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Covid-19 e aiuti di Stato: la nuova modifica al temporary framework abilita le sovvenzioni a piccole imprese e start-up già in difficoltà al 31.12.2019


30/06/2020

MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE. La Commissione UE ha nuovamente esteso il Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato legati all’emergenza Covid-19, stavolta al fine di potenziare il sostegno alle microimprese e alle piccole imprese [1]. Queste ultime, in deroga a quanto finora previsto, potranno dunque - al ricorrere di determinate condizioni - ricevere sovvenzioni statali anche qualora si trovassero in una situazione di difficoltà economica già al 31 dicembre 2019.

AIUTI DI STATO: IL QUADRO TEMPORANEO. Come noto, il Temporary Framework di marzo [2], identificando il Covid-19 e le sue conseguenze come quel ‘grave turbamento’ richiesto dall’art. 107 (3)(B) TFUE quale giustificazione per l’adozione di aiuti di Stato, ha introdotto  in favore delle imprese in difficoltà misure di sostegno, come le sovvenzioni dirette, i prestiti pubblici a tassi agevolati e le garanzie sui prestiti. Ed è proprio nell’ambito del Quadro Temporaneo che, ad esempio, la Commissione ha approvato il regime quadro da 9 miliardi del Decreto Rilancio (qui un nostro approfondimento). 



Tali misure, frutto di un bilanciamento tra massimizzazione degli aiuti e mantenimento del level playing field europeo, miravano a rimediare alla contingente carenza di liquidità delle imprese e ad assicurare la loro sopravvivenza e, con ciò, il buon funzionamento del mercato unico (qui un nostro approfondimento).

LE MODIFICHE GIA’ INTRODOTTE. Lo strumento normativo, proprio in virtù della sua flessibilità, è stato poi interessato nel corso dei mesi da alcune modifiche, la principale delle quali è probabilmente quella intervenuta con la Comunicazione (2020) 3156 dello scorso maggio [3]. Quest’ultima ha introdotto alcune ulteriori misure a salvaguardia della continuità del sistema economico e produttivo europeo, tra le quali è possibile ricordare sia la ricapitalizzazione societaria effettuata con risorse statali sia il ricorso al debito subordinato (qui un nostro approfondimento).



LA DEROGA PER MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE. La modifica più recente al Quadro Temporaneo riguarda invece, come anticipato, una deroga all’originaria esclusione dai benefici per le imprese (anche piccole e microimprese) che si trovassero in una condizione di difficoltà economica già al 31 dicembre 2019 [4]. Tale previsione trovava una ragione nella volontà di ridurre al minimo l’impatto distorsivo degli aiuti di Stato, limitando le sovvenzioni alle sole imprese le cui problematiche finanziarie risultassero effettivamente legate all’impatto del Covid-19 sull’attività aziendale.

La Commissione, ora, ha invece disposto che le microimprese e le piccole imprese [5], in quanto entità economiche particolarmente colpite dalle conseguenze dell’epidemia, potranno accedere agli aiuti di Stato anche qualora si trovassero già in una situazione di difficoltà economica al 31 dicembre 2019. [6] Questa deroga si spiega, in particolare, con tre considerazioni. La prima è legata alle gravi conseguenze che interesserebbero l’economia UE in caso di eventuale fallimento di un significativo numero di microimprese e piccole imprese europee, le quali in questa fase economica trovano maggiori ostacoli nell’accedere a forme di finanziamento tradizionali. La seconda considerazione è legata alla minore dimensione e al minor raggio d’azione delle piccole imprese: aiuti concessi a tali imprese, dunque, comportano un minor impatto distorsivo sul mercato unico. La terza considerazione, infine, è legata alla volontà di sostenere le start-up innovative, le quali sovente rientrano proprio nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che rivestono un ruolo determinante, proprio per la loro innovatività, nell’economia europea.

INCENTIVI AGLI INVESTITORI PRIVATI NELLA RICAPITALIZZAZIONE. La volontà di minimizzare l’impatto distorsivo sulla concorrenza ha portato poi all’introduzione di un’altra misura volta a ridurre gli aiuti di Stato. In particolare, quando lo Stato concede aiuti alla ricapitalizzazione dell’impresa in difficoltà, è incentivata la partecipazione degli investitori privati all’aumento di capitale. Infatti, se essi prendono parte all’aumento in maniera significativa (la Commissione parla di almeno il 30%) e alle stesse condizioni dello Stato, risultano attenuati alcuni dei limiti previsti dal Temporary Framework. Tra questi, il divieto temporaneo di distribuzione dei dividendi, che viene abolito, e i limiti alle acquisizioni, applicabili per un periodo massimo di tre anni.

CHIARIMENTI SU DELOCALIZZAZIONE. Da ultimo, stante la consistenza unitaria del mercato unico, la Comunicazione specifica che le forme di sostegno statale non dovrebbero risultare subordinate allo spostamento dell’attività dell’impresa beneficiaria nel territorio dello Stato europeo che abbia concesso l’aiuto.

© Graziadei Studio Legale


[1] "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19", Comunicazione (2020) 4509 del 29 giugno 2020.
[2] “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”, Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020.
[3] “Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”, Comunicazione (2020) 3156 dell’8 maggio 2020.
[4] Una deroga era in realtà già prevista, ma solo per quelle imprese piccole e medie che al 31 dicembre 2019 risultassero operative da meno di tre anni, che non fossero sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, che non dovessero rimborsare aiuti per il salvataggio e che non fossero soggette a un piano di ristrutturazione.
[5] Si intendono come tali le imprese che abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un bilancio annuo inferiori ai 10 milioni di euro.
[6] Ad ogni modo, le microimprese e le piccole imprese potranno accedere alle misure di sostegno solo se non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non ancora rimborsati, che non siano soggette a un piano di ristrutturazione.


Ulteriori informazioni: dal link sottostante è possibile raggiungere la pagina ufficiale della Comunicazione (2020) 4509

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