La Commissione europea ha recentemente adottato un pacchetto per i mercati di capitali, che va ad inserirsi nella strategia generale di ripresa dalla crisi Covid-19. L’obiettivo di fondo del “Capital Markets Recovery Package” è dunque quello di apportare alcuni adeguamenti e semplificazioni alla normativa sui mercati di capitali, promuovendo così la crescita degli investimenti nell’economia reale e la capacità delle banche di finanziare le imprese.
Il pacchetto - che intende peraltro favorire l’integrazione dei mercati finanziari nazionali e la parità di accesso alle opportunità di finanziamento - interessa in particolare il regime dei prospetti [1], la direttiva MiFID II [2] e il quadro generale sulle cartolarizzazioni [3].
LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PROSPETTO. Il pacchetto introduce il “Prospetto UE per la ripresa”, uno strumento la cui immediatezza dovrebbe facilitare la raccolta di capitali sul mercato. Questo è appunto un modello semplificato di prospetto da fornire in fase di emissione di azioni od obbligazioni destinato agli emittenti che abbiano un’esperienza di almeno 18 mesi come emittenti quotate.
Il prospetto UE per la ripresa consiste in un documento singolo, di appena 30 pagine, e si focalizza sulle informazioni essenziali (inclusi i fattori di rischio), al fine di mettere gli investitori nella condizione di prendere decisioni d’investimento consapevoli, assicurando allo stesso tempo l’efficienza del sistema.
LE MODIFICHE ALLA MiFID II. L’obiettivo di fondo - incoraggiare gli investimenti nell’economia reale - emerge anche dagli emendamenti apportati alla Direttiva MiFID II, in particolare dalla significativa
riduzione degli oneri amministrativi che gravano sugli investitori professionali nei rapporti B2B. Allo stesso tempo, tuttavia, gli investitori non professionali continueranno a godere di una protezione informativa completa.
Un esempio di emendamento riguarda la normativa sui derivati per i quali il valore sottostante sia una commodity (ad esempio, gas o elettricità): le nuove regole mirano, in tal caso, a favorire la protezione dell’economia reale dai rischi futuri nelle oscillazioni dei prezzi delle materie prime. [4] Altri due importanti tasselli sono poi quello relativo ai mercati dei derivati energetici, dove il fine ultimo è lo sviluppo di mercati denominati in Euro, e quello relativo alla visibilità delle PMI in ottica di attrazione degli investimenti, che sarà favorita da una maggiore copertura di tali imprese da parte degli analisti di mercato.
LE MODIFICHE ALLE CARTOLARIZZAZIONI. Qui le novità sono due: da un lato, si introducono forme di cartolarizzazioni a bilancio semplici, trasparenti e standardizzate, dall’altro si rimuovono gli ostacoli regolatori alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate.
Le cartolarizzazioni a bilancio (“On balance sheet synthetic securitisation”) rappresentano in particolare una forma di cartolarizzazione in cui l’esposizione sottostante non è trasferita dall’originator a un altro apposito soggetto. La scelta della Commissione nasce dalla necessità di mantenere (e addirittura incrementare) la capacità delle banche di fornire liquidità all’economia reale, la quale passa (anche) per un rinnovamento degli strumenti di cartolarizzazione: spostando il rischio dai bilanci delle banche, la cartolarizzazione potrebbe infatti liberare risorse per ulteriori prestiti.
La novella si occupa anche del profilo della tutela degli investitori: questi beneficeranno di un maggior grado di semplicità, trasparenza e standardizzazione delle cartolarizzazioni, nonché di una generale riduzione del livello di complessità del mercato delle cartolarizzazioni nel suo complesso.
Sotto il profilo sanzionatorio, a questa tipologia di cartolarizzazione si applicheranno in ogni caso le disposizioni del Securitization Framework, con conseguente rimozione dei prodotti non conformi, multe per un minimo di 5 milioni di Euro fino al 10% del fatturato annuo e una possibile sospensione temporanea per l’originator nel campo delle cartolarizzazioni STS.
© Graziadei Studio Legale
[1] Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.
[2] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
[3] Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento; Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.
[4] Questi emendamenti, ad ogni modo, non interesseranno i prodotti agricoli, in particolare quelli destinati al consumo umano.
Ulteriori informazioni: dal link sottostante è possibile raggiungere la pagina ufficiale del "Capital Markets Recovery Package"