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Mutui in valuta estera: la clausola di indicizzazione abusiva può invalidare l’intero contratto
La Corte di Giustizia UE chiarisce i parametri di valutazione per il giudice nazionale

14/10/2019

Con sentenza del 3 ottobre 2019 pronunciata nella causa C-260/18, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (Sez. III) si è espressa su una questione pregiudiziale concernente il diritto dei consumatori, e in particolare sulla presunta abusività della clausola di indicizzazione a una valuta estera contenuta in un contratto di mutuo ipotecario.

Sul punto rivestono un ruolo centrale le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, concernenti proprio le clausole abusive dei contratti col consumatore.      

Prima di addentrarsi nelle valutazioni del giudice europeo, è tuttavia utile riportare alcuni dettagli della controversia. In particolare, occorre sottolineare che i mutuatari lamentavano l’illiceità del meccanismo di indicizzazione del mutuo – stipulato in zloty polacchi (PLN), ma indicizzato al franco svizzero (CHF) – in quanto esso avrebbe consentito alla banca mutuante di «determinare unilateralmente e liberamente il tasso di cambio». Ciò, si legge nella sentenza, era possibile in virtù del regolamento previsto dalla stessa banca, in base al quale, da un lato, l’erogazione del prestito era effettuata in PLN «a un tasso di cambio non inferiore a quello applicabile all’acquisto PLN-CHF sulla base della tabella di cambio applicabile nella suddetta banca al momento dell’erogazione del finanziamento», e dall’altro le rate del mutuo erano espresse in CHF e prelevate dal conto in PLN in base al tasso di cambio applicabile alla vendita PLN-CHF.         



Atteso che tali clausole erano state ritenute abusive dal giudice del rinvio, il thema decidendum si poneva quindi su limiti e modalità con le quali il giudice nazionale potesse invalidarle in concreto, sulla base di quanto previsto dall’art. 6, par. 1, della suddetta direttiva 93/13. Tale disposizione, in particolare, stabilisce che «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato tra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.»



In un certo senso, si chiedeva dunque alla Corte di perimetrare meglio i poteri del giudice nazionale in relazione alle clausole contrattuali ritenute abusive, nello specifico sotto i seguenti profili: (a) facoltà di annullamento delle clausole abusive, con sopravvivenza dell'intero contratto; (b) sostituzione di tali clausole con disposizioni nazionali vigenti o, viceversa, mantenimento delle clausole abusive qualora sia il consumatore a esprimersi in senso favorevole a quest'ultima soluzione; (c) bilanciamento tra volontà espressa dal consumatore e ponderazione delle conseguenze complessive dell’annullamento del contratto sulla sua situazione contrattuale.  

In primo luogo la Corte europea ha quindi valutato la facoltà, per il giudice che accerti l’abusività della clausola di un contratto di mutuo indicizzato a una valuta estera con tasso di interesse connesso al tasso interbancario della valuta interessata, di sancire che il contratto non possa esistere in assenza di quelle clausole, le quali fanno parte del suo oggetto principale. In altre parole, la domanda è la seguente: annullare le suddette clausole, pur mantenendo vivo il contratto, equivale a modificare la tipologia contrattuale?  Su questo punto, il ragionamento richiama le origini stesse della tutela consumeristica, dettata per riequilibrare le asimmetrie tra professionista e consumatore: la sostituzione di un equilibrio reale ad un equilibrio solo formale – afferma la Corte – può senz’altro lasciare in piedi il contratto, anche al netto dell’accertata abusività di alcune clausole contrattuali, purché la sopravvivenza del contratto sia «giuridicamente possibile». Una valutazione, quest’ultima, rimessa tuttavia ad un approccio case-by-case.

La seconda questione sposta i termini dell’equilibrio negoziale appena descritto verso una fase successiva, e cioè quella relativa alle conseguenze provocate dall'invalidazione del contratto sulla situazione del consumatore. In tal senso, ci si chiede in prima battuta se tali conseguenze debbano essere valutate con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto oppure a quelle esistenti al momento della controversia; in seconda battuta, quale peso debba assumere la volontà del consumatore.
Si prende in considerazione, quindi, l’eventualità che l’invalidazione dell'intero contratto abbia conseguenze paradossalmente sfavorevoli per il consumatore. Un cortocircuito dal quale, secondo la Corte, è possibile uscire solo tenendo a mente gli «interessi reali e quindi attuali» del consumatore stesso.          

In terzo luogo, la Corte spiega che l’art. 6 della direttiva consente al giudice di sanare il contratto, invece di invalidarlo nella sua interezza, sostituendo le clausole abusive con disposizioni di diritto interno che abbiano natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti, sulla base della presupposizione che «tali disposizioni riflettano l’equilibrio che il legislatore nazionale ha inteso stabilire». Un simile principio esclude, perciò, che il giudice possa porre rimedio alle lacune contrattuali sulla sola base di disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono l’integrazione degli effetti dell’atto mediante gli effetti di equità o usi, in quanto esse difettano della necessaria natura suppletiva.  

Da ultimo, Il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di mantenere l’efficacia delle clausole abusive nel caso in cui la loro eliminazione conduca a un’invalidazione del contratto che si riveli sfavorevole al consumatore. Sul punto, la Corte riafferma il principio della volontà del consumatore: al giudice non è consentito operare nel senso appena visto se il consumatore sia contrario al mantenimento delle clausole.

Tutto considerato, sembrerebbe pertanto che la sentenza, pur dettando alcuni parametri di riferimento per l'invalidazione dell'intero contratto, o la sostituzione delle clausole abusive, o ancora il loro mantenimento in accordo alla volontà del consumatore, non faccia poi piena chiarezza sulla loro applicazione concreta.         

La Corte non afferma, cioè, una regola generale, valida per la disapplicazione delle clausole di indicizzazione abusive, ma traccia un percorso a più uscite, la cui prosecuzione è lasciata all’apprezzamento del giudice, mitigato tuttavia dalla volontà del consumatore che, laddove espressa, orienterà la scelta di caducare o mantenere le clausole abusive.

Allo stesso modo, poi, anche la scelta di dichiarare o meno l’invalidità dell’intero contratto, sulla base dell’abusività della clausola di indicizzazione, sembra legarsi alla valutazione circa la capacità del singolo contratto di reggersi in piedi anche al venir meno della clausola stessa. Anche in questo caso, tuttavia, al giudice è possibile colmare le lacune contrattuali solo sulla base di norme nazionali di natura suppletiva.       

Attesa la possibilità di eliminare le clausole di indicizzazione abusive o di modificarle secondo il diritto nazionale, l’insegnamento che si può trarre dalla Corte sembrerebbe pertanto il seguente: il perimetro discrezionale del decisore, pur presente, risulterebbe in qualche modo limitato da una serie di fattori, tra cui la volontà del consumatore, la natura della norma nazionale applicabile e l’equilibrio contrattuale che si verrebbe a creare a seguito della caducazione delle clausole abusive o dell’intero contratto di mutuo.         


© Graziadei Studio Legale 


Ulteriori informazioni: sentenza CGUE 3 ottobre 2019, causa c-260/18 scaricabile in pdf e link al sito della CGUE

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