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Sezioni Unite: nuovo indirizzo in tema di imposta di registro applicabile al decreto ingiuntivo del garante
L’azione di rimborso è soggetta a imposta con aliquota proporzionale

12/07/2019

Trovandosi a dirimere una controversia relativa all’imposta applicabile al decreto ingiuntivo ottenuto da un garante che aveva stipulato una polizza fideiussoria, le Sezioni Unite si sono espresse sulla determinazione, in misura fissa o proporzionale al valore della condanna, dell’imposta medesima (Sez. Un. n. 18520/2019).

In linea generale, una volta che il creditore principale abbia ottenuto, attraverso l’escussione della polizza fideiussoria, il pagamento delle somme dal garante, quest’ultimo può naturalmente agire per ottenere dal debitore principale inadempiente il rimborso di quanto versato. In particolare, nel caso in cui il garante faccia valere il proprio diritto al rimborso mediante procedimento monitorio, si pone il tema dell’applicabilità al decreto ingiuntivo così ottenuto del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.   

Tale principio, è bene ricordarlo, nasce dall’esigenza di escludere la doppia imposizione, in modo che alle obbligazioni che scaturiscono da operazioni soggette ad IVA non si applichi anche l’imposta di registro.         



La questione, dibattuta in giurisprudenza, impone una riflessione sulla configurabilità o meno di «un’operazione unica inscindibile» consistente, da un lato, nei rapporti tra creditore e debitore e, dall’altro, nei rapporti tra debitore e garante, nel qual caso tale operazione unica sarebbe sottoposta a tassa fissa.      

L’orientamento accolto dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento va, tuttavia, in senso opposto. La polizza fideiussoria, cioè, non può considerarsi come un unicum con il rapporto principale, ma ha natura autonoma. Essa, infatti, comporta lo spostamento «da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale». In ciò, peraltro, si riscontra la differenza tra il rapporto autonomo di garanzia e la fideiussione, col primo che mette il garante in relazione col debitore, invece che direttamente col creditore, presentando un oggetto differente rispetto al debito principale.



La somma richiesta dal garante al debitore principale mediante decreto ingiuntivo è, pertanto, un rimborso puro e semplice e, come tale, importa che «il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma da lui già versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto».  

Non essendo operazione soggetta ad IVA, quindi, il decreto ingiuntivo non chiama in causa il principio di alternatività, applicandosi invece semplicemente l’imposta di registro con aliquota proporzionale pari al 3% di cui all’art. 8, comma 1, lett. b, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986.    

Le Sezioni Unite hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «In tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato.»


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