Documento senza titolo
DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE | I nostri abstract | Dalla biblioteca di Graziadei Studio Legale | Aggiornata al 27/5/2024



INDICE DELLE ULTIME SCHEDE BIBLIOGRAFICHE:
 

§29. Danilo Martucci, Brevi osservazioni in tema di marchio patronimico

§ 28. Marina Cristofori, Il ruolo della proprietà intellettuale per lo sviluppo della sostenibilità: riflessioni e prospettive.

§ 27. Giulia Pacifico, La protezione della forma dei prodotti industriali: tra tutela titolata e non titolata. 

§26. Fabiola Massa, La tutela a cascata delle varietà vegetali e le conseguenze del rilascio della privativa
§25. Alessandra Zanardo, I marchi “di rete”. Disciplina e risvolti applicativi

...Scorri la pagina per le 
schede bibliografiche precedenti

VAI ALLE ALTRE MATERIE



§ 29. Danilo Martucci, Brevi osservazioni in tema di marchio patronimico, Rivista di diritto industriale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 2/2023

 

Il lavoro si propone di commentare le conclusioni di una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di tutela del marchio patronimico. 

 

Dopo una breve ricostruzione dei fatti di causa – la controversia vedeva contrapposti due marchi patronimici similari del settore vitivinicolo –, l’Autore si focalizza, in prima battuta, sul tema della capacità distintiva del patronimico (cioè del marchio costituito da nome di persona): tale tipologia di segno distintivo dovrebbe essere reputata in linea di massima ‘forte’, poiché è generalmente priva di un collegamento con i prodotti o servizi, e andrebbe valutata, con riguardo alla distintività del marchio, sulla base dei criteri tradizionali. 



D’altra parte, si esclude (principio affermato anche dalla Corte di Giustizia) che il marchio patronimico possa essere reputato ‘debole’ soltanto per l’eventuale ampia diffusione del nome utilizzato in veste di marchio.


I parametri valutativi tradizionali si applicano al marchio patronimico anche in relazione al rischio di confusione, cioè al rischio che il pubblico possa ritenere due marchi (tra loro estranei) provenienti dalla medesima impresa: in proposito, l’Autore illustra brevemente i criteri della somiglianza dei marchi e dell’affinità dei prodotti e servizi, oltre ai criteri con cui va generalmente condotto il giudizio di somiglianza (impressione complessiva; valutazione globale; elementi distintivi e dominanti; somiglianza visiva, fonetica e concettuale).    


Il lavoro suggerisce altresì che per i marchi patronimici potenzialmente simili per fonetica e grafica l’attenzione andrebbe posta in particolare sulla valutazione della somiglianza concettuale. 

 

Si richiama, poi, una sentenza della Corte di Giustizia che afferma, con riguardo al marchio patronimico, che aggiungere il prenome al nome in comune con l’altrui marchio potrebbe consentire di superare l’esame di confondibilità, e far risultare perciò il marchio valido; si tratta però di un criterio che andrebbe applicato in via residuale, e che dovrebbe tener conto di tutte le circostanze concrete. Sul tema si è espressa anche la Cassazione: una recente sentenza ha stabilito infatti che può risultare lecito l’uso del marchio composto da un nome (già usato anche da terzi) accompagnato dal prenome e da elementi grafici. 

 

Pertanto, in conclusione, l’Autore afferma che, ai fini del giudizio di confondibilità tra marchi patronimici, sia necessario condurre una valutazione di somiglianza complessiva: essa deve tenere conto non soltanto dei nomi, ma anche di tutti gli altri elementi distintivi che compongono il marchio. 

 

 

§ 28. Marina Cristofori, Il ruolo della proprietà intellettuale per lo sviluppo della sostenibilità: riflessioni e prospettive, Rivista di diritto industriale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1/2023

 

Il contributo esamina i benefici che il sistema della proprietà intellettuale può apportare allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica. A tal fine, l’Autrice illustra le interazioni tra sostenibilità e diritti di proprietà intellettuale. Innanzitutto, si parla del brevetto, diritto che incentiva la realizzazione e la commercializzazione di tecnologie innovative. 

 

Il brevetto, ricorda l’Autrice, consente di recuperare gli investimenti grazie alla concessione dell’esclusiva, e in cambio rende conoscibile l’invenzione, in contrapposizione al segreto industriale, che può invece limitare l’innovazione successiva. 

In tema brevettuale l’Autrice propone di estendere ai brevetti ad alto valore di sostenibilità sia il sistema delle licenze obbligatorie, già in uso per i brevetti essenziali per gli standard (SEP), sia l’eccezione di sperimentazione. 

 

Interessante la parentesi sui dati del rapporto EPO-EUIPO, che includono anche le tecnologie di mitigazione del cambiamento climatico e i marchi verdi, e che lasciano vedere come la richiesta di tali diritti IP sia aumentata. Si nota, in proposito, che l’EPO ha previsto «un nuovo schema di classificazione» che facilita la conoscibilità dei documenti brevettuali. Inoltre, alcuni Paesi hanno previsto «un percorso accelerato per le domande di brevetto per invenzioni green», di cui l’Autrice descrive i tratti essenziali.

 

Anche in tema di disegni e modelli, dove l’«eco-design» può rappresentare innovazione sostenibile fin dall’ideazione di un prodotto o servizio, si propone l’applicazione sia di licenze obbligatorie per design ad alto impatto di sostenibilità sia di sistemi di catalogazione più efficienti.

 

Per ciò che riguarda i marchi, il marchio verde, come strumento di comunicazione delle imprese verso i consumatori, può rappresentare «un valore aggiunto». L’Autrice ricorda anche l’utilizzo dei «marchi ecologici», cioè marchi «di proprietà di soggetti qualificati che effettuano controlli sulla produzione di chi è autorizzato a utilizzarli», e delle certificazioni (per esempio Ecolabel).

 

Posta la sempre maggiore attenzione che i consumatori rivolgono alla sostenibilità ambientale dei prodotti e dei servizi, l’Autrice fa inoltre presente l’importanza di contrastare fenomeni di marketing decettivo, cioè informazioni fuorvianti o vaghe sulla sostenibilità dei prodotti e servizi. La Commissione UE ha presentato una proposta di direttiva volta a imporre la fornitura di «informazioni più affidabili» che favoriscano le scelte sostenibili. L’Autrice esamina i tratti essenziali della proposta, tra cui la necessità che le affermazioni fornite dalle imprese siano chiare e verificate, per poi commentare delle recenti pronunce in tema di messaggio ecosostenibile delle comunicazioni commerciali.

 

L’obiettivo è realizzare, anche grazie alla proprietà intellettuale, «le fondamenta di un’economia collaborativa e partecipativa» che dovrà interessare istituzioni, imprese e cittadini. 

 

 

 

§ 27. Giulia Pacifico, La protezione della forma dei prodotti industriali: tra tutela titolata e non titolata, Rivista di diritto industriale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1/2023

 

Il contributo, commentando una recente ordinanza della prima sezione civile della Corte di Cassazione, illustra le varie possibilità di tutela della forma dei prodotti industriali. 

Innanzitutto l’Autrice rammenta che la forma del prodotto può assolvere a «funzioni meramente tecniche» e a «funzioni distintive» tutelate dalle privative industriali (brevetti, marchi, disegni e modelli), ma può anche essere opera dell’ingegno, tutelata dal diritto d’autore, e infine può giovarsi della tutela contro atti di concorrenza sleale. 
 

