Il Parlamento europeo ha recentemente adottato il nuovo Regolamento sulle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli [1]. L’iniziativa legislativa, che attende ora l’adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, fa parte della strategia europea ‘Dal produttore al consumatore’, a sostegno del Green Deal europeo [2].
Semplificazioni delle procedure amministrative di registrazione della IG.
Per ciò che riguarda le procedure amministrative di registrazione dell’IG, il Regolamento dispone semplificazioni di tempi e di modalità. La registrazione prevede una fase nazionale, anche con possibile protezione temporanea dell’IG, e una fase europea.
La fase nazionale prende avvio su istanza di un gruppo di produttori del prodotto il cui nome è proposto per la registrazione di IG (art. 9). In presenza di circostanze speciali, è legittimato anche il singolo produttore, per esempio se egli è l’unico produttore disposto a presentare la richiesta dell’IG o se la zona geografica o il prodotto interessato presentano caratteristiche che differiscono apprezzabilmente dalle caratteristiche della zona o del prodotto limitrofo.
La fase nazionale è disciplinata dall’art. 10. La richiesta di registrazione deve essere corredata dal disciplinare dell’IG, dal documento unico e dalla documentazione di accompagnamento di cui all’art. 12, vale a dire:
- informazioni che spieghino eventuali limitazioni proposte all’uso o alla protezione dell’IG;
- il nome e i recapiti del richiedente;
- il nome e i recapiti delle autorità competenti, degli organismi delegati, degli organismi di certificazione dei prodotti o delle persone fisiche che verificano il rispetto del disciplinare.
L’autorità competente verifica che siano soddisfatte le condizioni per la registrazione dell’IG e avvia una procedura nazionale di opposizione della durata di almeno un mese. In tale periodo, le persone fisiche o giuridiche del Paese di riferimento aventi un interesse legittimo possono opporsi alla registrazione dell’IG. È lasciata libertà ai singoli Paesi di stabilire le modalità di dettaglio della procedura di opposizione, per esempio i criteri di ammissibilità dell’opposizione e la predisposizione di una fase di consultazione tra richiedente e opponente.
All’esito di tali procedure, se il Paese interessato ritiene che siano soddisfatti tutti i criteri per la registrazione dell’IG, adotta una decisione favorevole e presenta una richiesta di registrazione a livello di Unione europea. Il Paese interessato può anche concedere all’IG una protezione transitoria a livello nazionale.
La fase europea (artt. 13-23) prevede, oltre alla presentazione della stessa documentazione appena illustrata con riguardo alla fase nazionale, anche la presentazione:
- della dichiarazione favorevole del Paese di riferimento;
- delle informazioni sull’eventuale tutela temporanea concessa o proposta in sede nazionale;
- del riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinare aggiornato.
La richiesta è presentata digitalmente alla Commissione europea. La Commissione esamina la richiesta e verifica l’assenza di errori manifesti e la presenza delle informazioni necessarie, con la facoltà di richiedere informazioni supplementari e modifiche. L’esame è effettuato entro un periodo di 6 mesi.
Se ritiene soddisfatte tutte le condizioni previste dal Regolamento, la Commissione pubblica in Gazzetta ufficiale UE il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
A seguito di ciò, anche la fase europea prevede l’avvio di una procedura di opposizione: in particolare, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta UE, le autorità di un Paese europeo o terzo, o le persone fisiche e giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti in un Paese terzo, possono presentare un’opposizione alla Commissione, che ne esamina la ricevibilità e invita l’opponente e il richiedente ad avviare consultazioni.
All’esito delle consultazioni, il richiedente informa la Commissione se sia stato raggiunto un accordo; dal canto suo, l’opponente può notificare alla Commissione la propria posizione.
Se le consultazioni portano a una modifica delle informazioni relative all’IG, la Commissione riesamina la documentazione.
Per ciò che riguarda i criteri relativi alla valutazione dell’opposizione, essa è ricevibile se:
- l’IG non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai criteri previsti dal Regolamento;
- la registrazione è impedita dalle circostanze previste dagli artt. 28 (divieto di registrazione dei termini generici), 29 (IG omonime e successive), 30 (contrasto con marchi preesistenti di reputazione e fama usati sul mercato) o 48 par. 1 (contrasto con nome di varietà vegetale o razza animale);
- la registrazione danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio o l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni prima della pubblicazione delle informazioni relative all’IG in Gazzetta Ufficiale dell’UE.
I soggetti che possono proporre opposizione hanno anche la facoltà di notificare alla Commissione, sempre entro 3 mesi, delle semplici osservazioni relative a errori o informazioni supplementari relative all’IG. Ciò può portare alla modifica e alla ripubblicazione dei documenti dell’IG da parte della Commissione.
Al termine del periodo di opposizione, la Commissione può:
a) respingere la registrazione dell’IG, se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni di registrazione;
b) registrare l’indicazione geografica;
c) in presenza di opposizioni ammissibili, registrare l’IG se in fase di opposizione si è raggiunto un accordo tra le parti coinvolte, oppure decidere sulla registrazione se tale accordo non è stato raggiunto.
Alla Commissione è affidato il compito di tenere il registro il registro delle IG, suddivise tra vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. L’EUIPO gestisce e tiene aggiornato il registro dell’Unione per le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle IG.
[1] Il testo approvato dal Parlamento europeo è disponibile all’indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0101_IT.html