 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Coronavirus è risultato in linea con il Temporary Framework adottato dalla Commissione. Quest’ultimo, è bene ricordarlo, rappresenta un allentamento delle maglie del regime europeo sugli aiuti di Stato, volto ad assicurare alle imprese la liquidità sufficiente ad affrontare l’impatto economico della perdurante fase di emergenza.
Le misure in favore delle imprese potranno consistere, tra l’altro, in sovvenzioni dirette, garanzie e tassi di interesse agevolati su prestiti, sovvenzioni salariali a fini anti-licenziamento e forme di sostegno alla produzione di prodotti legati al Covid-19.
BASE NORMATIVA. La base normativa del regime italiano in materia di aiuti di Stato è rappresentata dagli artt. 54-60 del Decreto Rilancio (D-L n. 34/2020) [1].
Tali misure potranno essere concesse dalle Regioni, dalle Province Autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di Commercio.
COMPATIBILITA’ CON ART. 107 TFUE. Il primo gruppo di misure è dunque quello previsto dagli artt. 54, 55, 56 e 60 del Decreto Rilancio, vale a dire le sovvenzioni dirette o concesse in forma di garanzie e di tassi di interesse agevolati, e legate ad esigenze di liquidità e ad esigenze salariali. Come si illustrerà meglio nel prosieguo, la Commissione ha ritenuto tali misure appropriate, proporzionate e necessarie a portare rimedio al grave turbamento dell’economia dovuto al Covid-19. Alla luce del Temporary Framework, tali aiuti risultano dunque compatibili con l’art. 107 (3)(B) TFUE.
Il secondo gruppo di misure, corrispondente agli artt. 57, 58 e 59 del Decreto Rilancio, riguarda invece gli aiuti destinati a facilitare la ricerca e sviluppo, il testing e la produzione di prodotti legati al Covid-19. In questo caso, il parametro di riferimento è l’art. 107 (3)(C) TFUE, che disciplina la compatibilità con il diritto europeo degli aiuti di Stato volti ad agevolare lo sviluppo di specifiche attività. Nel bilanciamento tra effetti anti-competitivi (negativi) ed effetti di contrasto al Covid-19 (positivi) apportati dalle misure in commento, la Commissione ha ritenuto prevalenti i secondi.
SOVVENZIONI DIRETTE. Passando alle specifiche misure di aiuto, è possibile notare che il sistema previsto dall’art. 54 del Decreto Rilancio annovera una pluralità di forme di sostegno alle imprese, tra le quali è possibile ricordare le sovvenzioni dirette, le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti e le partecipazioni. Come stabilito dalla Commissione, tali aiuti dovranno comunque mantenersi entro il tetto massimo di 800 mila euro per ciascuna impresa. Diverso è invece il limite per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura: rispettivamente 100 mila e 120 mila euro.
GARANZIE E PRESTITI. Per quanto riguarda le garanzie statali sui prestiti e i prestiti a tassi agevolati, tali misure non potranno eccedere l’importo necessario a coprire le esigenze di liquidità, saranno limitate nel tempo ed efficaci ad assicurare l’effettività dell’aiuto, cioè l’accesso al credito bancario da parte delle imprese in difficoltà.
In particolare, le garanzie statali sui prestiti (art. 55 Decreto Rilancio), della durata massima di 6 anni, potranno coprire sia i prestiti per investimenti sia i prestiti per capitale di esercizio. L’ammontare di tali prestiti non dovrà tuttavia superare il doppio del totale salariale annuo dell’impresa o il 25% del fatturato relativo all’anno 2019.
Gli stessi limiti varranno poi anche per i prestiti a tassi agevolati (art. 56 Decreto Rilancio), che potranno essere concessi dagli enti pubblici sia direttamente sia mediante banche o soggetti abilitati all’esercizio del credito.
R&D E PRODOTTI LEGATI AL COVID-19. Le misure degli artt. 57, 58, 59 interessano, a parere della Commissione, le categorie che il Temporary Framework ritiene idonee a ricevere aiuti di Stato. Gli aiuti, nella forma di sovvenzioni, anticipi rimborsabili e vantaggi fiscali, copriranno infatti gli investimenti legati al Covid-19 negli ambiti della produzione, della realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo di prodotti e della ricerca e sviluppo.
SOVVENZIONI SALARIALI. Anche gli aiuti previsti per il mantenimento del livello occupazionale (art. 60) rispettano tutti i requisiti previsti. Infatti, le sovvenzioni saranno concesse per un periodo massimo di 12 mesi, non supereranno l’80% della retribuzione lorda mensile e saranno concesse alle imprese per quei dipendenti che avrebbero perso il lavoro in conseguenza della riduzione o sospensione dell’attività per il Covid-19. Il beneficio potrà essere concesso alle imprese di determinati settori produttivi o regioni, o per aziende di determinate dimensioni, particolarmente affette dal Coronavirus, e sarà subordinato al mantenimento in attività, per tutto il periodo in cui l’aiuto sarà concesso, del personale interessato dalla misura.
CUMULO AIUTI E TEMPISTICHE. La Commissione chiarisce poi che il Decreto Rilancio, conformemente al quadro europeo, prevede alcune precise regole per il cumulo degli aiuti di Stato. In particolare, non sarà possibile combinare aiuti in forma di garanzie statali e di prestiti agevolati, se riferiti allo stesso prestito. Ancora, i diversi aiuti previsti per gli investimenti in produzione, ricerca e sviluppo e infrastrutture Covid-19 non potranno essere cumulati se riferiti agli stessi costi. Le sovvenzioni salariali potranno invece essere combinate con altre forme di aiuto, sempre che l'importo totale dell'aiuto combinato non porti a una sovra-compensazione dei costi salariali del personale interessato.
Infine, gli aiuti potranno essere concessi entro il 31 dicembre 2020 e solo alle imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovassero già in una situazione di difficoltà.
© Graziadei Studio Legale
[1] Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali
Art. 55 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese
Art. 56 Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese
Art. 57 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19
Art. 58 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling
Art. 59 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
Art. 60 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19