E proprio sulla tutela non titolata (art. 2598 Cod. Civ.) si sofferma l’ordinanza commentata. L’Autrice traccia perciò i confini delle fattispecie confusorie, che vietano l’imitazione di forme che abbiano «valore individualizzante e distintivo», ribadendo che per la Cassazione, ai fini della tutela, le caratteristiche imitate non devono essere funzionali, bensì devono essere capaci di distinguere il prodotto rispetto ai prodotti dei concorrenti. 
 

Passando poi alla tutela del marchio di forma registrato e non registrato, che protegge «l’investimento creativo e l’immagine» dell’azienda, anche in tal caso la tutela assolve alla funzione di riconoscimento del prodotto da parte del consumatore. I cenni sulla fattispecie sono l’occasione per illustrare il divieto di registrazione delle forme necessarie e sostanziali. A essere tutelabili sono perciò esclusivamente le forme «capricciose» e «arbitrarie», che hanno una funzione estetica.

 

In conclusione, l’Autrice ricorda anche le caratteristiche della tutela della forma in base alle norme sui disegni e modelli e sul diritto d’autore. Per ciò che riguarda i disegni e modelli, la forma registrabile deve suscitare un’impressione generale differente dagli altri disegni e modelli ed essere distinguibile dall’utilizzatore informato. Per ciò che riguarda il diritto d’autore, la Cassazione esclude, come noto, che possa esserci tutela autoriale se la forma ha esclusivamente funzione tecnica. Bisogna invece valutare se la forma del prodotto sia espressione della creatività dell’autore.

 

 

 

§26. Fabiola Massa, La tutela a cascata delle varietà vegetali e le conseguenze del rilascio della privativa, Contratto e impresa, CEDAM, n. 3/2021


Il contributo delinea il perimetro della tutela prevista in favore del costitutore di una nuova varietà vegetale, nonché l’ambito delle facoltà concesse al terzo utilizzatore della varietà stessa.     
Brevi cenni storici danno conto dell’evoluzione giuridica che ha interessato il fenomeno, fino alla normativa attuale, contenuta, per ciò che concerne l’Italia, nel Codice della Proprietà Industriale, e, per quanto attiene all’Unione europea, nel Regolamento 2100/94/CE.            
Sono proprio tali discipline a disporre, sulla falsariga della Convenzione UPOV, quali requisiti la nuova varietà vegetale debba possedere al fine di ricevere una tutela formale. Essi sono la novità, la distintività, l’omogeneità e la stabilità.

Come ben specificato dall’Autrice, mentre il requisito della novità «attiene alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà o del prodotto del suo raccolto», gli altri tre requisiti «afferiscono alle caratteristiche intrinseche della varietà», come per esempio l’aspetto o le proprietà organolettiche.
Il lavoro illustra dunque l’iter di richiesta, esame e concessione della privativa, per poi delineare le specificità sia della tutela provvisoria (che copre il periodo dalla pubblicazione della domanda fino alla concessione del titolo), sia della tutela ordinaria, suddivisa in primaria e secondaria, e detta «a cascata» in quanto atta a coprire rispettivamente, come illustrato dall’Autrice, il materiale riproduttivo o moltiplicativo e il prodotto del raccolto che deriva dalla coltivazione.    

Una tutela, questa, che per precisa scelta legislativa non va comunque «oltre quanto sia indispensabile per incentivare, nell’interesse pubblico, l’attività di selezione e sviluppo di nuove varietà vegetali».

Se questi sono i diritti conferiti al costitutore della nuova varietà vegetale, l’esame degli articoli del C.p.i. (in particolare dell’art. 107) lascia poi spazio anche alla specificazione delle facoltà dei terzi. Qui il tema si fa più complesso e richiama anche il bilanciamento competitivo tra costitutore e terzi, con differenti regimi di utilizzo della nuova varietà vegetale tra il periodo precedente e quello successivo alla concessione, e con una pluralità di ipotesi di fair use, fino ad arrivare all’interazione tra la disciplina in commento e il principio di esaurimento, anch’essa ben illustrata.

 

 


§25. Alessandra Zanardo, I marchi “di rete”. Disciplina e risvolti applicativi, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 4/2021

Il contributo, volgendo lo sguardo al fenomeno delle reti di imprese, indaga la possibilità che esse siano titolari di diritti di proprietà intellettuale e, nello specifico, di marchi, soffermandosi in particolare sul tema del “se e come la partecipazione a un contratto di rete si concili con le regole generali in materia di legittimazione alla presentazione di domande di registrazione di marchi individuali e di uso collettivo”.        

La questione trova risposte differenti a seconda delle tipologie di marchio considerate e delle tipologie di rete di imprese.

 

L’Autrice illustra dunque puntualmente le varie ipotesi di legittimazione, di titolarità, di utilizzo e di gestione del marchio da parte della rete di imprese – con un’enfasi particolare sul ruolo dell’organo comune – non soltanto in relazione ai marchi individuali, ma anche ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione e ai segni DOP, IGP e STG.   

Emerge da ciò un diverso grado di complessità del problema della legittimazione tra le esperienze della cosiddetta rete-soggetto, legittimata in quanto “soggetto giuridico avente una struttura associativa”, e le esperienze della rete-contratto, priva di soggettività.  

Per quanto attiene agli sviluppi futuri del fenomeno, nonostante nello scenario attuale appaiano prevalenti da un lato le reti di imprese senza soggettività e dall’altro l’utilizzo di marchi individuali, l’Autrice individua un “sufficiente spazio di manovra” per una più ampia diffusione degli strumenti di comunicazione descritti nel contributo e finalizzati a un’aggregazione delle attività di “brand strategy”, di “co-branding” e di “promozione e valorizzazione di marchi e prodotti del territorio”.



§24. Pilar Montero, Denominazione di origine e patrimonio culturale, in Il diritto industriale, IPSOA, n. 2/2021

Il lavoro esamina le denominazioni di origine come strumento di protezione dell’identità culturale di un Paese, nonché l’evoluzione della disciplina di riferimento di fronte alle novità dello scenario digitale e alle nuove richieste dei consumatori. L’Autrice illustra attentamente i requisiti e le funzioni dell’istituto, sottolineandone tra l’altro l’importanza per la crescita sostenibile delle aree rurali e la rilevanza per la collettività interessata.

Un ampio spazio è poi dedicato alla relazione tra denominazione di origine e patrimonio culturale, con l’esame dei punti di contatto, primo fra tutti l’idea di legame con una collettività/comunità, ma anche delle differenze.

Accanto a ciò, l’Autrice esamina i benefici che deriverebbero da un’estensione della denominazione di origine protetta anche a prodotti non agricoli, come ad esempio una maggiore armonizzazione europea, vantaggi competitivi, possibile maggior sviluppo per le PMI. Si cita, in proposito, uno studio dell’EUIPO che identifica, tra gli altri, numerosi prodotti italiani che ricaverebbero un vantaggio da una simile estensione, tra cui le ceramiche liguri e il vetro di Verona. In questo ambito vengono anche illustrate le questioni relative al legame tra protezione e territorio e tra protezione e know-how, con cenni giurisprudenziali.

