Documento senza titolo
Consiglio dei Ministri, approvata l'attuazione della Shareholders’ Rights Directive II
Maggiori tutele e trasparenza nell'esercizio dei diritti e nelle operazioni con parti correlate

10/05/2019

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 8 maggio 2019, lo schema di decreto legislativo uscito dai banchi del Parlamento per l’attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 (la cosiddetta "Shareholders' Rights Directive II"), che modifica la precedente Direttiva 2007/36/CE ("Shareholders' Rights Directive I") sotto il profilo dell’incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

In particolare, il decreto recepisce i principi della nuova Direttiva relativi al miglioramento della governance delle società quotate. 



L'obiettivo primario, di accrescere competitività e sostenibilità (anche ambientale, con un occhio rivolto alla CSR), è perseguito soprattutto tramite le seguenti direttrici.

PIU' AMPIO COINVOLGIMENTO DEGLI AZIONISTI. Secondo la Direttiva, il consapevole coinvolgimento degli azionisti nella governance della società rappresenta "una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di investimento responsabile" (Considerando 14). 

Sul punto si può peraltro rilevare che la Direttiva sembra ambire, tutto considerato, alla creazione di un sistema di pesi e contrappesi, nel quale – posto il ruolo centrale degli shareholders – è comunque attribuita un'accresciuta rilevanza a tutti gli stakeholders (e, tra questi, soprattutto ai dipendenti). 



FACILITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI. Il coinvolgimento degli azionisti passa, naturalmente, per una serie di misure volte a rendere più agevole la concreta partecipazione di ciascun azionista alle determinazioni societarie. E’ su questo tema in particolare che lo schema di decreto, riprendendo le linee guida della Direttiva, innova la disciplina previgente:

a) partendo dalla base, si ritiene necessario richiedere, anche tramite il trattamento dei dati personali da parte della società, una maggiore immediatezza nell'identificazione degli azionisti di società quotate: tale elemento risulta infatti propedeutico all'esercizio stesso dei diritti (art. 3 bis della Direttiva, art. 2, c. 4 dello schema di decreto);

b) si prevedono alcuni obblighi di rapida informazione in capo alle catene di intermediazione che legano azionisti e società (art. 3 ter della Direttiva);

c) si richiede assoluta trasparenza, non discriminazione e proporzionalità negli oneri relativi ai servizi di intermediazione (art. 3 quinquies della Direttiva, art. 2, c. 3 dello schema di decreto);

d) si introducono nuovi profili di sorveglianza degli azionisti sulla remunerazione degli amministratori (incluso il voto vincolante sulla politica di remunerazione, artt. 9 bis e 9 ter della Direttiva, art. 3, c. 1 dello schema di decreto);

e) da ultimo, la Direttiva introduce una forma di disclosure in favore degli azionisti sulle informazioni rilevanti che riguardano l’attività di investitori istituzionali, gestori di attivi e consulenti di voto (art. 3, c. 2 dello schema di decreto). 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. Il decreto ha ben presente anche il tema delle operazioni con parti correlate: si tratta di uno dei punti cardine della Direttiva, che sotto questo aspetto intende porre nuovi presidi a tutela delle partecipazioni societarie. Un esempio è l'informativa al pubblico sull'operazione, che può ora essere accompagnata da una relazione da parte di un soggetto terzo indipendente, al fine di valutarne la correttezza e la convenienza.

Ma il passaggio fondamentale è un altro. La Direttiva dispone, infatti, che "le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dall'assemblea generale o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società, conformemente a procedure che impediscono alla parte correlata di trarre vantaggio dalla sua posizione e che tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza", con conseguente esclusione dal voto di azionisti e/o amministratori che siano coinvolti nell'operazione (nuovo art. 9 quater). Il tutto, com'è intuibile, finalizzato a impedire che la parte correlata possa appropriarsi di un valore appartenente alla società, svuotando di contenuto la partecipazione societaria.

Tale disciplina ha trovato collocazione nell’art. 1 dello schema di decreto che, peraltro, detta i anche i contenuti minimi che la regolamentazione secondaria di Consob dovrà disciplinare (soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate, regole procedurali e di trasparenza proporzionate, astensione dalle votazioni).

L’obiettivo del decreto, perciò, sembra in buona sostanza così riassumibile: elaborare un set di regole che rimuova gli ostacoli informativi e materiali che ancora impediscono una piena e concreta partecipazione degli azionisti alle determinazioni delle compagini in cui essi hanno investito, nell’ottica (anche) di una migliore tutela degli asset aziendali (da ciò la nuova disciplina delle operazioni con parti correlate) e della sostenibilità economica e sociale nel lungo periodo dell’attività d’impresa.


© Graziadei Studio Legale - Riproduzione Riservata

Disclaimer & Privacy
P.IVA 07340781009