Da ultimo, il contributo affronta le questioni aperte in tema di denominazioni di origine. Da un lato, alcuni casi specifici che riguardano l’ambito e l’oggetto della protezione, quali la tutela della forma dei prodotti, l’applicazione della tutela a servizi direttamente o indirettamente collegati ai prodotti, l’uso del prodotto come ingrediente, di cui si offre una rassegna giurisprudenziale. Dall’altro, la tutela online, ad esempio dei nomi a dominio, dove si registra una tutela inferiore rispetto a quella concessa al marchio.

Quest’ultimo aspetto si ricollega alle conclusioni, nelle quali l’Autrice rimarca che le denominazioni di origine possono contribuire a promuovere lo sviluppo economico di un Paese, ma che, per avere una piena efficacia, richiedono “l’esistenza di un regime giuridico chiaro e preciso”.



§23. Giuseppe Calabi, Andrea Buticchi, Intersezioni tra diritto d’autore e beni culturali nelle istituzioni: una possibile convivenza?, in Il diritto industriale, IPSOA, n. 2/2021

Il contributo traccia i contorni della tutela del patrimonio culturale italiano, esaminando principalmente i punti di contatto e le sinergie tra la disciplina dei beni culturali e quella del diritto d’autore.

L’analisi di tale “doppio binario di protezione della cultura” prende le mosse dal quadro storico e giunge a una rapida, ma funzionale, panoramica attuale delle discipline in commento, di cui gli Autori illustrano i profili di continuità e di discontinuità, tra oggetto del diritto, finalità della tutela e legittimazione a far valere i diritti.

Alla rapida incursione nella casistica nazionale in tema di riproduzione dei beni culturali (ad es. il noto caso relativo al David di Michelangelo), seguono alcune considerazioni in chiave prospettica. Queste ultime si concentrano, in particolare, sull’art. 14 della nuova direttiva copyright, relativo alla riproduzione di opere di arti visive in pubblico dominio: in vista delle sfide del digital single market, il diritto d’autore diviene “una risorsa fondamentale” e una fonte di opportunità anche nella tutela dei beni culturali.



§22. Enzo Maria Incutti, I contratti del settore cinematografico tra tendenze del mercato e prospettive evolutive, in Contratto e impresa, CEDAM, n. 1/2021
La filiera cinematografica, come noto, è da tempo interessata da un’evoluzione digitale dei modelli di distribuzione. In tale dinamico contesto, il contributo offre una fotografia di tipologie contrattuali e business models del cinema.

Ne deriva un nuovo paradigma dell’opera cinematografica - attentamente descritto dall’Autore - che tiene conto del ruolo e degli investimenti produttivi delle piattaforme digitali di video on demand. L’adattamento tecnologico del settore cinematografico sembra peraltro aver ampliato l’importanza dell’autonomia negoziale, con “schemi contrattuali” in rapida evoluzione e con la “sovrapposizione” delle tradizionali finestre cinematografiche.

Accanto alle tendenze evolutive, nel lavoro trova ampio spazio anche un inquadramento normativo dell’opera cinematografica, con particolare riguardo alla tensione - derivante dalla sua peculiare natura di opera collettiva - tra la necessità di tutelare i singoli “contributi artistici” e quella di massimizzare lo sfruttamento commerciale dell’opera intesa nella sua unitarietà.

In tal senso, nel quadro di riferimento della LDA (L. 633/1941), l’Autore illustra la “gradazione dei regimi di tutela” che regola i diritti dei vari soggetti coinvolti: un focus approfondito è dedicato alla figura del produttore, la cui titolarità “non piena” dei diritti di utilizzazione economica dell’opera risente dei “contrappesi” legati alla presenza degli altri interessi in gioco.

Completano il discorso alcune riflessioni in tema di product placement, nonché di conttrattualistica, di finanziamento e di distribuzione dell’opera cinematografica.



§21. Silvia Magelli, Le opere multimediali nell’esperienza giurisprudenziale italiana, in Il diritto industriale, IPSOA, n. 2/2021

Il concetto di opera dell’ingegno, come noto, è dotato di un’elasticità tale da adattarsi ai nuovi scenari della tecnologia, consentendo dunque a nuove tipologie di opere di rientrare nella tutela autoriale. Muovendo da questa premessa, il contributo esamina - con richiami giurisprudenziali - il caso delle opere multimediali, in cui l’eventuale presenza del carattere creativo si affianca a peculiarità come l’interattività e la “combinazione” di mezzi espressivi.

Creazioni come videogiochi o siti web, se presentano i requisiti richiesti dal diritto d’autore, sono dunque pacificamente considerate opere dell’ingegno. La loro proteggibilità non sfugge tuttavia ad alcune ulteriori riflessioni.

Un esempio è la titolarità dei diritti sull’opera, un problema che deriva dalla pluralità di soggetti generalmente coinvolti nella realizzazione delle opere mutimediali e che richiede una “regolamentazione preventiva”, ad es. su base contrattuale.

Sul punto viene peraltro offerta una breve ma efficace ricostruzione della distinzione tra opere collettive e opere composte, le prime “costituite dalla riunione di opere che hanno carattere di creazione autonoma”, le seconde rappresentanti “il risultato unitario della collaborazione creativa fra più persone”.

Un secondo problema può invece sorgere dal rapporto tra l’opera multimediale e i diritti esistenti sulle singole creazioni che la compongono, i quali - come sottolineato nel contributo - potrebbero bloccarne la diffusione. L’Autrice, partendo dal presupposto della necessità di tutelare tutti gli interessi in gioco (incluso quello della collettività alla diffusione della cultura attraverso le opere dell’ingegno), auspica la possibilità di raggiungere una forma di “gestione collettiva”, ad es. mediante una licenza anche non automatica.



§20. Ettore Battelli, Il mercato dei format e la tutela delle opere televisive, in Contratto e impresa, CEDAM, n. 1/2021

Il lavoro ricostruisce l’articolato percorso evolutivo che ha portato al riconoscimento della tutelabilità autoriale del format televisivo.

Non ogni format, avverte tuttavia l’Autore, presenta le caratteristiche a ciò necessarie (e puntualmente descritte nel testo).

In questo senso, un importante elemento di differenziazione è rappresentato dal “grado di improvvisazione” dell’opera audiovisiva, che può portare i format più sintetici e meno predeterminabili ad essere considerati come mere idee, prive di “completezza espositiva” e perciò non tutelabili.

Nell’affrontare il complesso argomento, l’Autore illustra tra l’altro l’importanza commerciale del format nelle dinamiche dell’odierno mercato televisivo e l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali ad esso attinenti: viene ricordata, in proposito, la nota definizione di format data da SIAE nel 1994 e ripresa anche dalla Cassazione.

Nell’esame giuridico delle opere televisive, si dà inoltre conto delle distinzioni esistenti in dottrina tra format-pilota, format soggetto e paper format, oltre che delle peculiarità proprie di ciascuna categoria di opere (tra fiction e serie tv, programmi di informazione, talk show e programmi di intrattenimento, ecc.).



§ 19. Gustavo Ghidini, International commerce and intellectual property: colonialist features of the TRIPS Agreement, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 47.4/2020
Il contributo, in lingua inglese, esamina gli Accordi TRIPS da un interessante punto di vista, e cioè la loro influenza sui rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.

A tal fine, l’Autore offre una sintetica ma acuta digressione sulla relazione tra sviluppo industriale dei Paesi occidentali e progressivo enforcement dei diritti IP. L’Occidente industrializzato, si legge, ha iniziato a tutelare concretamente la proprietà intellettuale solo dopo aver raggiunto un alto grado di sviluppo tecnologico: a tal proposito, l’Autore cita problematiche ancora esistenti nel XIX secolo, come le tensioni tra Germania e Francia (con la prima considerata dalla seconda un rifugio per contraffattori), nonché le proteste autoriali di Charles Dickens contro la pirateria letteraria statunitense.

La self-regulation dei Paesi Occidentali, si afferma, è stata ribaltata proprio dagli Accordi TRIPS. A tale considerazione, segue un esame dell'effetto di tali Accordi sui commerci internazionali e, soprattutto, sulla crescita industriale dei Paesi in via di sviluppo.

Il tema è affrontato in termini socio-economici ancor prima che giuridici. Da qui, l’etichetta di «neo-colonialism through IP» attribuita a una normativa che sembra indebolire - per tempistiche di applicazione richieste e requisiti del local working - la capacità dei Paesi in via di sviluppo di affrancarsi dalla dipendenza dai brevetti stranieri. In altre parole, le brevi tempistiche concesse a questi Paesi per l'adeguamento alla normativa ip sembrerebbero minarne la crescita industriale.

«On the one side» si legge infatti nel lavoro, «the short term imposed to comply with Western IP standard forces them to prolong their dependence from foreign patents. On the other, their capacity to 'learn by doing' advanced technologies is substantially weakened, since, as reminded, the local working requirement can be satisfied through mere exports.»
Nelle conclusioni, il lavoro offre alcune sintetiche proposte di riforma.



§ 18. Marco Ricolfi, Le operazioni di garanzia sul marchio, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 47.3/2020
Il lavoro svolge una ricostruzione della natura e della prassi dei diritti di garanzia sul marchio. Una fattispecie che, nonostante il venir meno del «vincolo aziendale» su tale segno distintivo e il crescere della rilevanza degli asset immateriali nell’attività d’impresa, non ha trovato nei fatti una diffusa applicazione. Osta a ciò, come rileva l’Autore, una pluralità di motivazioni. Tra queste, ad esempio, sono da annoverare la possibile coesistenza sul marchio di diritti differenti (es. diritti della personalità o d’autore), o la «pluralità di marchi, denominativi, figurativi o misti» in cui un singolo segno può essere declinato, o ancora l’eventualità che il marchio sia registrato in più Paesi. Elementi, questi, che scoraggiano l’avvio di operazioni di garanzia sul marchio, rese più complesse anche dall’interazione tra garanzie su beni immateriali e procedure concorsuali e dalla «strutturale inidoneità dei creditori a subentrare nella gestione del marchio», ambiti puntualmente delineati dall’Autore.
Altra questione centrale affrontata nel saggio è poi la qualificazione giuridica della garanzia sul marchio come bene immateriale, tra pegno ed ipoteca, con la trascrizione del titolo nel registro che ha comunque valore costitutivo e abilita l’opponibilità della garanzia ai terzi. L’Autore conduce sul punto un’indagine approfondita, ma i dubbi sulla qualificazione della garanzia non sembrano trovare una soluzione univoca. Tuttavia, in relazione ai beni immateriali, pegno e ipoteca portano a «divergenze di regime tutto sommato marginali», pertanto le ragioni che ostacolano l’ampia diffusione dell’istituto in parola sono da ricercare, più che nei dubbi sulla sua qualificazione giuridica, nelle anzidette motivazioni di carattere operativo.



§ 17. Davide Sarti, Collecting societies e potere monopolistico nell’analisi economica del diritto statunitense, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1/2020  
Il dibattito relativo alla composizione del mercato delle collecting societies e al ruolo da esse svolto è stato ravvivato, negli ultimi anni, dalla ‘liberalizzazione’ voluta dalla Direttiva Barnier. Tenendo conto di tale vivace contesto, il contributo qui segnalato si sofferma su una lettura del ‘problema monopolistico’ delle collecting, e lo fa da una visuale soprattutto statunitense. L’Autore offre dunque una visione critica dell’analisi giuridica ed economica d’oltreoceano: ad esempio, sulla questione delle cd. blanket licenses (le licenze generali sul repertorio), si evidenziano i potenziali effetti anticompetitivi non soltanto in regime di monopolio, ma anche in regime di concorrenza, dove la non sostituibilità dei repertori può portare alla creazione di tante posizioni monopolistiche quanti sono i repertori medesimi.
Il lavoro esamina quindi l’approccio giurisprudenziale al ‘carve out’. Questo – uno sconto applicabile al prezzo della blanket license, corrispondente al valore delle licenze dirette che il licenziatario abbia negoziato con il titolare – pur non abbassando il prezzo complessivo, è utile quantomeno a non duplicare i costi e a fare da benchmark per determinare il valore delle licenze generali. 
Procedendo dall’inquadramento generale della problematica monopolistica, l’Autore sviluppa poi ulteriormente il ragionamento, toccando una pluralità di temi, fra i quali occorre ricordare: l’incentivo a un più ampio sfruttamento del repertorio licenziato; l’efficienza di un’offerta «proporzionata alla capacità reddituale del licenziatario», fra potenziali effetti escludenti e accesso delle opere al mercato; il bilanciamento fra remunerazione del capitale e remunerazione dell’attività creativa; la governance delle collecting.      
Sono queste, prevalentemente, scelte di politica del diritto, in relazione alle quali emerge il ruolo cruciale degli investimenti da parte dei vari attori del mercato, in un contesto in cui la disciplina speciale delle collecting riguarda l’ «interesse a definire presupposti, condizioni e limiti», nell’ambito dei quali le differenti forme di investimento che orbitano attorno all’opera dell’ingegno «possono selezionare l’accesso delle opere al mercato».



§ 16. Roberto Moro Visconti, La valutazione economica del diritto d’autore (copyright), in Il Diritto industriale, IPSOA, n. 6/2019    
Il lavoro, partendo dalla complessa ricostruzione tassonomica del diritto d’autore, si propone di offrire un articolato studio sulla sua dimensione economica, anche in relazione al risarcimento in caso di violazione di copyright e alle prospettive digitali del fenomeno.      
Muovendo dagli standard internazionali di valutazione dei beni immateriali, l’Autore ricorda i principali criteri adattabili al diritto d’autore, fra cui: il metodo di mercato, che «si basa sul confronto con beni similari», con criteri quali le royalties presunte e il with or without; il metodo del costo, dove il valore del bene è la «sommatoria dei costi capitalizzati»; e il metodo del reddito atteso, che «si basa sui benefici economici passati e futuri» del bene, con criteri quali il reddito implicito nel valore di mercato e il reddito differenziale/incrementale.    
In tema di violazioni di copyright, il contributo passa in rassegna i criteri normativi di risarcimento, quali il mancato guadagno, la retroversione degli utili e il prezzo del consenso.      
Data la recente emanazione della ‘direttiva copyright’, il discorso si conclude poi sugli orizzonti della valutazione economica delle opere nell’ecosistema digitale: l’Autore nota che l’immaterialità dei beni e la non rivalità nel consumo favoriscono la «scalabilità dei beni tutelati dal copyright», e in particolare del business model che li governa.



§ 15. Dario Mastrelia, La tutela del know-how, delle informazioni e dei segreti commerciali fra novità normative, teoria e prassi, in Il Diritto industriale, IPSOA, n. 5/2019  
Nell’ecosistema della proprietà intellettuale, il segreto industriale rappresenta un istituto di primaria importanza, su cui grandi «imperi commerciali» fondano le proprie attività economiche. Inserendosi nel dibattito sul tema, il contributo qui segnalato intende commentare la disciplina relativa a know-how e informazioni commerciali segrete, anche alla luce delle novità apportate al Codice della Proprietà Industriale dal recente D.Lgs. 63/2018, attuativo della Direttiva UE 2016/943.      
Di particolare importanza risulta l’analisi dei requisiti previsti per la tutela del segreto, e cioè a) l’assenza di notorietà (o la difficile accessibilità) delle informazioni segrete a esperti e operatori del settore, b) il valore economico delle informazioni e c) l’esistenza di adeguate misure di protezione del segreto.     
D’altra parte, dati gli stringenti requisiti, l’Autore sottolinea che una questione chiave è rappresentata dalla complessità della prova della loro sussistenza in sede giurisdizionale, con la necessità che essi sussistano ex ante rispetto al giudizio.          
L’Autore non trascura poi l’aspetto comparatistico, dal quale emerge la maggiore rigidità del sistema europeo rispetto a quello statunitense, e dedica l’ultima parte del lavoro ad una panoramica giurisprudenziale e dottrinale sulla tutela del segreto.



§14. Giorgia Tassoni, Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) nel D. Lgs. n. 15 del 2019, in Rivista di Diritto Industriale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 4-5/2019           
Prendendo le mosse dal recente D.Lgs. 15/2019, il lavoro qui segnalato si inserisce nel dibattito relativo al rapporto tra Specialità Tradizionali Garantite (STG) e segni distintivi di proprietà industriale, e lo fa apportando tre spunti di riflessione.            
In primo luogo, l’Autrice ragiona sulla portata normativa del divieto di registrazione delle STG come marchio, sottolineando la complessità e le possibili interferenze all’interno dell’assetto vigente in materia di segni distintivi nel settore agro-alimentare.    
In secondo luogo, attesa la separazione tra STG e marchio voluta dal decreto, il contributo esprime perplessità sul mancato inserimento della fattispecie delle Specialità Tradizionali Garantite nell’elenco dei diritti di proprietà industriale contenuto nell’art. 1 del c.p.i.: a questo proposito, si legge, esiste infatti una similitudine tra la funzione del marchio e quella della STG, con la seconda che comporta una erosione del perimetro del primo, funzionando «secondo una dinamica che è quella propria del segno distintivo».     
In terzo e ultimo luogo, la visuale sull’istituto in commento si allarga: l’Autrice ricorda la dimensione culturale del fenomeno STG (come pure degli analoghi DOP e IGP), quale scelta del consumatore di rifarsi a «una esigenza di individuazione e conservazione» di un territorio o di una tradizione. Tuttavia, riprendendo il tema dei segni distintivi dalla prospettiva consumeristica, si sostiene che «il progressivo avvicinamento» della tutela STG a quella DOP e IGP (già similari fra loro) «lascia intravedere un orizzonte di sostanziale equiparazione», il quale potrebbe – ed è questo l’ammonimento che chiude il testo – non allinearsi perfettamente con le classiche istanze dello statuto di non decettività.



§ 13. Giorgio Spedicato, Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale, in Rivista di diritto industriale, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 4-5/2019          
Le frontiere della proprietà intellettuale, assecondando lo sviluppo tecnologico, si stanno gradualmente aprendo a nuove forme di opere ed invenzioni e, tra queste, le opere a carattere creativo sviluppate da sistemi di intelligenza artificiale.       
Il contributo in commento pone sul tema alcuni importanti interrogativi: è ipotizzabile estendere la ratio della tutela I.P. alla creatività artificiale? e, se sì, quale impatto (anche) concorrenziale determinerebbe una siffatta estensione?   
Il concetto di creatività è qui oggetto di una riflessione lessicale e industrialistica, che si lega peraltro a un’attenta valutazione delle caratteristiche dei sistemi di IA e anticipa una pregevole disamina sulle fondamenta del sistema della proprietà intellettuale. Così sospesa tra matrice giusnaturalista e matrice giuspositivista dei diritti I.P., la creatività artificiale non può che trovare conforto nella visione prettamente utilitaristica della seconda, in particolare nella veste di stimolo all’innovazione e di remunerazione per gli sforzi economici dell’imprenditore.   
L’Autore giunge così al nodo cruciale dell’attribuibilità, in termini soggettivi, dei diritti sulla creatività artificiale, ricostruendola allo stato come potenziale privativa indirettamente concessa alla ‘persona dietro alla macchina’. In questo senso, le Intelligenze Artificiali potrebbero perfino considerarsi civilisticamente beni fruttiferi, in quanto beni immateriali «autonomamente generativi». Al contempo, si sostiene, il rapporto tra IA ed essere umano potrebbe assimilarsi ‘industrialisticamente’ a quello che lega lavoratore e datore di lavoro nel caso delle invenzioni.      
Una via intermedia, questa, che lascerebbe al centro il ruolo dell’essere umano, forse soprattutto per motivazioni di natura conservativa volte a non riconoscere (ancora) l’IA come soggetto giuridico: il tentativo, insomma, di salvare almeno in parte una coerenza sistematica dei diritti di proprietà intellettuale che l’Autore ritiene tuttavia già compromessa.



§ 12. Ugo Bartocci, Suum cuique reddere: paternità e proprietà letteraria. Alcune riflessioni sull’origine dei concetti, in Il Diritto d’Autore, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1-2/2019  
Il diritto d’autore sta notoriamente vivendo un periodo di grande fermento, e ciò rende di particolare interesse andare a rileggerne il percorso storico. Comprendere, quindi, anche sul piano linguistico oltre che giuridico, la nascita di concetti oggi comuni, come quello di “paternità dell’opera”.     
Il saggio qui segnalato (prima di due parti) intende appunto offrire un viaggio all’indietro nel tempo, alla riscoperta dei primi passi del diritto d’autore nella letteratura latina. E’ infatti lì, nella Roma classica, che nasce quell’indissolubile legame tra autore ed opera inteso come “appartenenza” della seconda al primo. Nel descrivere il fenomeno, l’Autore accompagna le riflessioni con opportuni riferimenti letterari, tesi a provare come il nascente concetto di paternità dell’opera fosse avvertito in primo luogo dagli autori. All’atto creativo essi conferiscono infatti un senso nuovo e metaforico; alla realizzazione dell’opera ci si riferisce con vocaboli tipicamente usati per la nascita di un essere vivente. Se ci si sposta dal piano lessicale a quello giuridico - sottolinea l’Autore - è tuttavia ancora lontano il corollario giuridico dello ius excludendi alios tipico della moderna privativa autoriale; sebbene l’appropriazione della paternità di opera altrui sia vista al pari di un furto, ci si muove ancora esclusivamente sul piano della reputazione personale: la sanzione per il plagiatore è sociale (l’infamia), piuttosto che giuridica.



§ 11. Lorenzo De Sanctis, Diritto d’autore sull’opera cinematografica e diritto connesso del produttore: limiti, rapporti e interconnessioni, in Rivista Dir. autore, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1-2/2019    
La produzione e la vendita di “videogrammi”, cioè di supporti materiali incorporanti opere dell’ingegno, ha spinto il legislatore europeo prima (dir. 92/100/CEE) e nazionale poi (art. 78 ter lda) a introdurre uno specifico diritto connesso in favore del produttore di opere cinematografiche, un’attività economica in effetti già tutelata dalla l. aut. come corollario del diritto d’autore “pieno”. La sovrapposizione tra diritto d’autore e diritto connesso, unita all’opportunistico ricorso alla minor durata del secondo come “scudo” per la circolazione illegale delle opere sul web, inducono il contributo qui segnalato a scrutinare il diritto di cui all’art. 78 ter, con l’obiettivo di perimetrarlo e differenziarlo dal diritto d’autore.          
Ne scaturisce un’acuta valutazione degli ambiti oggettivo, soggettivo e temporale della tutela. In primo luogo, sottolinea l’Autore il diritto connesso presenta un’interessante «ratio industrialistica», consistente nella tutela non tanto dell’attività autoriale, quanto dello sforzo produttivo per la realizzazione dei supporti materiali su cui le opere sono fissate. Sotto il profilo soggettivo, d’altra parte, il discorso si incardina sui concetti di «alterità» e di «identità» tra titolare del diritto d’autore e titolare del diritto connesso, con alcuni casi di scuola che evidenziano una volta di più l’autonomia del diritto di cui all’art. 78 ter. Infine, sulla durata del diritto connesso, le riflessioni dell’Autore si soffermano sull’eventuale nuova decorrenza della tutela cinquantennale – che tradizionalmente origina dalla fissazione dell’opera sul supporto – in caso di nuova realizzazione che presenti modifiche contenutistiche (es. sottotitoli) o novità tecnologiche.  
Così delineata la fattispecie, e a seguito di un breve excursus storico-normativo, l’Autore tira le fila del discorso con l’intento di riequilibrare il rapporto tra i due diritti, che ben si completano e la cui “sinergia” risulta particolarmente utile nel caso di quelle «opere cinematografiche risalenti di cui si sono “perse le tracce”».


§ 10. Riccardo Tremolada, Esaurimento digitale. Il mercato secondario dei contenuti musicali protetti, in Il Diritto Industriale, IPSOA, n. 3/2019         
Il mercato dei contenuti autoriali, come tutti quelli a forte trazione digitale, è soggetto a continue evoluzioni sia nei canali distributivi sia nei modelli di business. In proposito, una delle tematiche attualmente più dibattute è quella della rivendibilità, da parte degli utenti, dei contenuti digitali ‘usati’, fattispecie che il lavoro in esame affronta dal punto di vista dei contenuti musicali.
Come è intuibile, la creazione di un mercato secondario dei contenuti, per via delle caratteristiche del web, ha potenziali conseguenze economiche sui mercati primari, e quindi sulla remunerazione dei titolari dei diritti (pirateria). Sotto il profilo più strettamente giuridico, invece, quel che più conta è l’estendibilità del principio di esaurimento (la ‘first sale doctrine’ statunitense) al software. Sul punto l’Autore interseca due livelli di lettura giurisprudenziale, il primo attinente all’esperienza USA (caso Redigi) e il secondo a quella UE (caso UsedSoft). Per quel che qui interessa, la casistica europea ha statuito l’applicabilità dell’esaurimento al digitale, ma solo per il software in senso stretto, escludendolo quindi per le altre tipologie di contenuti autoriali, come la musica.          
Le successive riflessioni dell’Autore, oltre a propendere per un’estensione dell’esaurimento digitale e a sviscerarne i profili giuridici (anche con riferimento alla liceità concorrenziale della brevettazione di marketplace digitali di ‘seconda mano’: Apple e Amazon), non trascurano le tendenze e le prospettive commerciali. Paradossalmente, proprio ora che il dibattito sull’usato digitale sta iniziando a trovare terreno fertile, l’espansione dello streaming musicale potrebbe troncare l’interesse delle imprese.         
«L’esaurimento digitale potrebbe quindi ridursi ad una questione che il diritto non è riuscita (sic) ad affrontare in modo tempestivo». Nonostante ciò, l’auspicio espresso in chiusura è quello di un approccio regolatorio che possa mettersi al servizio dell’evoluzione tecnologica della distribuzione dei contenuti, mantenendosi però equidistante dalle possibili soluzioni commerciali e tecniche.          



§ 9. Alberto Bottarini, Marco Venturello, I sensi e la proprietà intellettuale: il sapore di un alimento quale opera proteggibile con il diritto d’autore, in Il Diritto industriale, IPSOA, n. 3/2019 
Il commento accende i riflettori su un tema di indubbio interesse, soprattutto prospettico, per gli studiosi del diritto d’autore. Lo spunto è offerto da una recente sentenza in cui la Corte di Giustizia UE si è trovata a valutare l’estendibilità della privativa autoriale al sapore di un formaggio spalmabile, il cui produttore ne invocava la qualificazione di opera proteggibile (C-310/17).      
Il pregio del lavoro è il suo approccio multidisciplinare, con la fattispecie in esame che è inquadrata nell’ambito complessivo della proprietà intellettuale, con riferimenti alla tutela brevettuale (brevetto di procedimento) e ai marchi olfattivi che anticipano la ricostruzione del sapore di un alimento come eventuale opera autoriale.    
Riportando i tratti essenziali della sentenza commentata, gli Autori ricordano la dicotomia esistente tra l’idea in quanto tale e la sua espressione, con la conseguente necessità, ai sensi della disciplina autoriale internazionale, che l’opera possegga i caratteri dell’originalità e dell’espressività, quest’ultima coi corollari della chiarezza e della precisione. Ed è proprio su tale base che, aderendo all’indirizzo espresso dalla Corte, il contributo esclude la qualificazione del sapore di un alimento come opera dell’ingegno, a causa della soggettività che predomina l’apprezzamento delle sue caratteristiche organolettiche.     
Gli Autori offrono in chiusura anche uno sguardo al futuro, con l’accenno alle più moderne tecniche che potrebbero aiutare a studiare la fattispecie. In tal senso, è la postilla, non si comprende se la Corte «abbia tenuto conto di alcune metodologie e strumentazioni allo stato attuale esistenti […] finalizzate ad identificare con “precisione” e “chiarezza” (nel senso di obiettività) il sapore di un alimento».    



§ 8. Caterina Sganga, Il principio dell’esaurimento nel diritto d’autore digitale: un pericolo o una necessità?, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 1/2019
In un mercato dei contenuti autoriali in cui l’equilibrio tra copia materiale e copia immateriale si è spostato, economicamente, in favore della seconda, il saggio indaga la possibilità di un’estensione generalizzata del principio di esaurimento al diritto d’autore digitale. L’esaurimento comunitario, istituto da tempo accolto come contrappeso del diritto proprietario nella libera circolazione dei beni, incontra inedite difficoltà nell’applicazione al bene digitale: la rivendibilità di un ebook, a differenza di un libro cartaceo, dà infatti adito a timori circa una possibile circolazione illecita dei contenuti protetti. L’Autrice prende spunto dal caso Tom Kabinet, in via di definizione presso la Corte di Giustizia UE, per esplorare le dicotomie esistenti nella fattispecie: vendita vs. licenza, diritto di distribuzione vs. diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico, beni vs. servizi. Ma la dicotomia più significativa è, nell’ecosistema costruito dalla Corte a partire dalla nota sentenza Oracle c. UsedSoft, quella esistente tra Direttiva InfoSoc (lex generalis del diritto d’autore digitale) e le varie lex specialis settoriali (es. Direttiva 2009/24 per i programmi per elaboratore): la prima vieta l’estensione dell’esaurimento alla fattispecie digitale, le seconde generalmente lo ammettono.        
La necessità di superare tale incoerenza di fondo chiama in causa il principio di equivalenza funzionale, capace secondo l’Autrice di garantire “il trattamento simile di operazioni di mercato analoghe”. E’ una questione di bilanciamento di interessi: se la prerogativa autoriale ha già trovato pieno riscontro nel digitale, altrettanto non può ancora dirsi per le facoltà tradizionalmente proprie del consumatore. La piena affermazione dell’esaurimento digitale, per l’Autrice, consentirebbe dunque di rimediare alle distorsioni del nuovo ecosistema (in ambiti come la tutela del patrimonio culturale, la privacy dell’utente, la concorrenza), riducendo il costo sociale della privativa.           
Tre le possibili soluzioni prospettate: una prima via è legislativa, preferibilmente con una disposizione dedicata, che affermi l’esaurimento digitale; le altre due vie sono giurisprudenziali, o con un’interpretazione che conferisca coerenza sistematica tra la InfoSoc e i principi dei trattati (minati dal differente regime materiale/immateriale), oppure con una invalidazione della norma in questione per sproporzionata restrizione dei diritti proprietari (tracking, profilazione, monitoraggio dell’utente).



§ 7. Luciano Bosotti, I limiti della tutela brevettuale sulle innovazioni applicate ai Social Media, in Il Diritto Industriale, Wolters Kluver, n. 2/2019      
Il rapporto tra brevetto e Social Media rappresenta un interessante spunto per riflettere sul senso e sugli orizzonti della disciplina brevettuale nel “mondo del continuo cambiamento”. Certo, si afferma nel saggio, le nuove piattaforme inglobano sovente invenzioni suscettibili di tutela, sia nel tradizionale campo hardware/software, sia nell’ambito delle più innovative applicazioni (IoT, IA, ecc.). Tuttavia, posto che a settori come l’intelligenza artificiale è comunque applicabile la tutela già prevista per le Computer Implemented Inventions, tema cui l’Autore dedica una digressione comparatistica USA/UE, bisogna ricordare che non sempre e non necessariamente l’innovazione apportata sui Social Media si riveste di effettiva ‘attività inventiva’, come tale brevettabile, potendo invece ricadere nella semplice riproposizione di soluzioni altrui. 
Nell’era della connettività, dunque, si rischia forse di perdere di vista la funzione brevettuale propriamente intesa: stimolo alla (reale) innovazione mediante “organizzazione di risorse umane e finanziarie”.  



§ 6. Gian Giuseppe Masciopinto, Divulgazione sui Social Media e brevettazione, Il Diritto industriale, Wolters Kluver, n. 2/2019               
La divulgazione dell’invenzione, o meglio la sua pre-divulgazione, intesa come causa di nullità della successiva domanda brevettuale sul trovato, è un fenomeno che merita tanta più attenzione quanto più si evolvono le tecnologie di comunicazione: in questo senso, internet in generale, e i social media in particolare, finiscono per allargare il bacino della prior art.      
E’ su questo assunto che il contributo costruisce, in chiave interlocutoria, una panoramica delle esperienze di divulgazione online negli ecosistemi statunitense (USPTO) ed europeo (EPO). Da ciò emerge che principi e regole delle divulgazioni fatte su internet sono i medesimi di ogni altra tipologia di divulgazione, con un focus particolare sulla data di pubblicazione dell’informazione.
Non a caso, gli esempi di brevetti pre-divulgati riportati dall’Autore, che includono nomi altisonanti come Apple, Google e Sony, evidenziano un’attenzione tutta nuova degli enti della proprietà industriale alla ricerca di arte nota sulle piattaforme digitali, al punto che anche la pubblicazione di un video su YouTube può diventare motivo di revoca di un brevetto.       



§ 5. Ugo Minneci, Secondary meaning: tra sostanza e prova, in Il Diritto industriale, Wolters Kluver, n. 2/2019
Che un marchio costituito da una denominazione generica, da un’indicazione descrittiva o da un segno divenuto di uso comune possa essere soggetto a riabilitazione è una circostanza nota. L’ipotesi è contemplata dall’art. 13, comma 3, c.p.i., che disciplina il ‘secondary meaning’, cioè il significato secondario, acquisito, di un segno, a seguito dell’uso commerciale (in termini di pubblicità, diffusione sul mercato) che l’impresa titolare ne faccia.   
Maggiore incertezza, invece, aleggia attorno alla concreta applicazione del secondary meaning, cioè alle condizioni che giustificano lo spostamento semantico di un segno dall’alveo della genericità a quello della privativa. Ed è proprio su quest’ultimo tema che il contributo qui segnalato – prendendo spunto da una recente cassazione – ambisce a fare chiarezza.         
Riprendendo la costruzione effettuata dalla Corte, l’Autore puntualizza innanzitutto che il secondary meaning non sarebbe necessariamente sostituzione, ma affiancamento di significati di uno stesso segno: “la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori”. 
Una notevole rilevanza ha anche lo schema costitutivo dell’istituto, che si sostanzierebbe in una combinazione tra uso del segno generico in funzione di marchio e acquisita percezione del carattere individualizzante del segno da parte del pubblico.  
Ma a quale pubblico ci si riferisce? La domanda trova risposte differenti a seconda che si prenda in considerazione un prodotto di uso comune o meno, tema sul quale l’Autore apre anche una digressione comparatistica che affronta il problema percettivo in termini quantitativi: la giurisprudenza tedesca, infatti, richiede il “superamento di una determinata soglia numerica” (50% del pubblico di riferimento), mentre la Corte europea si sofferma su una “più elastica nozione di frazione significativa”.
Da ultimo, un punto della sentenza commentata non trova favorevole l’Autore, ed è la sproporzione tra le parti in relazione all’onere della prova, con il titolare del marchio che deve provare il secondary meaning, e chi ne contesta la validità che può limitarsi “alla prova della genericità del lemma”. Ciò finirebbe per svuotare di valore, nel caso di un marchio registrato, la legittimità apportata dalla registrazione stessa.



§ 4. Giovanni Ciccone, L’individuazione e la tutela del marchio di fatto: un approccio realistico è indispensabile, in Il Diritto industriale, IPSOA, n. 1/2019          
I confini giuridici dei segni non registrati, come per esempio i marchi di fatto, risultano generalmente di facile individuazione in astratto, ma non in concreto.       
Ecco, allora, che l’Autore assume una recente ordinanza della Cassazione come pietra angolare su cui ricostruire dalle fondamenta il sistema che gravita attorno a) alla riconoscibilità dei requisiti del marchio non registrato, b) alla “dicotomia marchio forte / marchio debole” e c) ai mezzi di prova per accertare il preuso del marchio di fatto.  
Innanzitutto, è necessario sgombrare il campo da un equivoco: un conto è l’eventuale debolezza del marchio, un altro è la prova dei requisiti del marchio. Si tratta di due piani distinti, e pertanto non è possibile “compensare la debolezza dei segni con una prova particolarmente rigorosa del preuso degli stessi e della notorietà correlata al preuso”.
Ciò che conta ai fini della tutela del marchio di fatto è, in sintesi, la presenza dei requisiti dell’uso e della notorietà: sul primo punto, il riferimento è all' “acquisita memorizzazione del segno” da parte del pubblico; sul secondo punto, il saggio richiama invece il concetto di “notorietà qualificata”. 
La valutazione circa il preuso del marchio di fatto interessa poi anche i mezzi di prova, tema su cui l'Autore riporta le considerazioni della Suprema Corte sull'ammissibilità della prova testimoniale: essa è ammissibile, purché nell’ottica di un approccio realistico, che si basi sulla "percezione del pubblico come cardine del sistema" e che tenga in conto la comparazione tra la prova testimoniale stessa e le “complessive risultanze processuali”.      


§ 3. Sara Grisanti, L’Esperto del ramo e l’attività inventiva, in Il Diritto industriale, Wolters Kluver, n. 1/2019

Prendendo spunto da una controversia in materia di nullità brevettuale, l’Autrice propone una ridefinizione del concetto di esperto del ramo. In un contesto ormai dominato da invenzioni incrementali, è infatti circostanza nota il graduale ammorbidimento dei requisiti di originalità richiesti al trovato. Per “elevare la soglia di brevettabilità” ed evitare la proliferazione di “junk patents” appare pertanto necessario rimodulare le competenze richieste a chi valuta la non evidenza dell’invenzione rispetto alla prior art.
Le Linee Guida EPC, in tal senso, fanno riferimento al concetto di “tecnico medio del settore”, ma è ancora discusso se con tale espressione ci si debba riferire a un tecnico dotato solo di “common general knowledge” o anche di “enhanced knowledge”. L’Autrice propende per la seconda ipotesi, confortata anche da alcune pronunce, tra cui quella esaminata, dove il tecnico di riferimento è considerato un soggetto dotato di "una particolare preparazione tecnica, con una soglia di capacità e competenze specializzate superiori a quelle di un tecnico medio”. Non un tecnico medio, perciò, ma un tecnico specializzato che si esprime sulla “non obviousness” dell’invenzione.           
Nel passaggio dalla disciplina brevettuale a quella dell’industrial design, invece, il paradigma risulta in parte rovesciato: il carattere individuale richiesto a disegni e modelli non è equiparabile per intensità alla novità intrinseca richiesta ai brevetti. Pertanto, all’utilizzatore informato - preso a parametro di riferimento del giudizio sul carattere individuale - non può essere richiesto un grado di conoscenza pari a quello del tecnico nel sistema brevettuale: l’utilizzatore informato si limita infatti ad essere “un soggetto che abbia familiarità con il settore cui un determinato design industriale appartenga”.



§ 2. Gustavo Ghidini, Francesco Banterle, A critical view on the European Commission's Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market, in Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Francis Lefebvre, 45.6, 2018     
Uno dei temi maggiormente discussi nell’ambito della Digital Single Market Strategy europea è la proposta di Direttiva Copyright COM(2016)593. L’obiettivo di fondo - svecchiare l’impalcatura normativa della Direttiva InfoSoc e adeguarla al mutato contesto tecnologico - è corretto, ma il modus operandi è qui analizzato criticamente dagli Autori.     
Preoccupano, in particolare, l’approccio scarsamente sistematico della proposta e l’insoluta contradditorietà con alcune altre tessere del puzzle comunitario. Il riferimento è, innanzitutto, alle cosiddette Direttive E-Commerce ed Enforcement: l’assenza di coordinamento emerge già da una lettura dell’art. 13, relativo alla cooperazione obbligatoria tra platform holders e copyright holders in merito agli User Generated Content. 
Nell’introdurre una responsabilità degli ISP per le violazioni relative al copyright, infatti, la proposta sembra ampliare eccessivamente lo spettro di applicazione del filtering dei contenuti, dimenticando sia il “safe harbor” della Direttiva E-Commerce che la fairness richiesta dalla Direttiva Enforcement. 
Ma non è questa l’unica perplessità. Anche l’art. 11, noto come “Link Tax”, sembra costruire un diritto proprietario pieno per quelle che nell’ambito della Convenzione di Berna verrebbero invece definite come “mere items of press information”. In tal senso, ci si interroga peraltro sulle potenzialità di mercato di una norma che, nell’attribuire un valore economico anche agli snippet, finisce per dimenticare alcuni dei cardini su cui regge la circolazione delle news online. Preoccupazioni, queste, peraltro solo parzialmente risolte dagli emendamenti apportati alla proposta nei primi mesi del 2019 (e, perciò, successivi alla pubblicazione del saggio, n.d.r.).           
A sollevare dubbi è, infine, la portata delle norme riguardanti l’eccezione di text and data mining (per la quale, in luogo del regime di esclusiva, gli Autori propongono un accesso aperto pagante) e l’uso delle opere fuori catalogo da parte degli istituti culturali (un meccanismo che il saggio reputa precario), mentre un apprezzamento è rivolto alla più equa remunerazione di autori e artisti interpreti ed esecutori (con la potenziale redistribuzione in loro favore, a determinate condizioni, di proventi ulteriori). 
Ad ogni modo, la formulazione della proposta non sembra ancora capace di trovare soluzioni organiche ed innovative per il copyright digitale: alcune eredità della Direttiva InfoSoc, come la frammentazione delle normative nazionali e lo scollamento tra norme e fruizione digitale dei contenuti sono ancora presenti, e la visione fortemente critica degli Autori sulla proposta esaminata non può che esprimersi nel senso di un’occasione sprecata.          



§ 1. Emanuele Cusa, I segni distintivi delle banche e dei gruppi bancari, in Banca Borsa Titoli di credito, Giuffrè Francis Lefebvre, n. 5/2018
Il saggio mette in luce le regole che presiedono all'utilizzo dei segni distintivi da parte degli enti bancari, cesellando un peculiare "diritto industriale bancario" in contrapposizione al diritto industriale comune. La suddetta peculiarità è innanzitutto legata al fatto che, nell'utilizzo dei segni distintivi, esistono per le banche specifici requisiti legali, di cui l'autore offre una rassegna. Ad ogni modo, affinché la denominazione rappresenti un segno distintivo, è necessario affiancare, alle parole descrittive dell'attività (che servono a "trasmettere al pubblico delle informazioni non ingannatorie attinenti alle caratteristiche strutturali e funzionali"), altre parole, come indicazioni geografiche o nomi di fantasia: si pone così una distinzione tra "parte normativa" e "parte descrittiva" della denominazione/segno. E proprio sul tema della cosiddetta "parte normativa", l'Autore afferma poi la decettività di sintagmi come "banca popolare" o "credito cooperativo" se apposti a banche strutturate in forma di s.p.a., quantomeno con riferimento alla denominazione sociale. Per gli altri segni distintivi, come marchi, ditte o insegne, i predetti sintagmi sembrerebbero invece utilizzabili da una s.p.a. solo a seguito di acquisizione o altra operazione societaria che porti la BCC o la popolare sotto il proprio controllo: ciò, almeno, fino al momento in cui il passare del tempo renda decettivo quel sintagma.
Il saggio passa poi ad affrontare il complesso tema della denominazione e dei segni distintivi di un gruppo bancario, tessendo una serie di regole tra cui la necessità che il contenuto descrittivo non si identifichi con la denominazione della società capogruppo e che la parola "gruppo" sia presente nella sua funzione normativa. Da ultimo, si suggerisce l'introduzione di appositi regolamenti interni per disciplinare al meglio, e in maniera unitaria, l'utilizzo dei marchi e degli altri segni distintivi. 

Disclaimer & Privacy
P.IVA 07340781009